Gare gestite in forma informatica – Diritto alla rimessione in termini dell’operatore economico

TAR Umbria – Perugia (Sez. I) sentenza 9 dicembre 2025, n. 854

19 Gennaio 2026
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Contestazione di una gara suddivisa in più lotti – Giudice competente – Criterio che valorizza gli effetti dell’atto – Art. 13 c.p.a. – Gare gestite in forma informatica – Diritto alla rimessione in termini dell’operatore economico – Non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di “causa ignota”
 
1. In tema di individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente ai sensi dell’art. 13 cod. proc. amm., allorchè venga in contestazione una gara con più lotti è necessario privilegiare il criterio di ripartizione della competenza che valorizza gli effetti dell’atto: in casi siffatti, dunque, non rileva che la procedura, la commissione giudicatrice e il RUP siano unici, bensì piuttosto il fatto che gli atti impugnati producano effetti immediati e diretti nel territorio di una unica regione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10561, nonché ord. n. 9679 del 13 novembre 2023, nn. 2029 e 2030 del 2022, 5012, 5013 e 5014 del 2020; Ad. plen. n. 33 e 34 del 2012). Infatti, in caso di gara suddivisa in più lotti, il relativo bando, quale atto ad oggetto plurimo, determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. n. 7363/2022, nonché, sez. III, 23 febbraio 2022 n. 1281, id. sez. V, 12 febbraio 2020 n. 1070, id. 12 gennaio 2027, n. 52).Pertanto, nel caso in cui il lotto in contestazione della procedura riguardi esclusivamente il servizio da espletarsi in una determinata regione, la competenza territoriale apparterrà al Tribunale della stessa. Ciò anche nel caso in cui il disciplinare indichi la competenza di un altro giudice in quanto i criteri di competenza dettati dall’art. 13 cod. proc. amm. hanno natura inderogabile e la clausola derogatoria del disciplinare deve ritenersi priva di ogni effetto.
 
2. Con riferimento alle gare gestite in forma informatica, la relativa partecipazione comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazione delle forme digitali, le cui regole ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti, con la conseguenza che l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante (cfr. T.A.R. Umbria, 14 febbraio 2025, n. 122, T.A.R. Lazio, Roma, I ter, 17 ottobre 2024 n. 17971, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 22 marzo 2024, n. 299, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 68, Cons. Stato, sez. III, 08 gennaio 2024, n. 252). Conseguentemente, costituisce ius receptum che: – non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia poi riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore; – anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico, ovvero se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla stazione appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono comunque andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, da cui discende il corollario dell’onere per la stazione appaltante di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8348, id. 7 gennaio 2020, n. 86, id. sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922, id. sez. III, 7 luglio 2017, n. 32455, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 19 luglio 2024, n. 14747, T.A.R. Puglia, Lecce, 10 giugno 2019 n. 977; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 9 gennaio 2019, n. 40). Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo operatore economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio: in sostanza, il rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante (cfr. T.A.R Lazio, Roma, sez. II, 4 agosto 2023 n. 13137).

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