1. Appalti Pubblici – RTI e Consorzi – Responsabilità solidale verso subappaltatori – Sussistenza
2. Contratti – RTI e Consorzi – Deroga ai principi civilistici – Prevalenza della normativa speciale.
3. Giustizia Amministrativa/Civile – Questione di Legittimità Costituzionale – Inammissibilità per irrilevanza.
1. In materia di appalti pubblici, l’offerta presentata da concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. Tale vincolo opera anche se il contratto di subappalto è stato stipulato esclusivamente da una società consorziata assegnataria dei lavori, rimanendo il Consorzio capogruppo garante del pagamento dei crediti dei terzi coinvolti nell’esecuzione.
La norma di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 [ora art. 68, c.9, DLgs. 36/2023, n.d.a.] configura una disposizione speciale di carattere eccezionale che deroga ai principi civilistici generali in tema di efficacia del contratto verso i terzi. Il presupposto giuridico che genera il vincolo di solidarietà è costituito dalla presentazione dell’offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI); ne consegue che il consorzio partecipante al raggruppamento risponde solidalmente dei crediti vantati dal subappaltatore, anche qualora non sia stato instaurato un rapporto contrattuale diretto tra il consorzio stesso e il subappaltatore, e l’inadempimento sia imputabile esclusivamente alla società consorziata assegnataria dei lavori ed esecutrice del contratto di subappalto. Tale responsabilità solidale opera a tutela della stazione appaltante e dei soggetti deboli della filiera (subappaltatori e fornitori), prescindendo dalla natura della responsabilità negoziale diretta.
“In base alla suddetta disposizione, il consorzio che abbia presentato un’offerta in ATI è responsabile nel pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dal fatto che non sia stato instaurato un rapporto contrattuale diretto, stipulato poi tra la consorziata assegnataria dei lavori e il subappaltatore.”
2. La responsabilità solidale prevista dalla normativa sugli appalti pubblici costituisce una deroga eccezionale ai principi generali del codice civile (artt. 1292 e 1372 c.c.), secondo cui il contratto non produce effetti verso i terzi e la solidarietà deve essere espressamente prevista dal titolo. Negli appalti pubblici, la tutela del subappaltatore prevale sull’autonomia soggettiva delle società di capitali consorziate.
“Si tratta di una norma speciale, volta a tutelare, nella materia degli appalti pubblici, i subappaltatori (e i fornitori) quali soggetti deboli coinvolti nella realizzazione dell’opera, che costituisce una deroga di carattere eccezionale alle norme civilistiche di portata generale.”
3. È inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 5, D.Lgs. 163/2006 sollevata per presunta disparità di trattamento tra consorzi in RTI e consorzi singoli. La norma è coerente con l’esigenza di evitare che l’aggiudicatario benefici dei vantaggi economici dell’appalto senza subirne i rischi imprenditoriali, scaricandoli sui subappaltatori.
“Aderendo alla tesi secondo la quale il consorzio aggiudicatario non sarebbe responsabile […] si finirebbe col fare gravare su questi l’oneroso rischio dell’inadempimento delle consorziate-subappaltanti, ponendo i consorzi aggiudicatari nella condizione di poter agilmente aggirare i propri obblighi contrattuali.”
Sintesi della Sentenza
Questa sentenza della Corte di Appello di Bologna affronta il tema della responsabilità solidale del consorzio capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI/ATI) nei confronti dei subappaltatori, anche in assenza di un contratto diretto.
1) La vicenda
Un Consorzio partecipa a una gara d’appalto indetta da un’Azienda Sanitaria, costituendo un RTI con un’altra impresa. Dopo l’aggiudicazione, il Consorzio affida l’esecuzione dei lavori a una propria impresa consorziata. Questa, a sua volta, stipula un contratto di subappalto con una terza società. Il subappaltatore esegue correttamente i lavori, ma l’impresa consorziata fallisce senza pagare le fatture (circa 250.000 euro). Il subappaltatore agisce quindi in via monitoria ottenendo un decreto ingiuntivo contro il Consorzio capogruppo, invocando la responsabilità solidale prevista dalla legge.
Il Consorzio si oppone, sostenendo di essere un soggetto giuridico distinto e di non aver mai firmato nulla con il subappaltatore.
2) La decisione
La Corte di Appello ha confermato la condanna del Consorzio, respingendo integralmente l’impugnazione. I punti cardine sono:
Solidarietà ex lege: l’art. 37, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla gara in oggetto) stabilisce che l’offerta presentata da imprese raggruppate determina la loro responsabilità solidale non solo verso la stazione appaltante, ma anche verso subappaltatori e fornitori.
Tutela del contraente debole: tale norma ha natura eccezionale e speciale; serve a proteggere la “filiera” dell’appalto, evitando che il capogruppo incassi i benefici dell’appalto scaricando il rischio di inadempimento su soggetti terzi tramite le proprie consorziate.
Irrilevanza del rapporto diretto: non è necessario che il Consorzio abbia firmato il contratto di subappalto. La responsabilità sorge per il solo fatto di aver presentato l’offerta come mandatario del raggruppamento.
3) L’esito
L’appello del Consorzio è stato rigettato. Il Consorzio è obbligato a pagare i debiti dell’impresa consorziata fallita verso il subappaltatore. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.
VAI AL TESTO INTEGRALE
Responsabilità solidale della capogruppo RTI verso i subappaltatori
Corte di Appello di Bologna, (Sez. III) 12 gennaio 2026 n. 1684
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