Rating di legalità – Avvalimento premiale – Appalto a corpo

TAR Toscana Firenze (Sez. II) sentenza 5 novembre 2025 n. 1797

7 Novembre 2025
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1. Contratti Pubblici – Criteri Premiali – Rating di Legalità – Possesso – Termine di Presentazione Offerta – Principio di Cristallizzazione – Scadenza in Corso di Gara – Rinnovo – Continuità Sostanziale.
​2. Contratti Pubblici – Offerta Tecnica – Prodotto “Customizzato” (non a Catalogo) – Requisito di Esecuzione – Verifica di Fattibilità ex post – Legittimità.
​3. Contratti Pubblici – Offerta Tecnica – Criteri Premiali – Avvalimento Premiale (Art. 104 D.Lgs. 36/2023) – Valutazione “Similarità” Lavori – Discrezionalità Tecnica.
​4. Contratti Pubblici – Appalto a Corpo – Computo Metrico Estimativo – Valore Meramente Indicativo – Prevalenza Elaborati Grafici di Progetto.

1. Ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale legato al possesso del Rating di Legalità, il requisito deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (principio di cristallizzazione), come espressamente richiesto dalla lex specialis (nella specie, art. 20.1 Disciplinare). La perdita meramente formale del rating in corso di gara per naturale scadenza biennale (ex art. 6 Reg. AGCM) non inficia l’attribuzione del punteggio, né viola il principio di continuità (che non si applica con lo stesso rigore indefinito dei requisiti di partecipazione), qualora l’impresa dimostri una continuità sostanziale del possesso dei requisiti etico-organizzativi sottostanti, comprovata dall’avvenuto rinnovo del rating (seppur ottenuto dopo l’aggiudicazione ma prima dell’esecuzione), e non si sia avvalsa della facoltà di richiedere il rinnovo 60 giorni prima della scadenza. 

2. È legittima l’offerta tecnica che proponga un prodotto “customizzato” (nella specie, un pannello isolante con prestazioni superiori non presenti nel catalogo standard), anche se non immediatamente disponibile sul mercato al momento della gara. Tale offerta si configura come una “promessa” di qualità assimilabile a un requisito di esecuzione. La stazione appaltante esercita legittimamente i propri poteri istruttori (ai sensi dell’Allegato II.8 D.Lgs. 36/2023) se verifica ex post (nella specie, interpellando il fabbricante) la concreta fattibilità e realizzabilità della soluzione promessa in sede di esecuzione, senza che ciò configuri l’offerta come falsa o inaffidabile ab origine (cfr. CGUE C-428/19).

3. La valutazione della “similarità” di un lavoro pregresso, portato in avvalimento premiale (art. 104 D.Lgs. 36/2023) per l’attribuzione di un punteggio tecnico, rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice. È legittima la valutazione che riconosce la similarità (richiesta dalla lex specialis in termini di “complessità tecnica: strutture, impianti e contesto operativo”) tra l’opera da appaltare (aviorimessa) e un lavoro pregresso (manutenzione impianti aeroportuali), valorizzando la complessità impiantistica e operativa (profili richiesti dal bando) anche se le categorie SOA prevalenti non coincidono.

4. Negli appalti a corpo, il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formare l’importo finale, e non assumono valenza contrattuale vincolante (salvo diversa espressa previsione della lex specialis). È pertanto infondata la censura che lamenta la difformità di una miglioria (es. spessore muratura) rispetto al computo metrico, qualora tale miglioria sia conforme agli elaborati grafici di progetto (es. abachi e planimetrie), i quali hanno una valenza tecnica prevalente nel definire le caratteristiche dell’opera
 
Sintesi della sentenza:

1. Il Fatto 
Il T.A.R. per la Toscana ha respinto sia il ricorso principale (e relativi motivi aggiunti) presentato da un RTI (secondo classificato), sia il ricorso incidentale (e relativi motivi aggiunti) presentato dall’RTI aggiudicatario. La sentenza ha quindi confermato l’aggiudicazione della gara per lavori di realizzazione di un’aviorimessa militare.
Il contenzioso era incrociato, con entrambe le parti che cercavano di escludere l’altra o di ridurne i punteggi.

2. La decisione del Tar 
Decisione sul Ricorso Incidentale (dell’Aggiudicatario contro il 2° classificato): Il T.A.R. ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale (in linea con la giurisprudenza CGUE), rigettandolo.
Censura sul Rating di Legalità (Rigettata): L’aggiudicatario lamentava che il secondo classificato avesse perso il Rating di Legalità per scadenza in corso di gara (dopo la presentazione dell’offerta ma prima dell’aggiudicazione) e che quindi non avesse diritto al punteggio premiale.
Decisione T.A.R.: Il motivo è infondato. Il T.A.R. ha aderito al principio della cristallizzazione dei requisiti al momento della presentazione dell’offerta. La lex specialis richiedeva un rating “in corso di validità” (presumibilmente al momento dell’offerta). La giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 1050/2017) esclude che si possa pretendere la continuità del possesso per un periodo indefinito dopo la scadenza dei termini, quando non vi è più competizione. Inoltre, la ricorrente incidentale (aggiudicataria) aveva a sua volta perso il rating in corso di gara, per poi rinnovarlo (come la ricorrente principale), dimostrando una continuità sostanziale del requisito per entrambe.
Censura sull’Offerta Tecnica “non a catalogo” (Rigettata): L’aggiudicatario contestava l’offerta del secondo classificato relativa a un pannello di copertura (mod. “Raindeck” con isolante “PIR Supreme”), sostenendo che tale prodotto fosse inesistente a catalogo (e quindi l’offerta fosse falsa o inaffidabile, violando l’art. 98 D.Lgs. 36/2023) e tecnicamente non conforme.
Decisione T.A.R.: Il motivo è infondato. La S.A. aveva svolto un’istruttoria adeguata, interpellando il produttore, il quale aveva confermato la fattibilità di produrre il pannello “customizzato” con le caratteristiche (trasmittanza 0,35 W/mqK) promesse in offerta. Il T.A.R. ha qualificato questa “promessa” di qualità come un requisito di esecuzione, la cui fattibilità è stata legittimamente verificata dalla S.A. (anche in ossequio all’Allegato II.8 D.Lgs. 36/2023). Richiamando la giurisprudenza (CGUE C-428/19), ha ribadito che non si può escludere un’offerta solo perché non fornisce la prova del possesso di una condizione di esecuzione già al momento dell’offerta. Le censure sulla non conformità (es. lato delle greche, capacità statica) sono state respinte nel merito tecnico.
Decisione sul Ricorso Principale (del 2° classificato contro l’Aggiudicatario): Il T.A.R. ha respinto anche il ricorso principale.
Censura sul Rating di Legalità (Rigettata): Il motivo era identico (e speculare) a quello del ricorso incidentale. L’aggiudicatario (RTI Vitale) aveva anch’esso perso il rating per scadenza in corso di gara (scad. 4.8.24) e lo aveva rinnovato solo dopo l’aggiudicazione (30.7.25), a seguito di chiarimenti. Il T.A.R., applicando lo stesso principio di cristallizzazione al momento dell’offerta e di continuità sostanziale (visto il rinnovo ottenuto), ha respinto la censura.
Censura sull’Avvalimento Premiale (Rigettata): La ricorrente contestava l’attribuzione di punteggio per un lavoro “simile” portato in avvalimento premiale dall’aggiudicatario. Si sosteneva che il lavoro (manutenzione impianti aeroportuali) non fosse “simile” perché prevalentemente impiantistico (OG9/OG10) e non edile/strutturale (OG1, OS3, ecc.).
Decisione T.A.R.: Il motivo è infondato. La lex specialis definiva la “similarità” in termini di “complessità tecnica (strutture, impianti e contesto operativo)”, e non di identità di categorie SOA o di mera entità economica. La Commissione ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità tecnicanel ritenere “simile” un lavoro complesso in ambito aeroportuale, valorizzando gli aspetti impiantistici e organizzativi, senza che tale valutazione risultasse macroscopicamente illogica.
Censura sulle Migliorie (Appalto a Corpo) (Rigettata): La ricorrente lamentava che le migliorie offerte dall’aggiudicatario (es. murature da 25-30 cm) violassero la lex specialis (che vietava di variare “dimensioni e tipologia costruttiva”), richiamando il computo metrico che indicava uno spessore di 8 cm.
Decisione T.A.R.: Il motivo è infondato. Trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico estimativo ha valore meramente indicativo e non contrattuale (a differenza degli elaborati grafici di progetto). L’aggiudicatario ha dimostrato che lo spessore di 8 cm era solo una voce dell’elenco prezzi e che gli elaborati grafici di progetto (es. “abaco murature”) prevedevano spessori ben maggiori (es. 37 cm), rispetto ai quali la miglioria offerta (25-30 cm) era conforme o migliorativa. Per un altro elemento (copertura), la ricorrente non ha superato la “prova di resistenza”, non dimostrando in che misura l’eventuale errore su una singola sottovoce inficiasse il punteggio complessivo del criterio.

3. Esito: Il T.A.R. per la Toscana ha respinto sia il ricorso principale (e relativi motivi aggiunti) presentato da un RTI (secondo classificato), sia il ricorso incidentale (e relativi motivi aggiunti) presentato dall’RTI aggiudicatario. La sentenza ha quindi confermato l’aggiudicazione della gara per lavori di realizzazione di un’aviorimessa militare.

Pubblicato il 05/11/2025
N. 01797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
​IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla 
 OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B109321C11, rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; 
nei confronti
OMISSIS Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 OMISSIS Consorzio Stabile S.C.A.R.L., Consorzio Stabile OMISSIS, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
– della determinazione di aggiudicazione del direttore generale del 18.4.2025 del Ministero della Difesa  – Direzione Generale per i lavori, prot. n. M_D A7504A9 DE2205 0000036 (conosciuta in data 22.4.2025), con cui è stata disposta, in favore del costituendo R.T.I. OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. – Consorzio stabile OMISSIS, l’aggiudicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento dei “lavori  di realizzazione di un’aviorimessa per centro manutenzione 2° livello velivoli C -130J e C-27J”  – presso l’Aeroporto di Pisa  – CIG: B109321C11 e della nota prot.n. M_D A7504A9 REG2025 0012333 del 22.04.2025 con la quale è stata comunicata dalla ridetta Amministrazione l’intervenuta aggiudicazione; 
– di tutti i verbali di gara ed in particolar modo, tra l’altro: 
a) del verbale di valutazione offerte tecniche del 7.11.2024, con cui  – in esito all’apertura e alla valutazione della Documentazione Tecnica  – veniva attribuito, tra l’altro, il punteggio tabellare di n. 2 punti al costituendo RTI capeggiato dalla OMISSIS Costruzioni s.r.l. in ordine al criterio “E” Rating di Legalità; 
b) ove occorra, del verbale di gara n. 3383 del 10.6.2024, del verbale di gara n. 3384 del 19.6.2024; del verbale di gara n. 3398 del 14.11.2024 relativo alla 3^ seduta pubblica del seggio di gara – apertura della “busta offerte economiche”, nella quale è stata definita la graduatoria provvisoria dei concorrenti; del verbale della Commissione Giudicatrice, trasmesso con nota prot. n. 1259 del 24.1.2025, con il quale è stata dichiarata la congruità dell’offerta; del verbale di gara n. 3409 del 14.2.2025 relativo alla 4^ seduta pubblica del seggio di gara, verifica della documentazione amministrativa; del verbale di gara n. 3412 del 25.2.2025 relativo alla 5^ seduta pubblica del seggio di gara con il quale, previa dichiarazione di congruità dell’offerta e affidabilità del concorrente, veniva formulata la proposta di aggiudicazione, a favore del concorrente costituendo RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. – Consorzio stabile OMISSIS; 
– della proposta di aggiudicazione, a favore del concorrente costituendo RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. – Consorzio stabile OMISSIS;
– di tutti gli atti inerenti la verifica dei requisiti del costituendo RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. -Consorzio stabile OMISSIS, in particolar modo nella parte in cui non è stata rilevata la sopravvenuta carenza del requisito di cui al rating di legalità in capo alla OMISSIS Costruzioni s.r.l.; 
– del silenzio diniego serbato all’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente in data 19.5.2025; 
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS COSTRUZIONI S.R.L. il 16/6/2025: 
– di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua, con particolare riferimento al verbale di gara del 7.11.2024, nella parte in cui è stata esaminata l’offerta tecnica del RTI OMISSIS.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS S.R.L. il 16/6/2025: 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
– della determinazione di aggiudicazione del direttore generale del 18.4.2025 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per i lavori, prot. n. M_D A7504A9 DE2205 0000036 (conosciuta in data 22.4.2025), con cui è stata disposta, in favore del costituendo R.T.I. OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. – Consorzio stabile OMISSIS, l’aggiudicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un’aviorimessa per centro manutenzione 2° livello velivoli C–130J e C-27J” – presso l’Aeroporto di Pisa – CIG: B109321C11 e della nota prot.n. M_D A7504A9 REG2025 0012333 del 22.04.2025 con la quale è stata comunicata dalla ridetta Amministrazione l’intervenuta aggiudicazione;
-di tutti i verbali di gara ed in particolar modo, tra l’altro:
a) del verbale di valutazione offerte tecniche del 7.11.2024, con cui – in esito all’apertura e alla valutazione della Documentazione Tecnica – venivano attribuiti, tra l’altro, erroneamente i punteggi per il sub-criterio A.2., il sub-criterio C.1. e il sub-criterio E al costituendo RTI capeggiato dalla OMISSIS Costruzioni s.r.l.;
b) ove occorra, del verbale di gara n. 3383 del 10.6.2024, del verbale di gara n. 3384 del 19.6.2024; del verbale di gara n. 3398 del 14.11.2024 relativo alla 3^ seduta pubblica del seggio di gara – apertura della “busta offerte economiche”, nella quale è stata definita la graduatoria provvisoria dei concorrenti; del verbale della Commissione Giudicatrice, trasmesso con nota prot. n. 1259 del 24.1.2025, con il quale è stata dichiarata la congruità dell’offerta; del verbale di gara n. 3409 del 14.2.2025 relativo alla 4^ seduta pubblica del seggio di gara, verifica della documentazione amministrativa; del verbale di gara n. 3412 del 25.2.2025 relativo alla 5^ seduta pubblica del seggio di gara con il quale, previa dichiarazione di congruità dell’offerta e affidabilità del concorrente, veniva formulata la proposta di aggiudicazione, a favore del concorrente costituendo RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. – Consorzio stabile OMISSIS e comunque di tutti i verbali di gara;-della proposta di aggiudicazione, a favore del concorrente costituendo RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. – Consorzio stabile OMISSIS;
-di tutti gli atti inerenti la verifica dei requisiti del costituendo RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. – OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. -Consorzio stabile OMISSIS, in particolar modo nella parte in cui non è stata rilevata la sopravvenuta carenza del requisito di cui al rating di legalità in capo alla OMISSIS Costruzioni s.r.l.;
-del silenzio diniego serbato all’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente in data 19.5.2025;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS COSTRUZIONI S.R.L. il 24/6/2025: 
– del provvedimento prot. M_D A7504A9 REG 19002 del 23.6.2025 con cui il Ministero della Difesa ha respinto le istanze di riesame proposte dal RTI Vitale nelle date 30.5.2025 e 13.6.2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS Costruzioni S.R.L. il 28\7\2025: 
Annullamento degli atti e delle valutazioni istruttorie, compendiate nella nota prot. M_D A7504A9 REG 19589 del 26.6.2025, che il Ministero della Difesa ha posto a fondamento del provvedimento prot. M_D A7504A9 REG 19002 del 23.6.2025 con cui erano state rigettate le istanze di riesame proposte dal RTI Vitale.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della OMISSIS Costruzioni S.r.l. e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti ricorrenti, principale e incidentale, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero della Difesa, con bando del 2.04.2024, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un’aviorimessa per il centro di Manutenzione – 2° livello tecnico velivoli C130J e C-27JI nell’area dell’aeroporto di Pisa (CIG: B109321C11), per l’importo di euro 38.877.441,12, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica).
Alla scadenza del termine (il 17.05.2024) sono pervenute n. 10 offerte. All’esito delle operazioni di gara è risultato aggiudicatario il RTI OMISSIS Costruzioni s.r.l. (con OMISSIS Consorzio stabile s.c.ar.l. e Consorzio stabile OMISSIS, quali mandanti) con un punteggio complessivo di 96,5593 (di cui 80 punti per l’offerta tecnica e 16,55928 per l’offerta economica); secondo classificato risulta il costituendo RTI OMISSIS s.r.l. (con Debar Costruzioni s.p.a. quale mandante) con un punteggio complessivo di 96,0045 (di cui 76,0045 punti per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica).
Con determinazione del 18.4.2025 (prot. n. M_D A7504A9 DE2205 0000036), comunicata in data 22.4.2025, la Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa, 3° reparto – 7^ divisione, disponeva l’aggiudicazione in favore del costituendo RTI OMISSIS Costruzioni. La documentazione di gara, segnatamente quella indicata all’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata messa a disposizione in data 9.05.2025 (salvo l’offerta tecnica che è stata ostesa il 21.05.2025). 
2. Avverso il provvedimento e gli atti presupposti è insorta la seconda classificata, con ricorso notificato il 22.05.2025, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale si lamenta in un unico motivo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. 
Per resistere al gravame si sono costituiti la controinteressata (il 6.06.2025) e il Ministero della Difesa (il 9.06.2025), che ha depositato memoria (il 13.06.2025). 
La OMISSIS costruzioni s.r.l. ha notificato ricorso incidentale (il 16.06.2025) con il quale lamenta in due motivi violazione di legge ed eccesso di potere. 
In pari data (16.06.2025) la ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti con il quale aggiunge al motivo già articolato nel ricorso originario ulteriori due motivi di ricorso e formula domanda risarcitoria. 
A valle di una istanza di riesame dell’aggiudicazione rigettata dall’Amministrazione il 23.06.2025, la controinteressata ha notificato ricorso incidentale per motivi aggiunti (il 23.06.2025), con il quale integra i motivi di ricorso formulati con ulteriori due ordini di doglianze. 
Ha fatto seguito il deposito di memorie della ricorrente incidentale (il 4.07.2025) e della ricorrente principale (il 5.07.2025).
Con ordinanza n. 388 del 8.07.2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare. 
La OMISSIS Costruzioni s.r.l. ha notificato (il 28.07.2025) nuovi motivi aggiunti, con i quali approfondisce in un unico motivo le doglianze già oggetto del ricorso incidentale e del primo ricorso per motivi aggiunti ed ha depositato ulteriore documentazione (il 30.07.2025). 
Ha fatto seguito il deposito di memorie della ricorrente incidentale e della ricorrente principale (il 2.09.2025), di memorie di replica di entrambe le parti (il 5 e 6.09.2025), di memoria della ricorrente principale (il 29.09.2025) nonché di memoria di replica della OMISSIS Costruzioni (il 3.10.2025). 
Con riferimento a tale memoria la OMISSIS s.r.l. chiede lo stralcio della documentazione riportata alle pagine nn. 13 e 14, in quanto fuori termine, ai sensi dell’art. 73, c.p.a., che il Collegio accorda. 
Alla udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. 
3. Il ricorso principale, con i relativi motivi aggiunti, è infondato così come quello incidentale e i relativi motivi aggiunti. 
3.1. Il Collegio ritiene, in aderenza ai principi espressi dalla CGUE, con sent. del 5.9.2019, C-338/2018, di esaminare entrambi i ricorsi partendo da quello incidentale e dei relativi motivi aggiunti, avente carattere escludente, per poi proseguire con l’esame del ricorso principale e dei relativi motivi aggiunti. 
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione degli artt. 2, 5 e 17 del d.lgs. n. 36/2023, delle previsioni del disciplinare di gara di cui all’art. 20, e all’art. 20.1; eccesso di potere. difetto di istruttoria. 
La OMISSIS Costruzioni s.r.l. lamenta che la OMISSIS s.r.l. non sarebbe in possesso del rating di legalità (alla data del 12.06.2025). Tale requisito, la cui mancata permanenza costituisce oggetto di doglianza del ricorso principale, come si vedrà in seguito, è previsto dal disciplinare di gara al punto 20 come requisito premiale; il venir meno di tale requisito implicherebbe una decurtazione di punteggio ed ulteriore rafforzamento della posizione della aggiudicataria.
La doglianza non può essere condivisa. 
Il disciplinare di gara all’art. 20.1 prevede, tra i criteri di valutazione dell’offerta, il criterio “E – Rating di Legalità” (disponendo che il punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito nonché al numero di stellette posseduto: micro/nuove imprese/imprese estere Stati membri U.E.=1; 1 stelletta=2; 2 stellette=3; 3 stellette=4). 
La lex specialis inoltre precisa che “nel caso di raggruppamenti di imprese, tutte le imprese devono possedere il rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le microimprese. Il punteggio verrà assegnato in base alla media dei punteggi associati alle stellette possedute dalle imprese raggruppate, incluse le microimprese in possesso dei requisiti di legalità previsti”. 
Dal verbale di valutazione delle offerte tecniche emerge che il RTI OMISSIS ha ottenuto n. 3 punti per tale criterio mentre il RTI OMISSIS n. 2 punti (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso).
È dimostrato in atti e pacifico tra le parti che la OMISSIS s.r.l. era in possesso del rating di legalità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla data della valutazione delle stesse (7.11.2024) e a quella della aggiudicazione (22.04.2025). 
Il rating posseduto aveva validità sino al 16.05.2025. In data 13.05.2025 l’interessata ha presentato istanza di rinnovo e la nuova iscrizione decorre dal 25.06.2025. Tali dati sono dimostrati in atti mediante la produzione degli elenchi detenuti dalla AGCM ed aggiornati al 7.5.2025 (cfr. doc. n. 3 della controinteressata incidentale) e della comunicazione della Autorità relativa alla nuova attribuzione (cfr. doc. n. 4 della controinteressata incidentale). 
Il rating di legalità delle imprese è disciplinato dall’art. 5-ter del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (il quale così dispone: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di […] di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. […]”. 
In attuazione di tale disposizione l’Autorità garante concorrenza e mercato, con delibera 28 luglio 2020, n. 28361, ha adottato il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità che all’art. 6 disciplina la durata e il rinnovo della valutazione, così disponendo: “il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta. 2. Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorità un’apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformità con le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1. 2-bis. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating. Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento”.
Come evidenziato la presentazione della domanda prima della scadenza del rating assicura che in caso di accoglimento della stessa il “rating viene confermato per un nuovo biennio dalla data decorrente dalla delibera”. 
Ciò consente di affermare che la OMISSIS s.r.l., che ha presentato domanda di rinnovo prima della scadenza (il 13.05.2025), si è vista confermare il rating il 24.06.2025, in sostanziale continuità con il passato, anche se l’impresa non si è avvalsa della facoltà di presentare l’istanza almeno 60 giorni prima della scadenza (il che avrebbe conferito continuità anche formale al requisito). 
Per quanto qui rileva occorre valorizzare le conclusioni cui giunge la giurisprudenza in materia di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, secondo la quale la regola della continuità nel possesso dei requisiti “non può essere interpretata in modo irragionevole e solamente formalistico; come è stato rilevato in giurisprudenza ad altri fini, ‘sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso del requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione” (Cons. Stato, III, 6/03/2017, n. 1050; conformi Cons. Stato, sez. V, 13/09/2024, n. 7574; TAR Veneto, Sez. II, 29.01.2025, n. 135).
Il che conduce a ritenere che non è ravvisabile nel caso di specie la perdita del requisito lamentata nel ricorso incidentale tale da condurre ad una eventuale decurtazione del punteggio attribuito alla controinteressata. 
Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. 
5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, i due motivi del primo ricorso per motivi aggiunti ed il motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 57, 98 107 del d.lgs. n. 36/2023, delle previsioni del disciplinare di gara di cui all’art. 20, e all’art. 20.1; eccesso di potere e difetto di istruttoria.
La ricorrente incidentale contesta l’operato della stazione appaltante che ha valorizzato, nell’ambito dell’offerta tecnica presentata dal RTI OMISSIS, la presenza di un pannello del tipo “NAV-SYSTEM mod. Raindeck” con una trasmittanza dichiarata (U)= 0,35 W/mqK conferita dal materiale isolante PIR SUPREME che non esisterebbe in commercio. La ricorrente sostiene che tale prodotto non sarebbe presente nel catalogo commerciale del produttore dei componenti in argomento (la Nav-System S.p.A.) che all’uopo interpellata avrebbe confermato quanto sostenuto dalla ricorrente, che deduce altresì la falsità e la manipolazione della relativa scheda tecnica presentata in gara. 
Il prodotto presente in commercio avrebbe un valore di trasmittanza diverso, pari a 0,50 W/m²K (ai sensi della norma EN 14509). 
Ciò inficerebbe l’attribuzione dei 13,96 punti attribuiti per il criterio “C.1.” inerente al “Miglioramento delle prestazioni energetiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio” e renderebbe inaffidabile l’offerta anche ai sensi dell’art. 98, comma 3 lett, b) del D.Lgs. n. 36/2023 (in quanto volta a “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”). 
Il pannello inoltre non sarebbe compatibile con i requisiti richiesti dal disciplinare e dal progetto a base di gara, in quanto presenta le greche in lamiera d’acciaio sul lato esterno, anziché sul lato interno per accogliere superiormente la guaina impermeabile. 
Nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta la carente motivazione del diniego di riesame opposto dall’amministrazione in quanto non sarebbe chiaro quale passaggio istruttorio la stessa abbia compiuto per superare le criticità sulla affidabilità e veridicità della scheda tecnica del prodotto. 
Il valore di trasmittanza di 0,35 W/m² indicato in offerta, corrisponderebbe ad un pannello diverso da quello (mod. Rain Deck) offerto dalla OMISSIS, cioè al pannello “Rain 5” con isolante “PIR SUPREME” (realizzato con un coefficiente di conduttività termica di 0,018 W/mK, non raggiungibile dal diverso pannello Rain Deck, la cui conduttività si attesta su un valore di 0,020-0,023 W/mK, sia nella versione con isolante PUR che in quella con isolante PIR). 
La scheda tecnica del pannello prodotta in offerta risulterebbe inoltre manipolata in quanto recherebbe il simbolo “CAM” (relativo ai criteri ambientali minimi) che non sarebbe presente su quella distribuita commercialmente dal produttore, con ciò inficiando la conformità del prodotto all’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel secondo ricorso per motivi aggiunti la OMISSIS Costruzioni s.r.l. evidenzia che, come confermato anche dalla casa produttrice, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (17.05.2024) il prodotto offerto dal RTI OMISSIS non sarebbe esistito sul mercato in quanto non commercializzato ordinariamente (in quanto “prodotto a catalogo”) dalla NAV-System S.p.a.. L’offerta pertanto non sarebbe attendibile se parametrata allo stato dell’arte alla scadenza indicata e l’amministrazione sarebbe incorsa in difetto di istruttoria nell’esaminare l’istanza di riesame formulata dalla ricorrente incidentale. 
Ulteriore censura presente nel secondo motivo del ricorso incidentale per motivi aggiunti riguarda la lamentata inadeguatezza delle caratteristiche statiche del pannello Rain Deck offerto, che sarebbe in grado di garantire una capacità portante massima di 110 kg/mq per campate da 2,5 m, inferiore a quella di progetto (pari a 275,4 kg/m²). 
I motivi non persuadono.
Il ricorso lamenta vizi del processo valutativo della commissione tecnica.
Il disciplinare prevede, al punto 20.1, il criterio rubricato alla lettera C (Criterio “C” pregio tecnico e qualita’ dei materiali – Qualità tecniche Sistema edificio-impianti con particolare riferimento alle prestazioni energetiche dell’involucro e degli impianti) ed il sub-criterio C.1 (Miglioramento delle prestazioni energetiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio, max punti 16). 
Il RTI OMISSIS ha ottenuto 13,9631 punti mentre la ricorrente incidentale 16 punti.
La formulazione della doglianza mira ad inficiare, nei termini sopra esposti, la compatibilità dei prodotti offerti, in particolare dei pannelli di copertura dell’hangar, in termini di capacità di isolamento termico (trasmittanza). 
Il RTI OMISSIS s.r.l. ha proposto nell’offerta tecnica, relativamente al sub criterio C1.b1 “Isolamento termico ed acustico in termini di trasmittanza in W/m2K potere fonoisolante dB degli elementi opachi orizzontali delimitanti l’involucro verso l’esterno e, ove ricorra, verso ambienti non riscaldati o verso il terreno”, un pannello di copertura del tipo “Nav-System mod. Raindeck”, con trasmittanza pari a (U)= 0,35 W/mqK, conferita dal materiale isolante “PIR Supreme”. Su quest’ultimo elemento si concentra la doglianza giacché dalla scheda del catalogo della casa madre il pannello modello “Raindeck” viene presentato in una versione base con materiale isolante del tipo “PIR/PUR”, il quale conferisce minori prestazioni energetiche. 
Parte ricorrente produce, a sostegno delle proprie tesi, una perizia tecnica nonché il carteggio con la casa produttrice del pannello offerto (la Nav System S.p.a.) con la quale prova che la scheda tecnica prodotta in offerta dal RTI OMISSIS non corrisponde a quella commerciale reperibile nel catalogo della casa madre (cfr. all. 2, 7 e 8 allegati al ricorso incidentale). 
Nel secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente incidentale precisa inoltre che la possibilità di offrire il prodotto sopra descritto andrebbe valutata prendendo in considerazione il catalogo del produttore (NAV – System S.p.a.) al momento di formulazione dell’offerta (o al massimo a quello di scadenza del termine di presentazione). 
Le argomentazioni recate nel ricorso non reggono alla prova dei fatti giacché è provato in atti che la stazione appaltante abbia condotto una apposita istruttoria sulla veridicità dell’offerta e sulla possibilità che il prodotto ivi contenuto sia effettivamente disponibile sul Mercato, il che peraltro rende superflue le considerazioni sulla manomissione del file “adobe” presentato dall’impresa a giustificazione delle proprie affermazioni. 
In particolare il Ministero ha interpellato (in data 16.6.2025) la casa costruttrice (Nav System S.p.a.) la quale ha formalmente assicurato la possibilità di fornire un prodotto con caratteristiche meccaniche del pannello “Rain Deck” (presentato in offerta) il quale tuttavia, mediante l’utilizzo di isolante poliuretanico “PIR Supreme”, è in grado di fornire migliori prestazioni in termini di trasmittanza che eguagliano quelle rinvenibili nella scheda tecnica del prodotto “RAIN 5” della medesima società produttrice (cfr. doc. all. n. 5 di parte resistente, del 30.6.2025). 
Il Ministero ha comunicato (nella nota del 23.06.2025, oggetto dei motivi aggiunti al ricorso incidentale) tale riscontro alla ricorrente incidentale (cfr. doc. all. n. 2 del 30.06.2025). 
In particolare la casa costruttrice evidenzia che le caratteristiche di trasmittanza presentate dal RTI OMISSIS nella scheda tecnica del pannello Rain Deck (in particolare la possibilità di un rivestimento con PIR Supreme ed un valore di trasmittanza di 0,35 W/m²) pur non presenti nella scheda tecnica a catalogo sono oggetto di produzione. 
La ricorrente incidentale si limita a produrre in giudizio la suindicata corrispondenza con la casa costruttrice la quale a sua volta si limita ad evidenziare le caratteristiche e produrre la scheda tecnica del prodotto Rain Deck normalmente commercializzato (in quanto “prodotto a catalogo”). Le conseguenti argomentazioni in ordine alla inesistenza del prodotto, alla falsità in atti ed alla non affidabilità dell’offerta provano troppo rispetto alle controdeduzioni della controinteressata e dell’amministrazione.
Risulta quindi provato in atti che il prodotto illustrato nell’offerta tecnica presenta caratteristiche del pannello Rain Deck modificate per migliorare le prestazioni energetiche di trasmittanza e che la casa madre si è dichiarata disponibile a produrlo con le medesime caratteristiche presentate in gara sia con riferimento ai valori di trasmittanza che alla apposizione del simbolo CAM sulla scheda (cfr. doc. n. 2 del 5.7.2025 depositato dalla controinteressata incidentale).
Dalla analisi delle schede tecniche, inoltre, appare evidente che anche l’ulteriore doglianza in ordine alla difformità tecnica data dalla presenza di greche in lamiera d’acciaio sul lato esterno, anziché sul lato interno del pannello, come richiesto in progetto, non risulta fondata poiché il prodotto di cui si controverte presenta l’elemento grecato all’intradosso e la superficie esterna piana rivestita da un cartonfeltro bitumato atto a ricevere successivamente la posa di guaina bituminosa (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso incidentale). 
Ne consegue che anche le doglianze recate nei secondi motivi aggiunti non possono essere condivise. Il RTI OMISSIS ha presentato un pannello non presente nel catalogo del produttore al termine di scadenza della presentazione delle offerte ma ciò non rende il prodotto difforme dalle specifiche tecniche di gara né riduce l’affidabilità dell’offerta. 
L’amministrazione ha riscontrato che in fase di esecuzione il pannello può essere fornito con le specifiche tecniche presentate in sede di offerta, la quale presenta quindi un oggetto determinato e realizzabile in fase esecutiva. 
La serietà dell’offerta (nel senso della sua concreta traducibilità nelle prestazioni contrattuali successive alla gara) relativa al pannello Rain Deck con isolante poliuretanico “PIR Supreme” rimane inalterata anche se la stazione appaltante ne ha verificato la fattibilità in una fase successiva alla gara ed alla presentazione delle offerte. 
Le condizioni tecniche di offerta, infatti, sono assimilabili per quanto qui di interesse, ai requisiti di esecuzione contrattuale. 
L’ordinamento dei contratti pubblici, infatti, distingue tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione che sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (così, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2024, n. 2787 e i numerosi precedenti ivi citati). 
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2023, n. 9255).
Al pari dei requisiti di esecuzione le condizioni presentate in offerta costituiscono una “promessa” di qualità, la cui attendibilità può essere valutata dall’amministrazione nei modi che ritiene più opportuni. 
Si evidenzia che l’allegato II.8 al D.Lgs. n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti possano verificare anche mediante la consultazione del fabbricante, la serietà e l’affidabilità dell’offerta (recita infatti il par. I che “le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l‘operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all‘operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all‘esecuzione dell‘appalto”). 
Tale attività istruttoria non è inficiata dal fatto che una stazione appaltante proceda alle relative verifiche in sede di aggiudicazione o stipula del contratto, giacché tale attività mira al riscontro di quanto promesso in sede di gara e valutato dalla commissione giudicatrice. 
In assenza di indicazioni difformi nella lex specialis (che nel caso di specie non sussistono) correttamente l’amministrazione ha verificato alla data del 16.06.2025 la possibilità di realizzazione del pannello Rain Deck con le caratteristiche di trasmittanza indicate in offerta. 
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “la scelta dell’amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20); in tal caso l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio; ove possibile e nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione (Consiglio di Stato, sez. V, 16/12/2022, n. 11037)
Come evidenziato da recente giurisprudenza, “si tratta di un’impostazione del tutto in linea con la posizione della giurisprudenza euro-unitaria, a mente della quale «l’articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’offerta sia respinta per il solo motivo che l’offerente non fornisce, al momento della presentazione della sua offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell’appalto in questione. Il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva» (cfr. Corte giustizia UE sez. I, 8 luglio 2021, causa C-428/19)” (TAR Piemonte, sez. I, 13.03.2025 n. 495). 
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 c.c., il che esclude che esse possano essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare nelle stesse pretesi significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione si fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba prescegliersi, in forza del principio di favor partecipationis, il significato più favorevole al concorrente (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 4/10/2022, n. 8481; 2/03/2022, n.1486; 6/08/2021, n. 5781; 8/04/2021, n. 2844)
Infondate risultano infine anche le doglianze sulle caratteristiche statiche del pannello Rain Deck offerto (che sarebbe in grado di garantire una capacità portante massima di 110 kg/mq per campate da 2,5 m, inferiore a quella di progetto pari a 275,4 kg/m²). 
La controinteressata evidenzia nelle proprie memorie che la “customizzazione” richiesta per il pannello di copertura, unitamente alla riduzione della luce di campata e ad un incremento degli arcarecci del tetto, con riduzione dell’interasse tra gli stessi, consente il rispetto della capacità portante di progetto. 
La OMISSIS s.r.l. nelle proprie memorie evidenzia altresì che anche la soluzione proposta dalla ricorrente incidentale non possiede direttamente le caratteristiche di portanza minima previste dal capitolato. Emerge dalla scheda tecnica della ricorrente incidentale, infatti, che in caso di una campata con luce pari a 2,50 m e spessore 1 mm, il carico massimo del pannello offerto è pari a130 kg/m², in caso di campata singola (168 kg/m² in caso di campata multipla) inferiore ai parametri richiesti in progetto. 
Anche a prescindere da tale aspetto, le facoltà realizzative evidenziate dalla ricorrente non risultano incompatibili con le prescrizioni di progetto desumibili dalla documentazione prodotta in atti (in particolare le schede tecniche riportate nel ricorso e relative alla verifica statica del pannello di progetto, pag. 12 dei motivi aggiunti al ricorso incidentale), né parte ricorrente argomenta ulteriormente sul punto. 
L’affidabilità tecnica dell’offerta, come emerge dagli elementi prodotti in giudizio sia dall’amministrazione che dalla controinteressata, rende altresì infondata la lamentata censura di grave illecito professionale sollevata nel ricorso con riferimento alla violazione degli artt. 94 comma lett. e) e 98 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. 
La norma consente l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che fornisca anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla selezione o l’aggiudicazione (incluse anche quelle relative alle caratteristiche dell’offerta in ordine alla ammissione della stessa e all’attribuzione del punteggio). Presupposto indefettibile di tale facoltà è comunque la presenza accertata di falsi o di non conformità idonee quanto meno ad indurre in errore l’amministrazione che però, nel caso di specie, non sussistono.
Da quanto precede, infatti, emerge che l’offerta del RTI OMISSIS non risulta affetta dai vizi di non conformità tecnica né di inaffidabilità o falsità lamentati nel ricorso, giacché tutte le caratteristiche dei prodotti e delle prestazioni ivi indicate risultano valutate e ponderate dall’amministrazione in sede di aggiudicazione sia in termini di compatibilità con il dato progettuale che di realizzabilità in sede esecutiva. 
In conclusione, per quanto precede, il secondo motivo del ricorso incidentale nonché i due motivi del primo ricorso per motivi aggiunti e il motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale risultano infondati. 
6. Passando al ricorso principale, la ricorrente lamenta, nell’unico motivo formulato ripreso fedelmente nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, violazione degli artt. 2, 5 e 17 del D.Lgs. n. 36/2023, delle previsioni del Disciplinare di gara di cui all’art. 20, e all’art. 20.1; eccesso di potere e difetto di istruttoria
La ricorrente contesta la indebita attribuzione all’offerta del RTI aggiudicatario di n. 2 punti in ragione del riconoscimento del rating di legalità (ai sensi del criterio sub E di cui al disciplinare di gara), giacché la mandataria (OMISSIS Costruzioni s.r.l.) avrebbe perso in corso di gara la relativa attestazione e che alla data di valutazione delle offerte (17.11.2024) ne fosse priva.
La mancata attribuzione del punteggio de quo, ferme le altre valutazioni, determinerebbe il ribaltamento delle sorti della gara con riconoscimento di un punteggio finale riparametrato (secondo le regole di cui all’art. 20.4 del disciplinare che prevede una seconda riparametrazione sul punteggio complessivo) maggiore al RTI OMISSIS. In particolare il nuovo punteggio per l’offerta tecnica riparametrato invece che 76,0045 punti assommerebbe a 78,055 punti che, sommati ai 20 punti dell’offerta economica, sui quali non si controverte, porterebbero il punteggio totale a 98,0155 punti, a fronte di un punteggio complessivo di 96,5593 della controinteressata (che rimarrebbe inalterato).
La doglianza non coglie nel segno. 
È pacifico tra le parti e dimostrato in atti che il rating di legalità posseduto dalla OMISSIS Costruzioni s.r.l. sia scaduto il 4.8.2024 e che l’Amministrazione, successivamente alla aggiudicazione abbia condotto specifica istruttoria sul punto chiedendo con nota del 22.05.2025 chiarimenti all’aggiudicatario (cfr. doc. n. 16 di parte resistente). 
La OMISSIS Costruzioni s.r.l. ha riscontrato tale richiesta con PEC del 30.05.2025 confermando la scadenza del rating in proprio possesso e deducendo che la pratica risultava in istruttoria avanti la ACGM (allegando allo scopo lo screenshot della pagina della piattaforma WebRating dell’AGCM, cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso incidentale). 
L’amministrazione, nelle proprie memorie, difende il proprio operato sostenendo che la verifica del requisito in questione vada effettuata solo al momento della presentazione dell’offerta, ed in tale momento (vale a dire il 17.05.2024) OMISSIS s.r.l. possedeva il requisito prescritto. La costante permanenza del requisito non sarebbe richiesta né spetterebbe alla commissione di gara preoccuparsi di valutarla per l’attribuzione del punteggio. 
Ciò conferma, anche alla luce di eventuali prove di resistenza, quanto è pacifico agli atti e non contraddetto dall’amministrazione o dalla controinteressata ovvero che la sottrazione dei 2 punti attribuiti al RTI OMISSIS Costruzioni per il criterio sub “E” (rating di legalità) avrebbe ripotato il punteggio tecnico di quest’ultimo da 77,4225 (ante riparametrazione) a 75,4225 (che, come risulta dal verbale di valutazione delle offerte tecniche, resta comunque il più alto della graduatoria).
Tale punteggio riparametrato (secondo le regole di cui all’art. 20.4 del disciplinare che prevede una seconda riparametrazione sul punteggio complessivo) resta comunque pari a 80 punti complessivi. 
Il punteggio della OMISSIS (pari a 73,5514, corrispondente a 76,0045 una volta riparametrato) passerebbe a 78,0153 che, sommati ai 20 punti dell’offerta economica (sui quali non si controverte) porterebbero il suo punteggio totale a 98,0155 punti (a fronte di un punteggio complessivo di 96,5593 della controinteressata).
Si è già illustrata la disciplina della lex specialis (art. 20.1 del disciplinare di gara) che prevede la valutabilità del requisito solo in caso di possesso del rating da parte di ciascun componente di RTI, nonché i criteri di attribuzione del punteggio. 
Si è altresì evidenziato che, come risulta dai verbali di gara, il RTI ricorrente ha acquisito per tale criterio 3 punti mentre il RTI aggiudicatario 2 punti. 
Occorre evidenziare che dagli atti di causa e nello svolgimento del giudizio è emerso che effettivamente la OMISSIS Costruzioni s.r.l. ha perso il rating di legalità alla data del 4.08.2024. 
In corso di giudizio è emerso che a fronte di una istanza di rinnovo depositata il 23.05.2025, la AGCM ha proceduto al riconoscimento del medesimo livello di rating posseduto in precedenza dalla OMISSIS Costruzioni s.r.l. con nota del 30.07.2025 (cfr. doc. n. 20 depositato dalla controinteressata il 30.07.2025).
Emerge pertanto che la controinteressata ha proceduto alla richiesta di rinnovo del rating di legalità, anche se successivamente alla richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione del 22.05.2025 e che lo ha regolarmente ottenuto. 
Al pari di quanto già esaminato nel primo motivo del ricorso incidentale entrambe le imprese hanno perso e riacquisito il requisito nel corso della procedura.
La tempistica con la quale tali passaggi sono avvenuti non assume carattere dirimente. La OMISSIS Costruzioni s.r.l. possedeva il rating al momento di formulazione e presentazione dell’offerta e lo ha comunque riacquisito dopo l’aggiudicazione e prima dell’avvio dell’esecuzione della prestazione. 
Questo Collegio non condivide l’argomentazione, sostenuta dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese, della necessità e sufficienza del possesso del requisito premiale solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Quello che consente di affermare la legittimità della valorizzazione del rating di legalità è la evidente sostanziale continuità del possesso del requisito in capo alla controinteressata. A tale conclusione si giunge valorizzando le caratteristiche intrinseche del rating di legalità. 
In via di premessa occorre evidenziare che l’ordinamento dei contratti pubblici ammette che un’offerta possa essere premiata in presenza del rating di legalità riconosciuto all’impresa. Il D.Lgs. n. 36/2023 non lo menziona espressamente (come invece avveniva nell’abrogato art. 95, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016) ma ciò non toglie che rientri nella ampia discrezionalità della stazione appaltante la facoltà di prevedere il possesso di tale certificazione come criterio premiale (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 08/03/2023, n. 3873; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30/05/2019, n. 2945). 
La scelta di inserire criteri premiali deve sempre essere vagliata alla luce della attinenza con gli aspetti qualitativi e di maggiore affidabilità dell’offerta. 
In tema di rating di legalità la giurisprudenza ha evidenziato proprio tale caratteristica del requisito sostenendo che “all’atto della valutazione delle offerte è possibile valutare profili di carattere soggettivo qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche della stessa ritenute particolarmente meritevoli e capaci di incidere in maniera diretta sulla qualità della prestazione” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 23/11/2017, n. 11582).
Come è noto la giurisprudenza, sia in tema di requisiti di partecipazione che in tema di requisiti premiali, distingue tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. 
Il possesso dei requisiti di partecipazione – necessari per accedere alla procedura di gara- è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, riguardo invece ai requisiti di esecuzione l’approdo giurisprudenziale più recente, che si intende ribadire, è nel senso che essi sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3/04/2019, n. 2190), più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 29/07/2019, n. 5309 e 25/03/2020, n. 2090). 
L’ANAC, nelle Linee guida n. 2/2016 (riformulate con Delibera numero 424 del 02/05/2018, in coerenza con i Pareri del Consiglio di Stato n. 01767/2016 e n. 966/2018), ha avuto modo di evidenziare la legittimità dei criteri premiali (tra cui il rating di legalità) tra i criteri di valutazione (purché contenuti quantitativamente essendo comunque afferenti più ai profili soggettivi che oggettivi dell’offerta). 
Condivisibilmente l’Autorità evidenzia che “nella fase del disegno della gara la stazione appaltante deve individuare concretamente i propri obiettivi, attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara […] Ciò si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione”. 
Ciò premesso occorre svolgere qualche considerazione sui profili sostanziali del rating di legalità. 
La giurisprudenza ha riconosciuto che il “rating di legalità è un indicatore che mira a premiare le aziende virtuose in materia di etica e di contrasto alla corruzione, attribuendo da una a tre stellette a seconda del numero di strumenti adottati dall’azienda nel suo complesso organizzativo “per garantire la propria legalità”, da ciò evincendosi che tale certificazione è specificamente rivolta a premiare un requisito individuale della specifica azienda beneficiaria sotto il profilo della qualità organizzativa ed attesta che l’impresa destinataria è dotata di adeguata organizzazione sotto il profilo del rispetto dell’etica e del contrasto alla corruzione” (Tar Campania, Sez. I, 30/01/2024, n. 315).
Il valore sostanziale del rating di legalità risiede nella sua capacità di integrare la compliance normativa con la competitività aziendale, fungendo da leva strategica per accedere a opportunità nel mercato pubblico e privato.
Richiamando in questa sede le succitate disposizioni normative, il rating di legalità, istituito ai sensi dell’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e disciplinato dal Regolamento adottato con delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020, si configura quale strumento di qualificazione reputazionale delle imprese, volto a promuovere comportamenti improntati alla legalità, alla trasparenza e alla responsabilità sociale.
Sulla base del regolamento della AGCM citato, ai fini dell’attribuzione del punteggio base (una stella), l’impresa è tenuta a dimostrare il possesso di una serie di requisiti oggettivi e documentabili, tra cui: l’assenza di condanne penali o misure cautelari a carico dei soggetti apicali; la regolarità fiscale e contributiva; l’assenza di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato per violazioni gravi della normativa antitrust o in materia di pratiche commerciali scorrette; nonché, ove applicabile, l’adozione di un modello organizzativo conforme al D.Lgs. 231/2001.
Il sistema prevede inoltre l’attribuzione di ulteriori frazioni di stella (fino a un massimo di tre) al ricorrere di requisiti premiali, quali l’adesione a codici etici, protocolli di legalità, sistemi di tracciabilità dei pagamenti, strumenti di whistleblowing, o l’iscrizione in white list prefettizie. Tali elementi, pur non essendo obbligatori, concorrono a delineare un profilo aziendale di elevata affidabilità e integrità (cfr. artt. 2 e 3 del citato regolamento). 
L’adozione e il mantenimento dei requisiti richiesti per l’ottenimento del rating di legalità comportano, per l’impresa, un significativo impatto sotto il profilo organizzativo e gestionale. L’introduzione di modelli di controllo interno, sistemi di gestione del rischio e procedure di compliance determina un rafforzamento della governance aziendale, contribuendo a prevenire condotte illecite e a promuovere una cultura della legalità diffusa e strutturata.
La ratio dell’istituto non è quella di generare impatti che si esauriscano in un mero adempimento formale, ma quella di incidere in modo sostanziale sulla qualità dei processi decisionali, sulla trasparenza delle relazioni interne ed esterne e sulla capacità dell’impresa di operare in modo etico e sostenibile. 
Il rating di legalità, in sostanza, costituisce un significativo indicatore dell’efficienza operativa e della reputazione aziendale, implementando il miglioramento dei processi interni (l’adozione di modelli organizzativi e sistemi di controllo interno rafforza la governance e riduce i rischi legali e reputazionali), la cultura della legalità (favorendo la promozione di comportamenti etici e trasparenti a tutti i livelli aziendali) nonché l’efficienza e la tracciabilità dei processi. 
Il fatto che il rating della OMISSIS Costruzioni s.r.l. sia scaduto nel mese di agosto 2024 e che la stessa lo abbia riacquisito nel mese di maggio 2025 non può che condurre ad una valutazione positiva circa il mantenimento dei presupposti sostanziali per il relativo riconoscimento, giacché risulta poco probabile che l’impresa nel giro di pochi mesi li abbia persi per poi riacquisirli per riottenere la certificazione della ACCM. 
Quanto al profilo della rilevanza del momento di verifica del requisito, si può sostenere che la peculiare conformazione del rating di legalità consente da un lato di assimilarlo ai requisiti di qualificazione e partecipazione (afferendo nella sostanza a profili soggettivi dell’operatore economico, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/04/2021, sent. n. 3091 nonché le già citate Linee Guida n. 2 della ANAC); dall’altro, trattandosi di un requisito “premiale” che viene valorizzato in quanto strettamente connesso ed espressivo della maggiore qualità dell’offerta, questo rimane ad essa avvinto per tutta la durata della sua validità (afferendo a profili attinenti all’organizzazione dei processi aziendali, come sopra evidenziato).
Per quanto qui rileva occorre valorizzare le conclusioni già sopra richiamate cui giunge la giurisprudenza in materia di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, secondo la quale la regola della continuità nel possesso dei requisiti “non può essere interpretata in modo irragionevole e solamente formalistico; come è stato rilevato in giurisprudenza ad altri fini, ‘sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso del requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione” (Cons. Stato, III, 6/03/2017, n. 1050; conformi Cons. Stato, sez. V, 13/09/2024, n. 7574; TAR Veneto, Sez. II, 29.01.2025, n. 135).
Secondo altra giurisprudenza l’eventualità della perdita formale in corso di gara di una certificazione valorizzata quale requisito premiale non implica necessariamente la automatica decurtazione del punteggio attribuito dalla commissione, ma comporta quantomeno l’onere dell’amministrazione di sincerarsi del concreto mantenimento del requisito sul piano sostanziale. “Se dunque è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, a fortiori ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara: di conseguenza, nel caso di specie se anche la stazione appaltante avesse avuto contezza della scadenza della dichiarazione […] posseduta dall’odierna appellata (comunque intervenuta dopo che la sua offerta tecnica era stata esaminata e il relativo punteggio premiale era stato assegnato), al più avrebbe potuto chiedere al concorrente di documentare di aver quanto meno presentato l’istanza di rinnovo della stessa” (Cons. Stato, Sez. V, 27/02/2025, n. 1707). 
Soccorre sul punto la circostanza che nel disciplinare il succitato criterio “E” (Rating di Legalità, art. 20.1) preveda che “Il punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito. A tal fine il concorrente dovrà produrre un certificato in copia conforme di rating di legalità da 1 a 3 stellette in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi del D.P.R. 445/2000”. Il disciplinare, in sostanza, obbligava le imprese concorrenti a presentare un certificato in corso di validità chiaramente al momento di presentazione dell’offerta. La Commissione di gara, pertanto, del tutto legittimamente ha proceduto alla sua valutazione ed alla attribuzione del punteggio. 
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare, proprio in punto di valutazione del rating di legalità, che “per i requisiti di partecipazione vale il principio di (indefettibile) continuità, principio che non può però estendersi (quanto meno, non in assenza di una previsione specifica in tal senso) agli elementi dell’offerta, ai quali i punteggi sono assegnati sulla base delle dichiarazioni di offerta, che devono poi essere implementate in fase di esecuzione”. 
Tale conclusione è stata sostenuta dal giudice amministrativo in un contesto in cui alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta il rating di legalità era posseduto dall’impresa la quale, visto l’approssimarsi della scadenza, ne aveva comunque chiesto il rinnovo, concesso in corso di gara, assicurando quindi la continuità sostanziale del requisito (TAR Emilia Romagna, Sez. II, 30/11/2022, sent. n. 966, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 21/06/2023, n. 6114). 
Ai fini della regolarità e speditezza della procedura di gara il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale valorizzato dalla difesa erariale secondo il quale le sopravvenienze relative a circostanze in grado di influire sull’attribuzione dei punteggi premiali sarebbero irrilevanti nelle procedure di gara, in nome della certezza dei rapporti giuridici e che l’ipotesi alternativa porterebbe alla concreta ingestibilità delle procedure. In sostanza come la sopravvenienza di un elemento (utile ad ottenere punteggio) in corso di gara non può essere ammessa, così la soluzione di continuità nel possesso di un elemento non pregiudica la valutazione dell’offerta. 
Tale argomentazione, di per sé condivisibile, non pregiudica però la necessità della continuità dei requisiti premiali valutati in sede di gara anche in sede di stipula ed esecuzione del contratto.
Non valorizzare tale ultimo profilo gestionale significherebbe violare il principio di risultato. 
Alla luce del principio citato (codificato all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023) i criteri di valutazione (inclusi quelli soggettivi premianti come il rating di legalità) sono mezzi attraverso i quali la stazione appaltante contribuisce a definire la propria strategia di gara per il perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, dei propri obiettivi di intervento (richiamati peraltro anche agli artt. 15, comma 5 e 116, comma 1, del medesimo decreto).
In applicazione del principio del risultato, in altri termini, qualora la stazione appaltante introduca nella lex specialis requisiti di tipo premiale, trattandosi di elementi che definiscono gli obiettivi dell’intervento pubblico, questi non sono obliterabili nel corso della procedura di gara. 
La necessità del costante perseguimento degli obiettivi di intervento pubblico è oggi cristallizzata in varie disposizioni del Codice, quali l’art. 17, comma 5 (secondo il quale “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione”) e l’art. 116 (che, al comma 1, prevede che i collaudi e le verifiche di conformità mirano a “certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali”). 
In coerenza con tale lettura, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto” (Cons. Stato, Sez. V, 04/03/2025, n. 1857).
Nel caso di specie il disciplinare di gara annovera il requisito premiale del rating di legalità senz’altro tra quelli che qualificano la partecipazione dell’operatore economico sin dall’origine (così deve essere letta la previsione testuale del criterio “E” che richiama la necessità del possesso di un rating in corso di validità), valorizzando la portata del requisito che è espressione del complessivo assetto organizzativo dell’impresa nel quale viene formulata l’offerta e sul quale occorre fare affidamento non solo nella fase di gara ma anche in quella di stipula del contratto e di esecuzione dello stesso. Solo tale approccio garantisce una corretta gestione delle prestazioni contrattuali in conformità agli obiettivi perseguiti con la gara. 
Calando tali canoni nel caso di specie, nelle gare pubbliche è chiaramente essenziale fissare un momento nel tempo rispetto al quale la Commissione debba valutare il possesso dei requisiti e che coincide necessariamente con il termine per la presentazione delle offerte. Tale valutazione corrisponde ad una forma di controllo sulla qualità offerta in gara (vala dire della prestazione contrattuale nella sua dimensione “potenziale”) e sulla sua corrispondenza agli obiettivi “attesi” della stazione appaltante. Del tutto ragionevolmente, quindi, il momento in cui cristallizzare l’oggetto della valutazione è quello della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Altro tema, di non minore momento, è pretendere ed assicurarsi che le caratteristiche dell’offerta siano sostanzialmente e costantemente presenti nel patrimonio aziendale dell’offerente poiché ciò costituisce garanzia di affidabilità soggettiva e oggettiva, sia con riferimento all’offerente che all’offerta (con riflessi non solo nella fase di gara, ma anche nella successiva fase esecutiva del contratto). 
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che il momento in relazione al quale va valutato il possesso del requisito premiale del rating di legalità per l’attribuzione del “punteggio previsto per l’offerta tecnica è, per motivi di rispetto della par condicio, quello della domanda di partecipazione e non la data, per sua natura variabile, in cui la Commissione procede all’apertura delle buste e all’attribuzione dei punteggi”. La stessa giurisprudenza, però, puntualizza “fermo restando che nel caso in esame, in caso di esito sfavorevole del procedimento penale e mancato rinnovo del rating di legalità, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla revoca dell’aggiudicazione (circostanza, questa, bene evidenziata nel verbale di attribuzione del punteggio dalla stessa amministrazione)” (TAR Emilia Romagna, Sez. II, 30/11/2022, sent. n. 966; conforme Cons. Stato, Sez. III, 21/06/2023, n. 6114). 
In conclusione risulta legittima l’aggiudicazione in favore di una impresa che nel corso di gara abbia perso, a causa di naturale scadenza, il requisito del rating di legalità (essendo scaduto il relativo certificato) ma del quale abbia ottenuto il rinnovo entro un termine ragionevole, prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali, così da assicurare la continuità sostanziale del relativo possesso. 
In altri termini, in coerenza con i canoni ermeneutici esplicitati nella giurisprudenza succitata, nelle gare pubbliche la perdita temporanea del rating di legalità (a causa della scadenza del relativo certificato) non necessariamente inficia l’affidabilità dell’offerta. Legittimamente quindi la stazione appaltante ha valorizzato il possesso del requisito (presente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e si è sincerata, sebbene a valle di un sollecito proveniente da terzi, dell’avvio delle pratiche di rinnovo dello stesso in modo da garantire la stipula del contratto con una impresa in possesso del requisito premiale richiesto e valutato.
Per quanto precede l’unico motivo del ricorso principale originario e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono infondati. 
7. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione di legge e delle previsioni del Disciplinare di gara di cui all’art. 20, e all’art. 20.1 e relativa scheda A; eccesso di potere e difetto di istruttoria. 
Si sostiene che il RTI aggiudicatario abbia illegittimamente ottenuto 2,8890 punti (su un massimo di 3) attribuiti dalla Commissione per il sub-criterio A.2, relativo alla presentazione di un “secondo lavoro di riferimento” con caratteristiche similari a quelle dell’appalto. 
Il lavoro indicato (“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici primari e di assistenza al volo LVM60/2012” eseguiti presso Aeroporti di Roma S.P.A. – Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino”) portato in avvalimento premiale (in quanto non eseguito direttamente dalla mandataria, ma da un’impresa ausiliaria, la I.G. Group s.r.l.) non presenterebbe caratteristiche tecniche similari a quelle richieste dal disciplinare trattandosi di lavori impiantistici (per lo più in categoria OG9 e OG10) non presentando alcun profilo di carpenteria o edilizia (rinvenibili invece nelle categorie di gara OG1, OS3, OS6, OS18A, OS26, OS28, OS30). Inoltre, il certificato di esecuzione lavori allegato sembrerebbe riferirsi non alla impresa ausiliaria ma a un consorzio diverso (Aedars s.c.a.r.l.), con la I.G. Group s.r.l. come possibile subappaltatrice o consorziata esecutrice.
Sempre ad opera del medesimo meccanismo di riparametrazione di cui all’art. 20.4 del disciplinare, la mancata attribuzione del punteggio relativo a questo requisito avrebbe portato la ricorrente ad ottenere un punteggio finale complessivo maggiore (pari ad un punteggio di 98,9757)
La doglianza non è fondata.
Occorre preliminarmente evidenziare che parte ricorrente lamenta in modo generico e non argomentato l’imputazione delle lavorazioni oggetto di valutazione per il sub-criterio A2 ad una impresa ausiliaria che peraltro avrebbe maturato il requisito come componente o subappaltatrice di un consorzio. 
Sul punto occorre evidenziare che per giurisprudenza ormai consolidata nel codice appalti di cui al D.lgs. 36/2023, ai sensi dell’art. 104, vi è stata una formalizzazione dell’avvalimento cd. “premiale puro”, ovvero l’avvalimento finalizzato non alla partecipazione ma all’esclusivo conseguimento delle risorse necessarie all’attribuzione di punteggi incrementali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 09 gennaio 2024, n. 281, TAR Campania Napoli, sez. I, 18/04/2024, n. 2570). 
La lex specialis di gara non reca limitazioni alla possibilità di portare tale requisito tecnico in avvalimento.
Ciò assodato, parte ricorrente non contesta il contratto di avvalimento o il suo contenuto né offre argomenti per confutare la riconducibilità delle prestazioni descritte in offerta alla impresa ausiliaria. 
Appurato quindi che il requisito abbia avuto regolare ingresso nella procedura selettiva, occorre soffermarsi sull’ultimo profilo oggetto di censura, vale a dire sulla lamentata assenza di caratteristiche tecniche similari tra il contratto valutato quale requisito di ammissione e quello oggetto di gara.
Sul punto occorre evidenziare che la censura ha ad oggetto l’attività valutativa della commissione giudicatrice che, per consolidata giurisprudenza, pertiene ad una dimensione altamente discrezionale. 
Le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione del merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell’organo tecnico deputato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 20/06/2025, n. 5392). 
Ciò premesso la tesi di parte ricorrente si fonda una nozione di “similarità” delle lavorazioni che non trova riscontro nella lex specialis di gara. 
Il disciplinare prevede quale criterio A la valutazione della “organizzazione e dotazioni che l’offerente mette in campo per la realizzazione delle opere: qualità dell’organizzazione, del personale impiegato e della logistica – qualità dell’organizzazione, del personale impiegato, della logistica e della sostenibilità dell’opera nell’esecuzione dei lavori”. Quale sub criterio A.2. prevede la valutazione di una lavorazione (la seconda dopo quella prevista al punto A.1.) di riferimento. 
Nella scheda allegata il disciplinare precisa ulteriormente che sarà oggetto di valutazione la descrizione di un lavoro “avente caratteristiche similari eseguito dall’Offerente, da cui evincere principalmente i seguenti aspetti: Metodologia realizzativa e principali caratteristiche di similitudine con le opere oggetto di affidamento; Capacità organizzativa dell’impresa; Rapporti con la committenza e gli enti esterni; Tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma di progetto; Varianti in corso d’opera; Esiti del collaudo tecnico amministrativo”. 
Si precisa inoltre che “con l’accezione “lavoro avente caratteristiche similari” si intende opere aventi una complessità tecnica (relativamente alle strutture, impianti e contesto operativo) il più possibile equivalente all’opera oggetto di appalto, e non di entità economica comparabile”.
La stazione appaltante ha pertanto inserito la valutazione delle esperienze pregresse nell’alveo di un criterio premiale volto a valutare la capacità e la qualità organizzativa, logistica, del personale e delle dotazioni. Ha poi precisato che tra tali profili intende valorizzare quello metodologico, la capacità di gestire i rapporti con la committenza, la gestione delle varianti e dei collaudi. 
Ha infine evidenziato che la nozione di similarità oltre ad avere natura prettamente tecnica e non economica, poteva attenere a tutti i profili di complessità tecnica, vale a dire quello strutturale, impiantistico ed operativo. 
Parte ricorrente nel sostenere l’assenza di caratteristiche tecniche similari parte dal presupposto che il lavoro di manutenzione impiantistica portato in offerta dalla aggiudicataria non avrebbe dovuto ottenere punteggio in quanto carente di lavorazioni edili o strutturali riconducibili a tutte le categorie di lavorazione oggetto della gara o, quantomeno, avrebbe dovuto ottenere un punteggio inferiore. 
L’operato della Commissione risulta invece coerente con il disciplinare di gara giacché, come si è visto, il criterio A.2. non limita l’oggetto della valutazione a singoli profili né pretende che gli aspetti strutturali, operativi ed impiantistici siano tutti contemporaneamente presenti nella lavorazione di riferimento portata in valutazione. 
La Commissione, nel valutare positivamente un lavoro con prevalenza di profili impiantistici, è rimasta nell’alveo dei criteri di valutazione delineati nel disciplinare senza travisarne contenuti e obiettivi. 
Ciò porta ad escludere che l’operato della stazione appaltante sia affetto da quella macroscopica irragionevolezza o illogicità o travisamento dei fatti che sarebbero invece necessari per censurare l’operato della stazione appaltante. 
Quanto al livello di punteggio attribuito si rammenta che sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale citato, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr. TAR Campania, sez. I, 07/02/2023, n. 884; Cons. Stato, III, 9-6-2020, n. 3694). In assenza di tali profili patologici è escluso che il G.A. possa sovrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dall’organo tecnico preposto all’esame delle offerte di una gara d’appalto.
Per quanto precede il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato. 
8. Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione di legge e delle previsioni del Disciplinare di gara di cui all’art. 20, e all’art. 20.1 e relativa scheda C; eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Si lamenta che il RTI aggiudicatario avrebbe illegittimamente ottenuto 16 punti (massimo previsto) per il sub-criterio C.1, relativo al “miglioramento delle prestazioni energetiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio”, con particolare riferimento agli elementi “Muratura di tamponamento” e “Copertura termoisolante”. 
Il disciplinare impone che le proposte migliorative non modifichino le dimensioni e la tipologia costruttiva degli elementi previsti nel progetto. 
Il RTI aggiudicatario ha proposto: 
– per gli elementi verticali murature di tamponamento in laterizio di spessore 25–30 cm, contro gli 8 cm previsti dal computo metrico estimativo per la muratura classificata come M10; isolante termico di 10 cm, contro i 5 cm previsti sempre dal computo metrico estimativo, sempre per la solita muratura (elemento C.1.1. della offerta tecnica, cfr. doc. n. 2 allegato ai motivi aggiunti); 
– per gli elementi orizzontali pannelli di copertura con trasmittanza termica migliorata (di 0,23 W/mqK rispetto ai 0,43 W/mqK previsti dalla Stazione Appaltante), ma per ottenere tale prestazione sarebbe necessario uno spessore isolante di 80 mm (come risulterebbe dalle schede tecniche del prodotto offerto), contro i 50 mm di progetto (elemento C.1.2. della offerta tecnica, cfr. doc. n. 2 allegato ai motivi aggiunti).
Queste modifiche violerebbero le prescrizioni del disciplinare e falserebbero la concorrenza, poiché migliorano le prestazioni energetiche alterando le dimensioni, in modo quindi contrario alla lex specialis.
La doglianza è infondata.
Si richiamano anche in questa sede gli arresti giurisprudenziali citati nel precedente motivo relativamente alla natura dell’attività valutativa discrezionale della stazione appaltante nonché ai limiti del sindacato giurisdizionale sull’esercizio di tali poteri. 
Il disciplinare di gara prevede nell’ambito del criterio C (pregio tecnico e qualità dei materiali – Qualità tecniche Sistema edificio-impianti con particolare riferimento alle prestazioni energetiche dell’involucro e degli impianti) il sub criterio C.1. (Miglioramento delle prestazioni energetiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio). 
La scheda C allegata al disciplinare prevede, per tale sub criterio, che “saranno valutate proposte di miglioramento in termini di efficacia delle prestazioni termiche dell’involucro opaco, che non variano dimensioni e tipologia costruttiva di quelli previsti in progetto, con riferimento a: Isolamento termico ed acustico in termini di trasmittanza in W/m2K potere fonoisolante dB degli elementi verticali di facciata confinanti con l’esterno e, ove ricorra, con ambienti non riscaldati. Il miglioramento del valore di del componente opaco verticale con riferimento di base al valore previsto nella documentazione del progetto esecutivo I parametri di valutazione riguarderanno il comportamento delle prestazioni in regime invernale; Isolamento termico ed acustico in termini di trasmittanza in W/m2K potere fonoisolante dB degli elementi opachi orizzontali delimitanti l’involucro verso l’esterno e, ove ricorra, verso ambienti non riscaldati o verso il terreno. I parametri di valutazione riguarderanno il comportamento delle prestazioni in regime invernale per i componenti di copertura, le dispersioni per solai interpiano con altri ambienti non riscaldati/ambiente esterno (caso solaio su pilotis) o verso il terreno per il solaio di fondazione”. 
Ciò su cui si controverte è la componente di muratura classificata in progetto come M10, vale a dire la realizzazione di muratura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) e la copertura termoisolante. 
Come evidenziato nel ricorso il computo metrico estimativo classifica tali componenti rispettivamente al n. 29 e al n. 217 e l’elenco prezzi unitari al codice Nr. 337 (corrispondenti a muratura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, rispondente ai requisiti CAM di dimensioni 20 x A65089a 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda: spessore 8 cm) e al n. 307 (cfr. doc. n. 1 e 2 depositati il 5.7.2025). 
La controinteressata quanto alla componente verticale ha offerto un tipo di muratura il cui spessore varia da 30 a 25 cm (cfr. All. 5.10 alla scheda C dell’offerta, pag. 17 doc. n. 2 all. ai motivi aggiunti). 
Esaminando l’offerta tecnica della controinteressata emerge che il riferimento agli 8 cm di spessore viene riportato nell’ambito delle specifiche delle appendici poste a base di gara (cfr. pag. 3 doc. all. n. 17). Allo stesso modo in tutta l’offerta è marcato lo spessore di 50 mm della copertura. 
L’aggiudicataria evidenzia però, nelle proprie memorie, che: 
– lo spessore di 8 cm riportato nel computo metrico e nell’elenco prezzi non costituisce elemento vincolante di gara, trattandosi di un lavoro a corpo; 
– il progetto esecutivo, nella descrizione delle murature (abaco murature e finiture, cfr. doc. n. 16), non indica misure massime per lo spessore della muratura M10 e questa è stata desunta, in sede di redazione dell’offerta, dalle elaborazioni planimetriche in scala del progetto esecutivo (cfr. doc. n. 16 e 17 della controinteressata); tale ultima considerazione è altresì coerente con quanto riportato nella offerta tecnica della aggiudicataria che, nella tabella riassuntiva delle migliorie proposte per il criterio C1, riporta uno spessore a base della muratura M.10 pari a 37 cm (cfr. pag. 12 del citato allegato 17); 
– lo spessore del pannello di copertura (modello Marcegaglia PGB TK5 CF pannello di copertura monolamiera deck) è sempre riportato a 50 mm (cfr. pag. 6 e 7 del documento n. 17). 
Parte ricorrente con riferimento alle componenti verticali non confuta la correttezza delle misurazioni svolte dalla controinteressata sulla base degli elaborati planimetrici né contesta il “falso” che sarebbe costituito (laddove non realmente desunto da tali elementi progettuali) dalla indicazione dei 37 cm posti quale spessore a base di gara per la muratura di tipologia M.10. 
Quanto alle componenti di copertura la ricorrente allega un file recante la scheda tecnica del prodotto dalla quale emerge che per ottenere un valore di trasmittanza corrispondente alla miglioria offerta (W/m2K: 0,23 rispetto al valore di 0,43 a base di gara) servirebbe un pannello di spessore pari a 80 mm. 
Occorre procedere in maniera distinta per i due tipi di valutazioni. 
8.1. La prima, quella riferita alle componenti verticali (sezione C.1.1. della relazione tecnica), viene contestata dalla ricorrente in quanto lo spessore degli 8 cm è previsto dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi. 
In via generale occorre evidenziare che è incontestato tra le parti che l’appalto di cui si controverte sia un appalto a corpo né dalla documentazione prodotta in atti è desumibile il contrario. Del resto la giurisprudenza ha chiarito che pur riconoscendo il carattere residuale di tale tipologia, l’art. 5 dell’allegato I.7 non prevede alcun obbligo di esplicitazione nel bando. Non è quindi ammissibile sostenere che il silenzio della lex specialis comporti una forma di integrazione automatica in favore dell’appalto “a misura” (cfr. TAR Sicilia, Catania, 21/07/2025, n. 2364).
Il computo metrico estimativo è, unitamente all’elenco prezzi, un documento tecnico che stima il costo totale per realizzare un’opera fornendo un elenco dettagliato di tutte le lavorazioni, le quantità di materiali e le unità di misura necessarie, con i relativi costi unitari e totali. Serve a definire il budget, pianificare le fasi del progetto, confrontare le offerte delle imprese e controllare i costi durante l’esecuzione dei lavori. 
A norma dell’allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 costituisce uno dei documenti che compone il progetto esecutivo. 
La valenza del documento, in ogni caso, è pertanto prevalentemente di natura economico finanziaria. 
Quanto alla valenza del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi è noto che negli appalti a corpo la giurisprudenza da un lato nega la valenza contrattuale del documento e, dall’altro, sostiene che non costituendo parte integrante del contratto serve unicamente a indirizzare la formulazione dell’offerta, con previsioni indicative e non vincolanti circa le lavorazioni e non assume valenza contrattuale. 
Per quanto consta nel presente giudizio la documentazione di gara non recava disposizioni contrarie a tale orientamento (elemento dirimente per una parte della giurisprudenza, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20/ 08/2021, n.5959).
Sul punto la giurisprudenza afferma che “negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica” (Cons. Stato, sez. V, 22/01/2024, n. 682). 
È stato inoltre ribadito che “la previsione del disciplinare di gara che dispone l’esclusione di un concorrente per il caso di mancata allegazione del computo metrico esplicativo all’offerta economica trova il suo fondamento nell’art. 32, comma 14 bis, d.lgs. n. 50/2016 [oggi riportata all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023], a mente del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. Solo negli appalti aggiudicati «a corpo», e non in quelli a misura, elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale, di talché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare. È, infatti, nell’appalto a misura che l’indicazione dei singoli prezzi delle lavorazioni nel computo metrico estimativo nell’offerta economica è funzionale a consentire l’analisi dei prezzi offerti” (T.A.R. Campania -Napoli-, sez. I, 21/10/2022, n. 6527).
La giurisprudenza ha altresì evidenziato che “contrario convincimento non può trarsi dall’art. 31 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che secondo il Comune […] avrebbe innovato rispetto alla pregressa disciplina imponendo la produzione delle analisi dei prezzi delle migliorie offerte anche negli appalti a corpo. Tale disposizione, rubricata «Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico», prevede, tra l’altro, quanto segue: «Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono” (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 21/11/2024, n. 6402).
Orbene nel caso di specie è emerso in giudizio che lo spessore del muro M.10 è stato desunto dalla aggiudicataria dagli elaborati planimetrici del progetto esecutivo, documenti che hanno certamente una valenza tecnica maggiore del computo metrico (questo vale in ogni caso ma a maggior ragione negli appalti a corpo). Ciò non consente di riscontrare una variazione di “dimensioni e tipologia costruttiva” rispetto a quanto previsto in progetto che, ai sensi del disciplinare di gara (scheda C) avrebbe consentito la mancata valutazione e attribuzione di punteggio. 
Anche in questo caso la decisione dell’amministrazione di valorizzare positivamente la miglioria di cui al criterio sub C1.1 dell’offerta dell’aggiudicataria è rimasta nell’alveo dei criteri di valutazione delineati nel disciplinare senza travisarne contenuti e obiettivi. 
Ciò porta ad escludere che l’operato della stazione appaltante sia affetto da quella macroscopica irragionevolezza o illogicità o travisamento dei fatti che sarebbero invece necessari per censurare l’operato della stazione appaltante.
8.2. Quanto alla componente orizzontale lo spessore di 50 mm (componente C.1.2. della relazione tecnica) è previsto dagli elaborati grafici progettuali già sopra richiamati (in particolare l’abaco delle murature e finiture, cfr. doc. n. 16 della controinteressata). 
La ricorrente allega una scheda tecnica del prodotto, come sopra evidenziato, a comprova della necessità di uno spessore di 80 mm per raggiungere la miglioria in termini di trasmittanza termica promessa in offerta. 
Nell’offerta, però, nella tabella riassuntiva delle migliorie viene evidenziato che lo spessore proposto è sempre di 50 mm; nelle schede tecniche tuttavia non è presente l’indicazione dello specifico spessore giacché viene riportato che tali pannelli possono avere spessori che variano da 10 e 120 mm (cfr. pag. 12 doc. n. 2 allegato al ricorso per motivi aggiunti). 
Tale circostanza viene confermata nelle memorie della aggiudicataria che conferma l’offerta di un pannello di spessore pari a 50 mm. 
Il Collegio rileva che anche volendo ammettere che sul punto si sia raggiunta la prova dell’aumento dello spessore e che pertanto tale componente non andava positivamente valutata non vi sono elementi per poter univocamente ed oggettivamente soppesare tale componente di offerta in rapporto alle altre che la compongono con riferimento al sub criterio C.1. nel suo complesso. Non viene superata, pertanto, la prova di resistenza. 
Il disciplinare e il verbale di commissione, infatti valorizzano il sub criterio nel suo complesso senza scindere tra la valorizzazione del punteggio per la componente verticale e per quella di copertura. 
In altri termini non vi sono elementi oggettivi per poter valorizzare la sub componente identificata come C.1.2. dell’offerta tecnica e qualificare la valorizzazione dei 16 punti dati alla aggiudicataria come irragionevole, illogica o frutto di palese travisamento dei fatti. 
Né peraltro vi sono elementi per poter valutare se e in che misura tale informazione abbia potuto influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. 
In assenza di elementi a comprova di ciò è precluso al giudice amministrativo sindacare l’esercizio del potere valutativo dell’amministrazione. 
Riprendendo ed approfondendo considerazioni già sopra svolte, “il sindacato del giudice, pur essendo pieno, trova precisi limiti, secondo cui: 
“a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (manifesta illogicità che, nella vicenda qui all’esame, non si ravvisa in alcun modo);
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell’amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
c1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
c2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l’accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.
e) scontata l’opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l’amministrazione è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato;
f) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091)” (Cons. Stato, sez. III, 26/09.2023, n. 8512, conforme Cons. Stato, Sez. V, 24/8/2023, n. 7931). 
Ne consegue che il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve pertanto essere respinto. 
9. Parte ricorrente formula nel ricorso principale domanda risarcitoria in subordine all’accoglimento del ricorso. A prescindere dall’ordine prospettato delle domande, occorre evidenziare che tale domanda non risulta effettivamente coltivata nel giudizio, mancando del tutto la prova del danno. 
La giurisprudenza più consolidata ha infatti affermato che “ai fini del riconoscimento del danno da mancata aggiudicazione il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di avere sofferto, ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1 Cod. proc. amm. Nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti” (Cons. Stato, Sez. V, 28/09/2023, n. 8568).
Nel caso di specie la domanda risulta carente di tutti gli argomenti di prova appena citati e, pertanto deve essere respinta. 
10. In conclusione il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti sono infondati e devono pertanto essere respinti; il ricorso incidentale e il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono pertanto essere respinti. 
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore dell’amministrazione resistente; in ragione della reciproca soccombenza possono essere invece compensate tra la OMISSIS s.r.l. e la OMISSIS Costruzioni s.r.l. rispettivamente ricorrente principale e ricorrente incidentale. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti nonché il ricorso incidentale e il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso incidentale. 
Quanto alle spese: 
– condanna la OMISSIS s.r.l. alle spese di lite in favore del Ministero della Difesa che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00); spese compensate nei confronti della controinteressata; 
– condanna la OMISSIS Costruzioni s.r.l. alle spese di lite in favore del Ministero della Difesa che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00); spese compensate nei confronti della controinteressata incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
 

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