Le complicazioni del Decreto Semplificazioni

Comunicato Stampa ASMEL del 21 luglio 2020

22 Luglio 2020
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Si chiama DL “Semplificazioni”, ma rischia di creare maggiori complicazioni nell’attività della PA.

Lo afferma l’Osservatorio sulla Semplificazione Amministrativa (OSA) promosso da ASMEL, l’Associazione che raccoglie oltre 3300 Comuni in tutt’Italia).

Il gruppo di lavoro dell’Osservatorio, coordinato dall’ing. Donato Carlea, presidente emerito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha elaborato un rapporto dettagliato sulle criticità presenti nel Decreto che, invece di semplificare, appesantiscono l’azione amministrativa.

Secondo l’OSA per semplificare occorre tagliare le troppe leggi e non aggiungerne altre, che intervengono per creare sospensioni e nuovi adempimenti validi fino al 31 luglio 2021. Con l’aggravante di dover interpretare il “combinato disposto” di vecchie e nuove norme. Sarebbe bastato scrivere: “fino al 31 luglio 2021 è possibile derogare al Codice Appalti vigente e far riferimento alle direttive europee”.

Formula che ha già dato ottima prova di sé con il Decreto per il Ponte di Genova, portato a termine in tempi record. Peraltro, le norme europee, già oggi sono inderogabili perché di rango superiore a quelle italiane e sono scritte in italiano chiaro e semplice. A differenza del bizantino linguaggio in uso nel nostro Codice, tipica espressione del nostro bigottismo normativo, basato sulla cultura del sospetto.

L’insieme dei rilievi è stato sintetizzato in quella che è stata provocatoriamente battezzata come “TABELLA COMPLICAZIONI”, che prende di mira le modifiche al Codice Appalti. Tutte miranti sostiene l’OSA a ridurre i tempi di espletamento delle gare. Che sono piccola cosa rispetto ai tempi necessari per portare a termine gli appalti. La cui durata media – secondo i dati elaborati dall’Agenzia della Coesione della Presidenza del Consiglio – si aggira attorno ai 2 anni e tre mesi per importi sotto i 100mila euro, per salire fino a 15 anni e 8 mesi per le grandi opere.

Le gare, invece, possono tranquillamente espletarsi in 90 giorni, secondo ASMEL, che cita la durata media delle 5.000 gare espletate dalla propria Centrale di committenza. Provare a ridurre ulteriormente i tempi di gara non solo è irrilevante rispetto alla durata dell’appalto, ma rischia di produrre l’effetto opposto per i dubbi e le incertezze ingerente da nuove norme che vanno a complicare ancor più un Codice, ormai definito come “manuale di enigmistica giuridica, a risposte multiple”.

“Semplificare vuol dire rendere il più semplice possibile – sostiene il Presidente Carlea – coniugando così le esigenze di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa. Occorre eliminare le troppe e complicate norme che vanificano i migliori intendimenti, mettendo nell’angolo le eccellenze che ci sono e operano con impegno, anzi rischiando di allontanare dalla pubblica amministrazione le migliori energie e i migliori talenti”.

STRALCIO DELLA “TABELLA COMPLICAZIONI”

  • L’affidamento diretto mediante la determina a contrattare “semplificata”, previsto dall’articolo 1, comma 3 è fonte di continui errori gestionali. Induce le amministrazioni ad affidamenti senza il preventivo impegno della spesa, con gravissime ripercussioni sulla contabilità. Va pertanto abolito.
  • L’articolo 2 del decreto legge deve esplicitamente prevedere che gli atti delle stazioni appaltanti vanno pubblicati e aggiornati esclusivamente sui siti istituzionali del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Questo per evitare le troppe e ridondanti norme sulla pubblicità, eliminando ad esempio la pubblicazione sui giornali.
  • Si propone la modifica dell’articolo 4, orientandolo nel senso che non costituisce fattispecie di responsabilità erariale la conclusione del contratto e la sua attuazione in pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta alcuna sospensiva, anche laddove il procedimento giurisdizionale si concluda con una sentenza che dichiari l’illegittimità dell’affidamento e del conseguente contratto, inducendo così la PA a nuove e maggiori spese. Alleggerendo così la posizione del RUP rispetto a una possibile responsabilità per danno erariale. Nello stesso articolo 4 si propone l’inserimento di una lettera c) secondo la quale il contratto può essere sempre sottoscritto, anche nella forma pubblica amministrativa, da remoto, mediante scambio di firma digitale sul documento contrattuale.
  • Nell’art. 12 comma 1 lettera h deve essere aggiunto un comma che prevede una sanzione amministrativa fino a 500 euro a carico del pubblico funzionario che non accetta l’autocertificazione, pur sussistendone i presupposti di legge. Si tratta di una modalità che consente di incidere con efficaci sanzioni nei confronti della cattiva burocrazia che si ostina ad opporre resistenza alle regole di semplificazione.

Comunicato Stampa ASMEL, 21 luglio 2020

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