La sentenza n. 3515/2025 del TAR Lombardia offre un doppio, importante chiarimento su procedure che, pur gestite da enti pubblici, si collocano al di fuori del perimetro tipico degli appalti: i contratti attivi.
Il Tribunale, annullando ben due distinti provvedimenti di esclusione adottati da un Comune nei confronti dello stesso operatore, ha stabilito due principi significativi:
1. Le norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) sull’esclusione per “unico centro decisionale” (art. 95) non si applicano ai contratti attivi (art. 13).
2. Lo status di impresa “inattiva” risultante dalla visura camerale non è equiparabile alla “cessazione di attività” e non può essere usato come causa di esclusione se non espressamente previsto dalla lex specialis.
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Contratti attivi: il TAR annulla l’esclusione per “collusione al rialzo” e per “inattività”
Nota alla Sentenza TAR Lombardia, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3540
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