I termini e il risultato: brevi riflessioni su un nuovo orientamento
Qualche giorno fa, ad un convegno, ho assistito ad un RUP che era “sorpreso” all’idea che un operatore economico che non rispettasse un termine imposto dalla stazione appaltante potesse rimanere lo stesso in gara, senza essere escluso.
In effetti, per la visione tradizionale del diritto dei contratti pubblici questa sarebbe una forma di bestemmia. Ma non lo è per la visione sorta dopo il principio del risultato o, per meglio dire, per la visione che si è ricordata dell’esistenza del principio di strumentalità delle forme.
Non abbiamo ancora risultati stabili, ma dei segnali, delle prime pronunce che emergono e che sono indici di un possibile revirement sul tema. I termini non vengono più valutati in quanto tali, ma vengono valutati in base alla loro funzione. Se la violazione del termine non lede alcun interesse sensibile dell’ente pubblico, questo diviene un mero ritardo ininfluente, con la conseguenza che non può esservi alcuna esclusione.
Se non ne siete convinti, guardate la massima sulla campionatura.
Il campione arriva in ritardo? Nessuna esclusione se la Commissione non si è ancora riunita.
I giustificativi di anomalia arrivano in ritardo? Nessuna esclusione se la Commissione non si è ancora riunita.
Insomma, il ritardo conduce all’esclusione solo se impedisce alla stazione appaltante di valutare la documentazione. E da qui due riflessioni
La prima: un invito agli enti a non determinare termini arbitrari e illogici. Se la commissione di gara si riunisce il 20 novembre per valutare l’anomalia di un’offerta, perché imporre un termine che scade il 6 novembre? Nessuna lesione e nessuna utilità vengono all’ente da eventuali violazioni di questo termine, dato che vi sono ancora 14 giorni di tempo per acquisire la documentazione. Collegate i termini alle loro funzioni.
La seconda: a questo ragionamento naturalmente resiste il termine di partecipazione, perché altrimenti vi sarebbe una grave violazione della par condicio. Ma anche in questo caso, forse, bisognerebbe riflertere sulla logicità e non arbitrarietà di alcuni casi. È il classico esempio delle gare natalizie, con scadenze tra il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Tratto da una storia vera: scadenza della gara il 23 dicembre, prima seduta pubblica a febbraio. Perché imporre un simile termine per poi lasciare la procedura in sospeso sino a febbraio?
Nessuna illegittimità formale del termine, che rispetta i requisiti minimi imposti dalla normativa, ma forse questo è un tema che una giurisprudenza più coraggiosa potrebbe affrontare.
Strumenti di intelligenza artificiale per la lettura dei documenti
Trovate come sempre in questo numero gli aggiornamenti più recenti e, aspetto non meno rilevante, gli strumenti di intelligenza artificiale di supporto nell’analisi, che potete raggiungere ai seguenti link:
– Aggiornamenti giurisprudenziali
– Aggiornamenti ANAC
Grazie, una buona lettura e un buon lavoro!
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