Il lavoro, oltre al commento della norma, che introduce una nuova dinamica di compensazione basata sull’aggiornamento dei prezziari regionali con un meccanismo, anche, transitorio (in attesa dell’aggiornamento su cui poi si fonderà l’eventuale conguaglio della stazione appaltante), contiene anche dei riscontri a specifiche FAQ su alcune questioni di interesse pratico/operativo.
Alcune di queste possono essere sintetizzate.
La norma
La norma in parola (art. 26) introduce, quindi, una nuova disciplina sull’aggiornamento “pretendendo” l’adeguamento sulla base di prezziari regionali da aggiornare (con aggiornamento per il 2022 infrannuale).
Se la regione non procede si attiva l’intervento sostitutivo del Ministero.
Nel periodo transitorio (lavorando su prezziari precedenti anche ante 2021) adeguano i prezzi fino al 20%. In questo caso si prevede, se necessario, il successivo conguaglio una volta pubblicato il nuovo prezziario regionale.
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