Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Testo aggiornato al 24 Maggio 2022

25 Maggio 2022
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Testo aggiornato al 24 Maggio 2022

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:
a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei princìpi dell’Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.

CAPO II
RIMOZIONE DI BARRIERE ALL’ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2.
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dell’ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell’economia e delle finanze;
g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.
(Concessione delle aree demaniali portuali)
1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
« Art. 18. – (Concessione di aree e banchine) – 1. L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
4. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
5. Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:
a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
8. L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ».

Art. 4.
(Concessioni di distribuzione del gas naturale)
1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all’atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;
b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell’ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L’ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell’offerta di gara, può versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
2. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: « Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;
b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;
c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento ».
3. All’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all’ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell’entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l’ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all’1 per cento del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Art. 5.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull’entità degli investimenti. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
« 1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell’avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell’importo dei canoni concessori, in deroga all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 »;
c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:
« 1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni procedono alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza ».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, applicano, ai fini dell’avvio delle predette procedure, anche le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione, nell’ambito della competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell’Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;
c) definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell’Unione europea, e superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio;
d) definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;
e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;
f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell’autoproduzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’ente locale al modello dell’autoproduzione;
i) previsione che l’obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall’articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un’adeguata tutela occupazionale anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali;
m) estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l’armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l’affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un’adeguata tutela del gestore uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;
s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell’affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
u) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
v) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l’adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;
z) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all’esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero l’avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’attestazione di cui al primo periodo reca l’indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
2. L’omessa o ritardata trasmissione dell’attestazione di cui al comma 1 ovvero l’incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l’Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall’esercizio finanziario 2022 sul Fondo di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l’assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall’articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto fondo.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l’uso di applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;
d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;
e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell’offerta;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)
1. All’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « infrastrutture di trasporto » sono inserite le seguenti: « e a dirimere le relative controversie »;
b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
« h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Art. 10.
(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)
1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al comma 3, le parole: « a fini conoscitivi » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini di quanto previsto dal comma 4 »;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Sull’atto deliberativo di cui al comma 1, le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, deliberano il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale »;
b) all’articolo 20, comma 9, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

CAPO IV
CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 11.
(Colonnine di ricarica)
1. All’articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « selezionare l’operatore » sono inserite le seguenti: « , mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, ».

Art. 12.
(Servizi di gestione dei rifiuti)
1. All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni ».
2. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L’ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale ».
3. All’articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) » sono soppresse.

CAPO V
CONCORRENZA E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 13.
(Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie »;
b) all’articolo 8-quinquies:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta »;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « e con le modalità di cui al comma 1-bis » e le parole: « , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, » sono soppresse.
2. All’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private ».

Art. 14.
(Distribuzione dei farmaci)
1. All’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) un assortimento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell’articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista ».

Art. 15.
(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 16.
(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)
1. All’articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: « un’eventuale domanda » sono sostituite dalle seguenti: « una domanda »;
b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
« 5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della relativa autorizzazione all’immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell’AIFA ed è applicato l’allineamento al prezzo più basso all’interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC) ».

Art. 17.
(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)
1. L’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è sostituito dal seguente:
« Art. 15. – (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale) – 1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell’ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.
2. In coerenza con i princìpi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei princìpi strategici per l’autosufficienza nazionale di cui all’articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell’ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell’Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l’Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell’Unione europea.
4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato l’elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l’istanza per l’inserimento nell’elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.
6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire a richiesta dell’autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.
7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (General european Official medicines control laboratories (OMCL) network – GEON).
8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall’Unione europea, nonché l’esito del controllo di Stato.
9. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell’autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.
10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.
11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
12. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali ».

Art. 18.
(Selezione della dirigenza sanitaria)
1. All’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
« 7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti princìpi:
a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all’esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;
b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell’azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;
c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell’azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati ».

CAPO VI
CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 19.
(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità »;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto »;
b) ai commi 5 e 6, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

Art. 20.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo e, in caso di inadempienza, interviene con provvedimenti che stabiliscono le modalità di coordinamento e il cui mancato rispetto comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall’Ente nazionale italiano di unificazione ».

Art. 21.
(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)
1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
« 3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso ».

Art. 22.
(Norme in materia di servizi postali)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle tecnologie ».
2. All’articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: « operatori di comunicazione » sono inserite le seguenti: « e postali » e dopo le parole: « amministrazioni competenti, » sono inserite le seguenti: « i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, »;
b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: « operatori del settore delle comunicazioni » sono inserite le seguenti: « e del settore postale ».

CAPO VII
CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 23.
(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza)
1. Ai fini dell’individuazione dell’elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L’individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell’individuazione di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 24.
(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)
1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l’efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell’impresa, assicurando l’efficace tutela dell’interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell’esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell’ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici;
f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell’attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;
l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell’economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.
(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell’impresa)
1. All’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Le amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate ».

Art. 26.
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)
1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell’Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell’Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell’attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei princìpi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l’attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all’espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i princìpi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione;
c) individuazione dell’ufficio unico di collegamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e tra tali autorità e l’ufficio unico di collegamento, favorendo l’utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l’ufficio unico di collegamento;
e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l’analisi dei rischi;
f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l’affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;
h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all’allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza, di controllo e dell’ufficio unico di collegamento;
i) definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall’operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 27.
(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)
1. All’articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 ».

CAPO VIII
RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

Art. 28.
(Concentrazioni)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, l’Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L’Autorità può valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie »;
b) all’articolo 16:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell’operazione. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2 »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo »;
c) all’articolo 5:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità autonoma »;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Qualora l’operazione di costituzione di un’impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l’operazione comporti le conseguenze di cui all’articolo 6. In tale valutazione l’Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell’impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell’impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione ».

Art. 29.
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
1. All’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta ».

Art. 30.
(Procedura di transazione)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14-ter è inserito il seguente:
« Art. 14-quater. – (Procedura di transazione) – 1. Nel corso dell’istruttoria aperta ai sensi dell’articolo 14, comma 1, l’Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione.
2. L’Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; d) la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l’Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l’Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un’infrazione agli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità.
4. L’Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l’efficacia della procedura. Prima che l’Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l’informazione specificata nel comma 2. L’Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
5. L’Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l’entità della riduzione della sanzione di cui all’articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di completamento con successo della procedura ».

Art. 31.
(Poteri istruttori)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l’applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili.
2-ter. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente »;
b) dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:
« Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al presente capo, l’Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili.
2. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente ».

CAPO IX
NOMINE NELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Art. 32.
(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)
1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l’imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ogni soggetto competente alla nomina istituisce una « Commissione tecnica per la selezione delle candidature a presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti », di seguito denominata « Commissione ». Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell’ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale nei settori di rispettiva competenza, nel rispetto del principio della parità di genere.
3. La Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità ricevute, a seguito di un avviso pubblico, dai soggetti competenti alla nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l’autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Ai fini di cui al presente comma, la Commissione può procedere ad audizioni dei candidati. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l’istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al primo periodo devono avvenire con congruo anticipo.
4. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le competenze per la nomina dei membri di ciascuna autorità di cui al comma 1, i soggetti competenti nominano il presidente e i componenti tra i candidati individuati nella lista trasmessa ai sensi del comma 3.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
6. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.

 

Redazione