Comprova dei requisiti dichiarati in gara e perentorietà del termine per l’invio della documentazione da parte del concorrente

Consiglio di Stato, Sez. V, 9.1.2019, n. 195

18 Gennaio 2019
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Il precedente in disamina suscita una riflessione importante sulla particolare attenzione che devono prestare i concorrenti nel fornire tempestivamente i documenti richiesti dalla stazione appaltante nella fase di comprova dei requisiti.

Oggetto del contendere, in particolare, era la mancata esclusione dell’aggiudicatario per non avere prodotto la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, nel termine perentorio di 10 giorni previsto dall’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 nonché la qualificazione di termine “ordinatorio” data dal giudice di primo grado.

Al riguardo il Consiglio di Stato richiama l’orientamento condensato da ultimo nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2014 secondo cui ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–organizzativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti.

L’Adunanza Plenaria aveva affermato in proposito che «si deve concludere non soltanto che la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve avvenire, da parte dell’aggiudicatario e del secondo classificato, entro un termine perentorio ma, anche, che questo termine è lo stesso, di dieci giorni dalla data della richiesta, previsto nel primo comma dell’articolo, non essendovi motivo per ritenere che le disposizioni dei due commi, fondate sulla stessa ratio e coordinate con il rinvio del secondo al primo, si differenzino poi per la durata del periodo fissato per l’adempimento, non emergendo alcuna specificità in tal senso nel comma secondo, attinente anzi, come detto, ad una fase del procedimento che ha raggiunto il proprio esito e tanto più, quindi, deve essere informata ad esigenze di celerità” (cfr. Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 10).

A ciò si aggiunga il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 40) in merito al fatto che il solo mancato inserimento nel sistema AVCPASS della documentazione richiesta determina l’esclusione del concorrente dalla gara.

Tali statuizioni non vanno esenti da un orientamento contrario che predica il carattere non già perentorio, bensì ordinatorio del termine in parola (cfr. (Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2014, n. 3431; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 16 dicembre 2013, n. 10863; sez. III, 1° dicembre 2016, n. 12045; sez. I, 1° febbraio 2017).

Si tratta, tuttavia, come precisa il Consiglio di Stato, di un orientamento minoritario che può essere tralasciato.

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Consiglio di Stato, Sez. V, 9.1.2019, n. 195

Antonio D’Agostino