Clausole di responsabilità e copertura assicurativa del progettista. Cosa in realtà prevedono gli attuali contratti. E il nuovo Bando-tipo ANAC n. 2/2026?

Beatrice Armeli 22 Maggio 2026
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Il quadro giuridico

Come spiegato dalla Relazione illustrativa del c.d. Correttivo di cui al d.lgs. 209/2024, poiché le modifiche contrattuali in corso d’opera traggono spesso origine anche da errori progettuali, al fine di scongiurare eventuali superficialità nella redazione degli elaborati, è stato introdotto nell’art. 41 un nuovo comma 8-bis, il quale, in sintesi, dispone che i contratti di progettazione, devono prevedere, in clausole espresse, le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, risultando pertanto nullo ogni patto che esclude o limita tale responsabilità del progettista. 

La norma, dunque, deve intendersi come posta a tutela della stazione appaltante, per il caso di inadempimento contrattuale del progettista, dovuto ad errori od omissioni nella progettazione. Tutela, in particolare, integrata mediante la previsione di una speciale ipotesi di risarcimento in forma specifica per prestazioni d’opera professionale che i contratti di progettazione devono oggi prevedere in apposite clausole. In caso di omessa previsione contrattuale, le clausole di responsabilità dovrebbero operare ex lege, trovando fonte in una norma imperativa.

Tali clausole, finalizzate a responsabilizzare il progettista, sono comunque preordinate a rimediare non qualunque carenza progettuale, bensì solo quei vizi che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Si tratta dunque di casi in cui l’errore o l’omissione progettuale deve qualificarsi come “grave”. Ad essere grave è il vizio progettuale, mentre la responsabilità del progettista non può essere esclusa neppure nel caso di colpa lieve.

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