La nomina (e non l’individuazione) del RUP nello schema del nuovo codice appalti

A cura di Stefano Usai

29 Novembre 2022
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Lo schema del nuovo codice dei contratti pone una questione sull’atto di nomina (e non più individuazione) del responsabile di progetto (RUP) interessante da affrontare (anche alla luce della giurisprudenza che, già si anticipa, individua l’atto in parola come un autentico ordine di servizio).

La questione

Lo schema (oltre a rimodulare la questione del procedimento di aggiudicazione facendo venire meno l’aggiudicazione non efficace) riprende la questione dell’atto di avvio del procedimento senza però richiamare lo stereotipato “decreto/determina a contrarre” in luogo, appunto, di un non ben identificato “primo atto di avvio dell’intervento pubblico” (art. 15 comma 1 dello schema).

Il riferimento ad un atto “a contrarre”, a ben vedere ritorna in unico caso (comma 3 dell’articolo 83) in cui si puntualizza che “Successivamente all’adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

Una ulteriore sintesi di quello che è l’approdo anche giurisprudenziale (circostanza, la sintesi degli approdi giurisprudenziali come tecnica di declinazione delle nuove norme, che ritorna in tantissime norme dello schema).

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