Anche nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di annullamento di determine di affidamento, adottati in sede di autotutela, deve essere applicato il “rito appalti” di cui agli articoli 119, comma 1, lett. a) e 120 del codice del processo amministrativo. In tali casi, non sussistono ragioni per derogare all’insegnamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia come “il c.d. rito abbreviato comune (art. 119, co. 1, lett. a) e 120, co. 1 e 3, c.p.a.), secondo cui, fra l’altro, tutti i termini del processo sono dimezzati, riguarda anche le controversie in materia di affidamento di appalti e servizi pubblici e si estende all’impugnativa degli atti di annullamento, di ritiro o revoca delle procedure di affidamento” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 68). L’assoggettamento della controversia relativa all’annullamento dell’aggiudicazione alla dimidiazione dei termini è giustificato sotto il profilo sia lessicale che sostanziale, considerato che il rito speciale riguarda gli “atti delle procedure di affidamento” di contratti pubblici, risultando pertanto logico che nel suo ambito di applicazione venga ricompreso non solo il provvedimento che aggiudica un contratto pubblico, ma anche il “contrarius actus” che ne dispone la revoca o l’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2019, n. 7804: “il fondamento di razionalità di tale approdo interpretativo della norma in questione, idoneo ad includere anche i provvedimenti espressione del potere di autotutela (annullamento d’ufficio o revoca), comportanti la demolizione giuridica di atti della procedura di affidamento, va rinvenuto nel fatto che si tratta di atti che seguono, a guisa di actus contrarii, l’ambito operativo di questa ultima”); dal punto di vista sostanziale deve essere poi rilevato che, anche in caso di esercizio di autotutela, sussistono le stesse esigenze di celerità che sono sottese alle disposizioni che regolamentano, in modo peculiare rispetto agli altri processi, il rito sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici al fine di una celere definizione delle relative controversie e di una sollecita definizione dei sottesi rapporti giuridici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2014 n. 3710; in termini anche Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2016, n. 1565).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Rito appalti – Applicabile anche nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di annullamento delle aggiudicazioni
TAR Campania Salerno (Sez. I) sentenza 26 gennaio 2026 n. 153
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