Dell’obbligo di concludere la procedura di affidamento entro un termine perentorio

a cura di Stefano Usai

29 Settembre 2020
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Non c’è dubbio che una delle novità di maggior rilievo delle disposizioni “Semplificazione” (ovvero il d.l. 76/2020, prima, e la legge di conversione n. 120/2020), per i RUP delle stazioni appaltanti, è che il legislatore ha fissato dei termini di conclusione dei procedimenti di affidamento.

Con norme gemelle, i termini entro cui il RUP deve giungere ad inviduare l’aggiudicatario sono stati fissati in 2 mesi (nel caso in cui sia possibile utilizzare l’affidamento diretto “puro emergenziale”), di 4 mesi nel caso delle procedure negoziate ed infine 6 mesi nel caso delle procedure sopra soglia (non solo la classica evidenza pubblica a termini ridotti ma anche il caso in cui nel sopra soglia, venga utilizzata la procedura negoziata in deroga – quella “reale” – di cui all’articolo 63 del codice).

La questione istruttoria, come da più parti si annota, è la configurazione di detto termine: se in termini perentori o facoltativi.

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