Ancora sull’equo compenso: il ribasso del 100% sulla quota del 35%. No esclusione fondata su un “automatismo indimostrato”, ma onere dell’operatore di “spiegare provando”

Beatrice Armeli 3 Luglio 2026
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La cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento
Come noto, il d.lgs. 209/2024, c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici, nell’ottica di prevedere una normativa che assicuri, da un lato, il rispetto dei principi dell’equo compenso, e, dall’altro, la promozione del principio di concorrenzialità proprio della disciplina in materia di appalti, ha introdotto ex novo nell’art. 41 del d.lgs. 36/2023 i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Le nuove norme trovano applicazione esclusivamente alle gare d’appalto indette successivamente alla data del 31 dicembre 2024, di entrata in vigore del predetto Correttivo. 

In particolare, secondo quanto disposto dal citato comma 15-bis, per gli affidamenti di SIA di importo pari o superiore a 140.000 euro: le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

– in relazione al 65% dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
– il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

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