Servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico 

Interpello Agenzia delle Entrate

19 Giugno 2025
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Interpello: IVA– Servizi museali di supporto alla vigilanza e di accoglienza al pubblico – Esenzione articolo 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (risposta n. 161)


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 161/2025, chiarisce che i servizi museali di accoglienza, vigilanza e supporto al pubblico, appaltati da un Complesso Monumentale di rilevante interesse culturale, non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633/1972. Tali prestazioni, sebbene svolte in ambito museale, non risultano strettamente connesse alla visita ai luoghi culturali e rientrano piuttosto nella gestione ordinaria della struttura. Pertanto, sono da assoggettare all’IVA con aliquota ordinaria.
 
Al fine di individuare le prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 22), del d.P.R. n. 633/1972, occorre fare riferimento alla ratio della stessa che risiede nel principio, più volte sancito dal legislatore tributario, inteso ad escludere dalla tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE.
L’Amministrazione Finanziaria ha costantemente chiarito che rientrano nell’esenzione sia le prestazioni rese direttamente che quelle svolte in modo indiretto attraverso l’affidamento a terzi, purché inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili.
Secondo la risoluzione n. 30/E del 23 aprile 1998, la norma ha «valenza oggettiva», nel senso che le prestazioni inerenti alla visita sono esenti dall’Iva a prescindere dal soggetto che le effettua. La risoluzione n. 30/E del 28 febbraio 2007 ha inoltre precisato che l’agevolazione concerne oltre alla mera visita, anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguide e dell’accompagnatore, se funzionali alla fruizione culturale.
Tuttavia, sono esclusi dal regime di esenzione altri generici e autonomi servizi di supporto gestionale o organizzativo, anche se svolti in ambito museale, come l’accoglienza, la vigilanza passiva, la gestione degli accessi, la distribuzione di materiale informativo non strettamente inerente alla visita.
Nel caso specifico, i servizi appaltati dal Complesso Monumentale comprendono accoglienza, sorveglianza, apertura e chiusura sale, assistenza ai disabili, regolazione degli accessi, distribuzione materiale informativo e presidio durante eventi. Sebbene siano connessi alla fruizione del museo, l’Agenzia osserva che le prestazioni di servizi, che saranno oggetto di una procedura di affidamento da parte dell’Istante a fronte di un corrispettivo unico, attengono al rapporto contrattuale tra l’Istante e il futuro soggetto aggiudicatario dell’appalto e sono riconducibili all’ordinaria gestione e funzionamento del Complesso Monumentale.

Pertanto, esse non sono riconducibili nell’ambito applicativo della norma di esenzione dall’Iva recata dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. n. 633 del 1972 e non sono strettamente connesse alla visita stessa. Ne consegue che tali prestazioni saranno da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto con aliquota loro propria. (cfr. la risoluzione n. 149/E del 3 luglio 2007).

 

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