Con la sentenza n. 2885 del 9 ottobre 2025, il TAR Sicilia, sezione di Catania, annulla un’esclusione per la mancata presentazione della relazione ex art. 102 D.Lgs. 36/2023, affermando la natura doverosa del soccorso istruttorio e la prevalenza della sostanza sulle mere omissioni formali.
Una pronuncia che consolida l’approccio anti-formalistico del nuovo Codice e della più recente giurisprudenza.
La vicenda trae origine da una gara per lavori portuali in cui la prima classificata veniva esclusa per non aver inserito nell’offerta economica la relazione illustrativa sugli impegni relativi a stabilità occupazionale, applicazione del CCNL e parità di genere, come richiesto dall’art. 102 del D.Lgs. 36/2023.
La stazione appaltante, interpretando tale omissione come una carenza essenziale dell’offerta economica, riteneva inapplicabile il soccorso istruttorio e procedeva con l’esclusione.
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Relazione sugli impegni sociali ex art. 102 del Codice: l’omissione non determina l’esclusione
Con la sentenza n. 2885 del 9 ottobre 2025, il TAR Sicilia, sezione di Catania, annulla un’esclusione per la mancata presentazione della relazione ex art. 102 D.Lgs. 36/2023
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