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Relazione illustrativa al DL 50/2022
Relazione tecnica al DL 50/2022
Il testo del DL 17 maggio 2022, n.50 in formato PDF
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)
(GU n.114 del 17-5-2022)
Vigente al: 18-5-2022
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
Misure in materia di energia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento
delle attivita' produttive;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e
dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al
credito delle imprese, nonche' integrare le risorse per compensare
l'aumento del costo delle opere pubbliche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica,
della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Bonus sociale energia elettrica e gas
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa
per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.
2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di
ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei
bonus sociali elettricita' e gas l'eventuale intervenuto pagamento,
nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento
dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base
dell'applicazione del bonus, e' oggetto di automatica compensazione
da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero
qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso,
compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato,
l'importo e' rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo
periodo.
Art. 2 Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale 1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento e' rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 3
Credito d'imposta per gli autotrasportatori
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento
eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle
imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter,
comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella
misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre
dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi
soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per
l'esercizio delle predette attivita', al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro
496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e'
abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15
e' inserito il seguente:
«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per
il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo
di gas naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno
2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del
Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di
gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato
1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre
2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022
e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma
1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale
impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito
d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2022. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in
quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6,
del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
Art. 5
Disposizioni per la realizzazione
di nuova capacita' di rigassificazione
1. In considerazione della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica
nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del
sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento
della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita'
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete
di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto,
incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi
strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Per la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al
primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono nominati uno o piu' Commissari straordinari di Governo. Per lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il
Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali
competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1,
nonche' per la realizzazione delle connesse infrastrutture,
l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rilasciata dal Commissario di cui al comma
1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi
giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione
europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle
procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione
demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di
cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli
adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini
del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui
al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1,
terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene
luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione
include altresi' l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini
della realizzabilita' dell'opera all'interno di siti contaminati,
ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta
ai fini della realizzabilita' dell'opera ivi incluse quelle ai fini
antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
nonche' la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove
necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva
adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti, nonche' di approvazione della variante
al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante
urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono
luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario
di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle
opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la
relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario,
corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento
dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da
un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio
dell'impianto, nonche' da una descrizione delle condizioni di
approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le
istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i
progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle
unita' galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per
l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle
connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di
rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture di cui al comma 1 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il
fondo e' destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di
rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione
dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota
eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui
alla delibera dell'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione
tariffaria. L'importo residuo del fondo e' destinato a contribuire
alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di
rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita'
di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attivita'
necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture
connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di
subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessita' di realizzare
con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1,
nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,
nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere
alla visita dei luoghi, nonche' alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessita' dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le
riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti
dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' i termini ridotti
ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli
articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a cinque
giorni. In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la
procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle
incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi
rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il
termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni
non puo' essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10, e' possibile
altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui
all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da
circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,
ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in
atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati,
previsti per le procedure ordinarie puo' compromettere la
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi
alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al
presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto
(CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al
comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e
procedurale e' svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere
attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di
rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica
l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal
predetto sistema di monitoraggio.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto
a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi
dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 6
Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini
dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo
periodo»;
2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b),
c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni
sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente
lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una
distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette
chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli
impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove
ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete
elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della
cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione
dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a
facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la
motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata
evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali
esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel
rispetto della specificita' delle caratteristiche dei diversi
territori.
Art. 7 Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonche' quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che e' perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. 3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
Art. 8
Incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per il settore agricolo
1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea
2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacita' di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, e' ammissibile la concessione
di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e
agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle
coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza
eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso
quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti
aiuti, e' altresi' consentita la vendita in rete dell'energia
elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure
di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di
ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9
Disposizioni in materia di comunita'
energetiche rinnovabili
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa
e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e
utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.».
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, le Autorita' di sistema
portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo
6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o
piu' comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il
documento di pianificazione energetica e ambientale di cui
all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi
previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli
impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunita' energetiche
rinnovabili costituite dalle Autorita' di sistema portuale, ai sensi
del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.
Art. 10
Disposizioni in materia di VIA
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con
diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di
voto»;
b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 2-bis, nonche' la competente Direzione generale del Ministero
della cultura avviano la propria attivita' istruttoria e, qualora la
documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la
documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la
presentazione non superiore a trenta giorni.»;
c) all'articolo 25, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi
del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di VIA
originario.»;
d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) e' soppresso.
Art. 11
Semplificazioni autorizzative per interventi
di ammodernamento asset esistenti
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
dopo il comma 4-sexiesdecies e' inserito il seguente:
«4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che
comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee
esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in
corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili,
si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma.
Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo
tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri
lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono
realizzati mediante denuncia di inizio attivita' di cui al comma
4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli
interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine
della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della
trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire
l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la
realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o
l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma
4-sexies e' applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i
medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o
parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma
avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi
elettromagnetici gia' applicabili alla linea esistente, in caso di
mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonche' nel
rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di
corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».
Art. 12
Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli
impianti di produzione di energia da fonti fossili
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonche' assimilandoli
alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono
soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della
situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli
impianti medesimi comunicano all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis
della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di
sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del
termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita'
permanga, i gestori comunicano all'autorita' competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il
periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a
sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con la medesima comunicazione di cui al primo e secondo periodo, i
gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria
l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee.
I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per
ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualita'
dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonche' i valori meno
stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3
al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee
misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove
necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto
nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della
transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla
Commissione europea, al fine di consentire la valutazione
dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore dell'impianto
interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni
vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorita' competente
assicura adeguata pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e
agli esiti dei relativi controlli.».
Art. 13
Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure
per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al
periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma
Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate
alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma
Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo
198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree
inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di
rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti
e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le
competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma
1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il
Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di
ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si
procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere
nominati uno o piu' subcommissari. Il Commissario straordinario si
avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente
nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo
l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del
danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui
dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o
inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento
il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il
soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo
dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro
economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla
societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale
percentuale e' determinato in ragione della complessita' e delle
tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025" e non
puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo
dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa
applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei
suddetti interventi.».
Art. 14
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai
crediti per i quali e' esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2
milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno
2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno
2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Capo II
Misure a sostegno della liquidita’ delle imprese
Art. 15
Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese
tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse
dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare
russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte
dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della
Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle
eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, SACE
S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita'
alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e
degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,
per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi
inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di
produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o
abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini
dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in
atto comporta dirette ripercussioni economiche negative
sull'attivita' d'impresa in termini di contrazione della produzione o
della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di
approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie
prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede
legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o
nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attivita' d'impresa sia
limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto
e che le esigenze di liquidita' siano ad esse riconducibili.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri
accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima
richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31
gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta' ai sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato
dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE)
n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo,
del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della
presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione
strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta'
alla data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o
abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo
regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso
escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione
europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti
che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da
persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali
oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in
cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle
sanzioni in questione. Sono altresi' escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non
cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a
fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle
seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non
superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del
prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i
seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o
dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la
propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa
riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi
effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche
nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra
garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti
delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a
1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con
valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato
superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle
garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata
fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito,
25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo
e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il
quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa fino a otto
anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in
conformita' della decisione della Commissione europea di
compatibilita' con il mercato interno dello schema di garanzia
disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di
ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano
localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito
indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata
qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini
dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla
lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca
finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la
prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di
detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto
dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita',
concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa
nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne' con le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le
garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere
cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie
appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia
applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra
disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria
finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in
merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia
di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai
fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la
dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti
dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione
necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente
specificate da SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in
favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore
a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla
base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati
qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni
di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato
superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo
garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata,
l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico e'
subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., con
cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione
della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa
beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di
cui al presente articolo e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni
connessi alle garanzie.
11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e
al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli
stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a
SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte
dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze.
13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a
valere sulle risorse nella disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro
l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico
della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,
relativamente alle misure di cui al presente articolo.
Art. 16
Misure temporanee di sostegno alla liquidita'
delle piccole e medie imprese
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il
comma 55 sono inseriti i seguenti:
«55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze
di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione delle catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime
e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure
economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte
dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, cosi' come
dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere
concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a
finalita' di investimento o copertura dei costi del capitale di
esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura
massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione
della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo
esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico
con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare
investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il
consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare
investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale
ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a
oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia
elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo
del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra
i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o
dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la
propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa
riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi
effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei
dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate
in Italia, che operino in uno o piu' dei settori o sottosettori
particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto
delle condizioni di compatibilita' con la normativa europea in
materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai
pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate
dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei
provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o
controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni
adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea,
nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli
obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le
garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere
cumulate con altre misure di supporto alla liquidita' concesse sotto
forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della
Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 ne' con le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al
medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis
possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da
quelle di supporto alla liquidita' mediante garanzie, a condizione
che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi
l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».
Art. 17
Garanzie concesse da SACE S.p.A.
a condizioni di mercato
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e
rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di
supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle
imprese o l'incremento della loro competitivita', migliorandone la
capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilita'
ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo
l'occupazione,» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede»
sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi
sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I criteri e le
modalita' di rilascio della garanzia nonche' di definizione della
composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla
distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione
dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attivita'
attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia
gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato
tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma e'
subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla
conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura
non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformita' con la
decisione della Commissione europea, ulteriori modalita' attuative e
operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il
rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;
b) dopo l'allegato 1 e' inserito l'Allegato tecnico di cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto.
Art. 18
Fondo per il sostegno alle imprese
danneggiate dalla crisi ucraina
1. Per l'anno 2022 e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di
contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative
per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse
da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita
di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime
e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale
totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo
dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020,
rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo
dell'anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno
il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo
calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei
medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019,
determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo
d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo
d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di
euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello relativo
all'anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono
comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo
beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il cumulo con i
benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite
le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato in data non
successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul
sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo,
nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte
dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle
autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita
convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente
comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al
presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle
risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il
contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 19 Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura 1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 20 milioni di euro. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 20 Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici 1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.
Capo III
Misure per la ripresa economica, la produttivita’ delle imprese e
l’attrazione degli investimenti
Art. 21
Maggiorazione del credito di imposta per
investimenti in beni immateriali 4.0
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi
nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito
d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7
milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 22
Credito d'imposta formazione 4.0
1. Al fine di rendere piu' efficace il processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico
riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le
aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento
previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate
all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50
per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate dai
soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e che i risultati relativi
all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano
certificati secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto
ministeriale.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del
credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al
35 per cento.
Art. 23
Disposizioni urgenti a sostegno
delle sale cinematografiche
1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' e lo sviluppo
delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di
imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220,
e' riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di
funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni
stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
della medesima legge n. 220 del 2016.
Art. 24
Rifinanziamento del Fondo IPCEI
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione
degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200
milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno
2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e,
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per
l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 25
Fondo per il potenziamento dell'attivita'
di attrazione degli investimenti esteri
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo e' finalizzato
alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla
base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali
investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le
diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di
investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la
ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi,
nonche' l'elaborazione di proposte di investimento strutturate,
comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita
valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse
tipologie di investitori.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di garantire il
supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per
l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita
una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale
in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta
dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti
della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra
l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali
investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di
investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla
definizione di indicatori di performance, all'implementazione di
banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello
unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con
riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla
concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di
un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale
tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti
attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le
medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con
elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con
oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 26
Disposizioni urgenti in materia
di appalti pubblici di lavori
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i
prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento,
nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche'
di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse
dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e'
emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto
delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai
sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del
presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia'
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico
del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento
straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui
al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo
alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1°
gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i
termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022,
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni
interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del
decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,
ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro
il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi
del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma
11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla
data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1,
qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma
2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a
quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero
superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente
comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle
misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero
all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza
delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si
provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse
autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del
presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate:
entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio
2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di
avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31
dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato
di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del
direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del
procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo
di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi
per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a
valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal
primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni
appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a
concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando
l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei
contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del
2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene
effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal
trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla
lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo,
nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.
34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21
del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'articolo 1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le
istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle
risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma
8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati
del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata
dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai
fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione
al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del
contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento
del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al
limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in
misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo
di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1,
entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del
Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse
stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche'
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi
alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a),
del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate
per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali
risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni
appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di
euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate
per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze
presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi
derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni
appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a
disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei
limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi
dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022
che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241 e' istituto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere
indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno
2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo
periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo
le modalita' definite al quinto periodo e relativamente alle
procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la
cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59
del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021
e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo
possono altresi' accedere, nei termini di cui al precedente periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo
articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per
la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo
3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi
previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse
secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di
assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali
finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di
investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo
informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari,
compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle
amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato
ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite
dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei
limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli
interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei
conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in
favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del
PNRR;
e) modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero
dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le
eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti
devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di
accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della
possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al
comma 4 ai sensi del comma 13.
Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE)
2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo puo' essere
assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali
finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui
al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente
spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di
lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi
secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo
articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti
dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le
modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente
articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta
dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In
relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29
del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del
direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati
su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e'
abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze
di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di
cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi
2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti
pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai
prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui
al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In
relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa'
del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso
di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi
delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo
effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva
assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui
al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari
dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione
interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per
ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse
iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative
annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000
milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno
2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e
1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.
Art. 27
Disposizioni urgenti in materia
di concessioni di lavori
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei
prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di
cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico
del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data
di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia
previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31
dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento piu'
aggiornato.
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi
del comma 1, e' sottoposto all'approvazione del concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformita' alle
delibere adottate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del
quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione
della remunerazione del capitale investito netto, ne' rilevano ai
fini della durata della concessione.
Art. 28
Patti territoriali dell'alta formazione
delle imprese
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo
14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione per le
imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi
di studio e la formazione di profili professionali innovativi e
altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi
dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di
migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche
attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono, nell'ambito
della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta
formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con
imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati,
nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni e societa'
pubbliche, e' riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo
complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui
20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle
proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata
all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del
Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro
dell'universita' e della ricerca, il Rettore dell'universita'
proponente, i Rettori delle altre eventuali universita'
sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o
privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in
particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari
finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere
innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialita' e della
competitivita' dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata
corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare
riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering
and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e
sociali. I progetti possono altresi' prevedere iniziative volte a
sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro
formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per
tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento
tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle
fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la
revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le
obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022, il
cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere
all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei
bilanci delle universita' e quelle eventualmente a carico degli altri
soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarita' dei relativi contenuti e
obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o
in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di
internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di
accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni delle
stesse e il Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la
federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o
strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo 3
della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate
e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'universita'
e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e tre designati,
rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno sede in
regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media
nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella
regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza
sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal
Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al
comma 5, la commissione tiene conto della capacita' dei Patti, in
relazione alle discipline per le quali e' proposto l'ampliamento
dell'offerta formativa e con priorita' per le discipline STEM -
Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con
altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari
territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6,
nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle
discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento
statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente
ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la fusione di
atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle
misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministero
verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di
studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione
dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione
al tempo intercorso dalla laurea, nonche' alla rispondenza
dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del
mercato del lavoro e all'innalzamento della qualita' della formazione
e della relativa attivita' di ricerca. Il mancato rispetto degli
obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione
delle risorse pubbliche destinate alle universita' ai sensi
dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e
determina, altresi', la revoca del contributo statale nei casi di cui
al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere
destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le universita' interessate
definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la
relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce
entro il 15 novembre 2022.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 29
Misure a favore di imprese esportatrici
1. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere
utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese
esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle
esportazioni derivanti dalle difficolta' o rincari degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi
previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non superiore
al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il
cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022,
secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni
del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse
disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Art. 30
Semplificazioni procedurali
in materia di investimenti
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema
produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di
fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di
Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, il Ministero dello
sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente,
previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a
trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi
comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui
agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14,
comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonche' l'adozione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui
all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo puo'
essere richiesto anche dal soggetto proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e
provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo
ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano,
citta' metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i
poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo
o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti o provvedimenti necessari.
Titolo II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
Capo I
Misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport
Art. 31
Indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui
all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno
beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una
mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella
retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di
indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita' e'
riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore
di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32,
commi 1 e 18.
2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori
dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di
piu' rapporti di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne'
sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini
fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto
dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato
attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le
indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
Art. 32 Indennita' una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonche' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilita' di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennita' una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. 4. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. 6. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 e' corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attivita' lavorativa. 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008. 9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, e' riconosciuta dall'Inps una indennita' una tantum pari a 200 euro. 10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennita' di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' riconosciuta dall'INPS una indennita' una tantum pari a 200 euro. 11. L'Inps, a domanda, eroga una indennita' una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennita' previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennita' una tantum pari a 200 euro. 13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. 14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' e' corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. 15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. 17. Le indennita' di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4. 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennita' una tantum pari a 200 euro. L'indennita' non e' corrisposta nei nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennita' di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo. 19. L'indennita' di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta. 21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 33 Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 34 Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza 1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale gia' selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attivita' di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, e' ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attivita' di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilita' dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalita' di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attivita' in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza. 2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonche' per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attivita', quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonche' per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unita' di personale gia' assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalita' di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che e' corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro e' accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata e' disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo. 3. Le regioni che intendono avvalersi delle attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta e' effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non gia' utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attivita' di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1. 4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attivita' di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.
Art. 35
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la
fruizione dei servizi di trasporto pubblico
1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie,
in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e
lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a
79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti
per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al
primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che,
nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore
a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai
fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del
beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di
emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa, nonche' di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto
dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo
di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, e' destinata alla
progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per
l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le
finalita' di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite
convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica
Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.
Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per
la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono
utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 36
Servizi di trasporto pubblico locale
1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi
programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e
il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessita' di assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche e in coerenza con gli
esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'
incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne
costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che
residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli
stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente
comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi
aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i
relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze
fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli
stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli
utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di
euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma
1 del presente articolo sono utilizzate per la copertura di oneri
sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi
eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando che l'erogazione
avviene con le modalita' di cui al terzo periodo del comma 1.
Art. 37
Misure in materia di locazione
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
58.
Art. 38
Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale
1. Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di
cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f), numero
1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello
sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare, sentito
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri
limitatamente alle modalita' di erogazione dei servizi digitali,
stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a
titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle
predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di
prossimita' nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a
quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo
7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto
attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria
infrastruttura tecnologica e territoriale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai
soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle
attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale
preposto e' attribuita la qualifica di incaricato di pubblico
servizio. Lo stesso personale puo' procedere all'identificazione
degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed e'
autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma
grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono
disciplinate le modalita' di accesso alle banche dati in possesso
delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle
attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle
Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 39
Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella disponibilita' del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle
risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Capo II
Misure in favore degli enti territoriali
Art. 40 Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali 1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato e' incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. 3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. 5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 41
Contributo province e citta' metropolitane per flessione IPT e RC
Auto
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' iscritto
un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024 destinato alle province e alle citta' metropolitane
delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della
Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto
al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o
RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per
cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo e' ripartito
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 42
Sostegno obiettivi PNRR grandi citta'
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per
l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026,
finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione
superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun
comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in
proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono
indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i
comuni destinatari del finanziamento, e' individuato per ciascun
comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede
progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di
Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', le modalita'
di erogazione delle risorse, le modalita' di monitoraggio, attraverso
il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
nonche' di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato
utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento,
dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano
degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si
applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato
di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni
di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70
milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 43 Misure per il riequilibrio finanziario di province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane nonche' per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard 1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle citta' metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non e' effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale e' previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. 3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo e' istituito con decreto del Ministro dell'interno ed e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entita' del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. 4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso. 5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate. 6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021. 7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 9. Ai fini della realizzazione delle attivita' connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».
Capo III
Disposizioni in relazione alla crisi ucraina
Art. 44
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la
protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti
temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste
dal comma 5 del presente articolo, e' autorizzato a:
a) incrementare le disponibilita' delle ulteriori forme di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori
15.000 unita';
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del
2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unita';
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il
contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c),
del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000
unita'.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21
del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui
all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e
la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unita' ivi indicate
sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al
raggiungimento delle predette unita', nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del
citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente
articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle
misure medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di
cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di
servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero
di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da
definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione
dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno
2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti
comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872
del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano
interessati. Alla definizione dei criteri e modalita' di riparto del
contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di
protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite
complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che
sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 45
Misure per l'attivita' di emergenza all'estero
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la
partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione
civile", istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione
civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e'
autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse
disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo
comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti
qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune
di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su
richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;
2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, e'
autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU,
istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In
relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di
motivi di rifiuto all'impiego e' verificata dal Dipartimento per la
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese
connesse all'impiego delle risorse rescEU, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno
stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al
precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla
Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma,
secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 46
Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato
degli studenti ucraini
1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi
ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o piu' ordinanze
del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche
misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di
istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 47
Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina
1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del
Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla
conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati
membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti
dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati
sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facolta' di
ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito
«banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle
condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi
sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate
al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile
2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione
temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona e'
domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso
di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle
banconote ucraine puo' essere presentata per il tramite del tutore
legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7
aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine puo'
essere altresi' richiesta dalle persone che hanno ottenuto il
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto
legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.
3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di
cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia
le filiali in cui e' possibile effettuare il cambio. La Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato
l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali
abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca
d'Italia.
4. Il cambio e' soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa
esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per
protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione
dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della
clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;
b) il limite massimo di cambio e' di 10.000 hryvnia per ciascun
avente diritto. Il cambio puo' essere effettuato anche in piu'
operazioni purche' entro il predetto limite. Il taglio minimo delle
banconote ucraine accettabili per il cambio e' 100 hryvnia;
c) non e' consentita l'applicazione di commissioni di cambio e
non e' necessaria l'apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di
valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, e'
comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet.
Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale,
sono comunicate con le medesime modalita' il venerdi' entro le ore 15
CEST e hanno validita' per le operazioni di cambio effettuate a
partire dal lunedi' della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticita' ed
idoneita' delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al
comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della
piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca
Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente
all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa
piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente
alla loro effettuazione. Le modalita' di accesso a tale piattaforma
sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia.
In caso di indisponibilita' della piattaforma, le banche aderenti
segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si
astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote
ucraine fino al ripristino della normale operativita'.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e
modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio
effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche
aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto
delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui
si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia
accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti
utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle
operazioni.
8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un
accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di
Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in
attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene,
quali elementi essenziali, le modalita' con cui e' fissato il tasso
di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di
cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio.
Le modalita' per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite
in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla
stipula dell'accordo di cui al presente comma.
9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato
dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di
cui ai commi 4, 7 e 8. Essa da' conto al Ministero dell'economia e
delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque
ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del
conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca
d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
10. E' prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca
d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale
di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma
8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote
ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia,
determinato secondo le modalita' di cui ai commi 4, 7 e 8. Il
Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca
d'Italia. La garanzia e' irrevocabile, a prima richiesta ed
incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e
delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti
della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprieta'
delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data
di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento
dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio
stabilito nell'accordo di cui al comma 8, prima della predetta
scadenza la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la
cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre la proroga dello schema
in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' altresi' disporre la
riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare
massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca
d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con
la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo
complessivo.
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio
entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al
comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La
data di avvio delle operazioni e' comunicata dalla Banca d'Italia
mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati,
per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla
Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi
4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della
garanzia dello Stato di cui al comma 10. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una
dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del
fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle
finalita' di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio
dello Stato.
14. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o piu' prestiti
finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo
complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al
bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo
sono impignorabili.
15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ha come
finalita' il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione
del Governo dell'Ucraina ed e' definita nel rispetto di criteri
coerenti con il mantenimento della stabilita' macroeconomica e dei
principi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato puo' realizzarsi
anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse
dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee.
il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare l'erogazione
e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilita' di cui al
Fondo previsto dal predetto comma 14, alla societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' previste con apposita
convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente
comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento di liquidita' secondo quanto disposto dalla
suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di
volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
17. Con uno o piu' accordi di finanziamento stipulati tra il
Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della
Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite
nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono
definiti:
a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza
con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione
dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca
Mondiale;
b) le modalita' di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalita' di restituzione dei prestiti, nonche' degli
eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi,
derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed
effettuati secondo le modalita' di cui al comma 17, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4,
della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi
sullo stato di attuazione del presente articolo.
20. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 16,
e' autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila
euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione
e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000
euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 48
Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a
favore dei rifugiati in Europa
1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n.
2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022,
le Autorita' di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi
strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti
di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del
tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE
per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo
contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi
comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide
migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per
effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al
comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni
titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere
destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi
operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che
hanno gia' presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al
100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui
successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse gia' erogate
a proprio carico.
Capo IV
Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti
Art. 49
Disposizioni in materia di spesa pubblica
1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione
aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata,
centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi
professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei
processi, nonche' soluzioni di cybersecurity, il cui termine di
durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in
vigore del presente decreto. La facolta' di recesso ivi prevista e'
da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle
centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli
accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate
all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono
prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre
2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n.
76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del
2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano
anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1
del presente articolo.
4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il quarto periodo trova
applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai
sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.».
5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Il Comitato e' composto dal Ragioniere
generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un
suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonche'
da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante
della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni.
Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in
materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche
pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle
istituzioni pubbliche, delle universita', degli enti e istituti di
ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con
professionalita' inerenti alle materie trattate. Con decreto del
Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del
Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non da'
diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
6. Ai fini del rafforzamento delle capacita' di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e
delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica,
connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse
europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi,
mediante la stipula di apposite convenzioni, della societa' Eutalia
s.r.l..
7. La societa' Eutalia s.r.l. provvede alle relative attivita' di
supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di
personale con elevata specializzazione nelle materie
economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche,
ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate
dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo
determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o
giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati
all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti
negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei
lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per
l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri pari a 40
milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e
indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 50
Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e
disposizioni in materia di aiuti di Stato
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) ABE: Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria
europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento
(UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE)
2018/1725»;
c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorita' di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorita' di
vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un
soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del
regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi
atti delegati»;
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) e' abrogata;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi
di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III e' sostituita
dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La gestione di un APA o di un ARM e' soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformita' a
quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e
dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione
concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti
di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco
dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui
gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA
o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di
esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi
atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli
articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e
d).»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;
f) l'articolo 79-bis e' abrogato;
g) l'articolo 79-ter e' abrogato;
h) l'articolo 79-ter.1 e' abrogato;
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la
deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
600/2014 e dai relativi atti delegati.»;
2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono
sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui
si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;
l) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento";
"Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa' di
investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "societa' di
investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il
venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria
sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";
"FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai
relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione
autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo
2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti
delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le
piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del
servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un
APA o di un ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di
investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav,
dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA),
n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a
lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai
soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai
sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie
imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila
fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e
il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma
1-bis.»;
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni
dati» sono soppresse;
2) la lettera f) e' abrogata;
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole «comunicazioni
dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le parole «e delle relative
disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di
APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e
27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, la
CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi
della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal
presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche
determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in
Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti
previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022)
1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni.».
Art. 51
Disposizioni in materia di pubblica amministrazione
1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di
spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la
scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresi'
autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori
incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, puo' essere integrata di
ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo
di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di
spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari 5
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022
al 2026».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro
per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si
provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.
5. Al fine di assicurare la pronta operativita' e la funzionalita'
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la validita' delle graduatorie del concorso
pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unita' di
personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo
speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 77 del 28 settembre 2018, e' prorogata di due anni.
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle
sedi della Scuola superiore della magistratura puo' comprendere piu'
uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie della Scuola.
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, dopo la lettera f-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di
assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema
informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».
8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) e'
inserito il seguente:
«1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice
interforze;»;
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di
stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il
Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato
maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante
del Comando operativo di vertice interforze»;
2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore di
Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del
Comando operativo di vertice interforze,»;
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del
Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole
«collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento
dei»;
2) al comma 1-bis), dopo le parole «del Comando operativo di
vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di
stato maggiore della difesa ed»;
e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unita' terrestri,
navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unita'
terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole
«preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti:
«preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di
comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e
dello spazio cibernetico in ambito militare»;
f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto 2007, n.
124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124,
nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109»;
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole «piu' anziano in ruolo» sono
inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno
dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»;
2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel
frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per
limiti di eta' o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti:
«di un anno, senza possibilita' di proroga o rinnovo. Se, al termine
del mandato di un anno, non e' presente in ruolo alcun generale di
corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di eta' per
la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in
carica e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il
Vice comandante generale»;
3) al comma 3, le parole «piu' anziano» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianita'»
sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un
anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente»;
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice
interforze;»;
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o
di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del
Comando operativo di vertice interforze,»;
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
«d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice
interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale
militare dipendente;».
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi
informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi,
anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti
alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni
successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini
relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi
entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorita' nazionali
gia' designate, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014
del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorita' competente a
svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del
settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo
regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1),
del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h),
i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
Art. 52
Misure in materia di societa' pubbliche
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo
il comma 2-ter e' inserito il seguente:
«2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa' diviene
altresi' soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati
alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui
all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti giuridici attivi
e passivi, ivi compresa la gestione della contabilita' speciale n.
6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione
commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere
efficacia.».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata, per l'anno
2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
Art. 53
Contabilita' speciale a favore del Commissario straordinario per
l'emergenza della peste suina africana
1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina
africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.
29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario nella
quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.».
Art. 54 Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalita' 1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022». 2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
Capo V
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 55
Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette
1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti
rivenditori di energia elettrica» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»;
b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo
2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al
30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al
30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a
titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a
saldo, entro il 30 novembre 2022»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «1° maggio».
Art. 56
Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di
competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi
oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, operati ai sensi dell'articolo 58, sono
imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati
in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Con una o piu' delibere da adottare
entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44,
commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi
definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno
residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione
2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare
la relativa disponibilita', con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, la stessa e' corrispondentemente
incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della
procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni
operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando
la possibilita' di immediata assegnazione programmatica alle aree
tematiche di cui all'articolo 178, lettera b) della legge n. 178 del
2020.
3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre
2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale
d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di
una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione
ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato
rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata
alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per
obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla
stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la
progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai
sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo
superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma
procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei
lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della
stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al
20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono
altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari
relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a
commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine
di cui al comma 7, lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis
e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.».
4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla
gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita
delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede
alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020,
rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica
il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali
interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il
primo periodo.».
Art. 57
Disposizioni transitorie
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31
luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo
7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si
applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio
2022.
Art. 58
Disposizioni finanziarie
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo
42, comma 2, lettera a) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli
stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei
Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati
per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri,
pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro
per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 30 milioni di euro per
l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3,
lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126
milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024,
313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per
l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro
per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39
milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023,
266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno
2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per
l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro
per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di
euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19,
20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47,
49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in
16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per
l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399
milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028,
450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno
2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per
l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per
l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni
di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029,
505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno
2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per
l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034,
si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di
euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di
euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3
milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno
2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028
al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di
euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9
milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo
delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito
dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 59
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Cingolani, Ministro della
transizione ecologica
Franceschini, Ministro della
cultura
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili
Orlando, Ministro del lavoro delle
politiche sociali
Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
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