Revisione del prezzo e contenzioso: prevale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Giovanni F. Nicodemo 16 Giugno 2025
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In materia di “revisione del prezzo”, la soluzione che affida la giurisdizione all’uno o altro plesso in funzione della maggiore o minore analiticità della disciplina contrattuale del meccanismo revisionale, porta inevitabilmente a una frammentazione del contenzioso, del tutto incompatibile con la previsione normativa della giurisdizione esclusiva nella materia in esame.

Quindi per le controversie sul compenso revisionale va affermata la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

È quanto stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII – con la Sentenza n. 5082 dell’11 giugno 2025.

Indice

I fatti in causa

La controversia all’attenzione del giudice amministrativo riguarda il diritto dell’impresa appaltatrice alla revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi in applicazione di una specifica clausola contrattuale.

La sentenza del primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. e individuando il giudice ordinario quale giudice munito della cognizione sulla controversia di cui si discute.
L’impresa quindi in appello ha contestato la declinatoria di giurisdizione mirando, perciò, a vedere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia in cui si chiede di accertare il diritto dell’impresa appaltatrice alla revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi, in virtù di apposita clausola convenzionale.

Il Consiglio di Stato in seconde cure riforma la sentenza affermando quindi in subiecta materia la sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. individuata dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a., che vi ricomprende le controversie “relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.

Le decisione

La sentenza sostiene che la frammentazione del contenzioso si presta ad abusi della strumentazione giuridica, volti a piegare il contenuto di una tipica attività amministrativa entro la veste di atti asseritamente non autoritativi, proprio al fine di attrarre a una diversa giurisdizione la cognizione sulla suddetta attività e sui suoi esiti.
Con il ché, si lascia alla mercé delle parti di decidere esse stesse il giudice deputato a conoscere di dette attività, dando vita a quella che la dottrina criticamente definisce come “giurisdizione ballerina”, che però viola i canoni costituzionali in materia di riparto della giurisdizione e financo lo stesso principio del giudice naturale precostituito per legge (e non lasciato alla libera disponibilità delle parti).

Per il Consiglio di Stato neppure la più marcata analiticità della disciplina contrattuale del compenso revisionale costituisce elemento idoneo a radicare le controversie come quelle affrontate nel caso specifico nell’alveo della giurisdizione ordinaria. 
 
Diversamente, sostiene il giudice amministrativo, si rimetterebbe in sostanza alle parti la scelta della giurisdizione sulle controversie in materia di compenso revisionale, attraverso
una regolamentazione in sede contrattuale più o meno analitica dei meccanismi di riconoscimento del suddetto compenso.
 
La sentenza in esame giunge a tali conclusioni seguendo due percorsi argomentativi:
il primo percorso argomentativo valorizza il dato normativo dell’art. 103 Cost., secondo cui la giurisdizione esclusiva del G.A. è una giurisdizione “per particolari materie”.

Infatti per il Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dunque, è il dato oggettivo della sussumibilità del singolo caso concreto in una di quelle particolari materie che il Legislatore ordinario devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in attuazione della riserva di legge scolpita nell’art. 103 Cost.: pertanto, quando risulta acclarato che il singolo caso concreto ricade in una di dette materie, il corollario automatico è il riconoscimento della giurisdizione amministrativa esclusiva.

Quanto invece al collegamento con il potere autoritativo della P.A. deve segnalarsi come la decisione rammenta che la fattispecie della revisione prezzi pur esplicando i propri effetti nella fase di esecuzione del contratto di appalto pubblico – id est in una fase contrassegnata dalla pariteticità di posizione delle parti, posto che la P.A. è ormai spogliata di gran parte dei poteri autoritativi esercitati nella fase di affidamento –, risulta nondimeno permeata da un residuo margine di poteri d’imperio.

Di guisa che lo scopo principale dell’istituto revisionale è di tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni qualitativamente adeguate.

Il fatto che l’istituto della revisione prezzi involga anche interessi legittimi non risulta contraddetto dal carattere eventualmente vincolato dell’atto revisionale: ed infatti la giurisprudenza, anche costituzionale, afferma chiaramente che è un “postulato privo di qualsiasi fondamento” il sostenere che un atto vincolato non possa incidere su posizioni di interesse legittimo, ove i vincoli all’esercizio del potere siano funzionali al perseguimento di interessi pubblici (cfr. Corte costituzionale, 16 aprile 1998, n. 127; nello stesso senso, C.d.S., Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2916; id., 5 dicembre 2022, n. 10648; id., 3 ottobre 2022, n. 8434).
In definitiva, quindi, per il giudice amministrativo non è revocabile in dubbio che l’istituto della revisione prezzi sottende un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi: ciò giustifica la sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del G.A., con conseguente legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.), quale norma di legge che ha attuato tale devoluzione.

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