La commissione di gara deve motivare la valutazione di equivalenza in relazione all’adeguatezza del bene rispetto alle finalità delle caratteristiche richieste dal bando di gara

Ulderico Izzo 5 Settembre 2025
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Premessa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con la sentenza n.5029 dello scorso 3 luglio, ha annullato una procedura di gara, con contestuale dichiarazione di inefficacia del contratto, medio tempore stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, in quanto, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, il seggio di gara, nell’applicare il principio dell’equivalenza funzionale, non ha motivato puntualmente circa le numerose difformità di caratteristiche del bene rispetto a quelle previste dal bando di gara.

La questione posta al giudice amministrativo

Un operatore economico ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo del capoluogo partenopeo, la delibera del Direttore Generale di un’azienda sanitaria campana, con cui viene aggiudicata la fornitura di apparecchiature mediche, nelle specie tomografi a coerenza ottica.

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