Recenti pronunce della giurisprudenza hanno affrontato la problematica relativa all’assenza di sottoscrizione (o altre anomalie della firma) nei documenti di gara da parte delle imprese concorrenti.
L’aspetto trattato è sicuramente di particolare interesse.
La firma autografa
La giurisprudenza ha ritenuto che l’impresa, la cui domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta con firma autografa, che non sia accompagnata dalla fotocopia del documento di identità, debba essere comunque ammessa alla procedura gara in tutte le ipotesi in cui sia trasmessa con canali telematici che ne assicurino la provenienza (TAR Lombardia, Milano, sentenza 19 dicembre 2025, n. 4213).
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La sottoscrizione nelle gare d’appalto
Recenti pronunce della giurisprudenza hanno affrontato la problematica relativa all’assenza di sottoscrizione (o altre anomalie della firma) nei documenti di gara da parte delle imprese concorrenti
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