Appalti: l’attività istituzionale pregressa del commissario con un operatore non integra, di per sé, un conflitto di interessi

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5444 del 2026, chiarisce i confini del conflitto di interessi per il commissario di gara che abbia gestito, in passato, rapporti professionali con un concorrente

Vincenzo Laudani 26 Marzo 2026
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Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5444 del 2026, chiarisce i confini del conflitto di interessi per il commissario di gara che abbia gestito, in passato, rapporti professionali con un concorrente.

Il giudice amministrativo precisa che il conflitto non può essere desunto dal mero fatto che il commissario abbia interagito con l’operatore economico nell’esercizio di funzioni istituzionali (ovvero per conto della stazione appaltante).

Affinché si configuri una violazione dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, la minaccia all’imparzialità deve essere supportata da una prova rigorosa e documentata di un interesse personale o finanziario effettivo, che esorbiti dal normale adempimento dei doveri d’ufficio.
 
Le ragioni della contestazione sul conflitto di interessi

Nel contesto di una procedura di gara per l’affidamento di un appalto misto di servizi e lavori, la società terza classificata ha impugnato l’esito della competizione denunciando, tra i vari motivi, l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice.
Secondo la tesi della ricorrente, uno dei membri della Commissione avrebbe operato in una condizione di conflitto di interessi, perlomeno potenziale, in violazione dei doveri di imparzialità e astensione[1]. Gli elementi portati a sostegno di tale tesi[2] riguardano la precedente attività professionale del commissario:

Rapporti professionali pregressi: Il componente della Commissione avrebbe intrattenuto “costanti rapporti” con la società risultata poi aggiudicataria della gara.
Contesto temporale e operativo: Tali rapporti si sarebbero sviluppati nel triennio 2018-2021, periodo in cui il commissario ricopriva il ruolo di direttore operativo presso la medesima stazione appaltante.
Sovrapposizione delle competenze: Quale direttore operativo, il soggetto era preposto proprio alla gestione degli appalti della Stazione Appaltante nello specifico settore oggetto della nuova gara (servizi antincendio), curando per essa le attività contrattuali che vedevano coinvolto l’operatore economico poi vincitore.

In sintesi, la ricorrente ha sostenuto che la gestione diretta e continuativa dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore aggiudicatario potesse minacciare l’indipendenza di giudizio del commissario nel valutare l’offerta tecnica presentata dallo stesso operatore nella nuova procedura.
 
 
La decisione del TAR

Il Tribunale ha respinto la tesi della ricorrente basandosi su una rigorosa interpretazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha indicato espressamente l’esigenza di una prova rigorosa e documentale del conflitto.
Il ragionamento si può riassumere come segue.
 
1. La necessità di una prova specifica e documentata
Il TAR specifica che il conflitto di interessi non può essere fondato su una legge del sospetto[3], ossia su una presunzione, né, tantomeno, su una semplice percezione di un possibile vantaggio in capo al portatore del conflitto.
L’art. 16 infatti ha elevato, o se si vuole codificato, che la minaccia all’imparzialità debba essere dimostrata attraverso presupposti certi.
Non basta, dunque, evocare semplicemente l’esistenza di un rapporto pregresso; in quale di sé e per sé può non essere patologico (come si dirà al paragrafo successivo), ma occorre provare come questo abbia generato in capo al portatore un interesse effettivo e idoneo ad alterare il giudizio del commissario.
 
2. L’attività istituzionale non può divenire patologica
 Un punto centrale della sentenza riguarda la natura dei rapporti contestati. La società ricorrente sosteneva che il commissario fosse in conflitto poiché, come direttore operativo della stazione appaltante, aveva gestito per anni i contratti dell’operatore aggiudicatario.
Il TAR ha chiarito che tale attività è puramente fisiologica: gestire i contratti per conto della pubblica amministrazione rientra nei doveri del funzionario e non crea un legame sospetto. Il conflitto di interessi diventa patologico solo se esiste un interesse personale o privato del commissario; l’adempimento dei propri compiti d’ufficio non può mai, di per sé, costituire prova di parzialità.
 
3. L’assenza di automatismi nell’astensione
Il giudice amministrativo ribadisce infine che il principio di imparzialità non può essere trasformato in uno strumento di esclusione automatica di professionisti esperti. Se si dovesse considerare “conflittuale” ogni precedente interazione professionale, la stazione appaltante rischierebbe di non poter più nominare commissioni competenti proprio nei settori più specialistici. Pertanto, l’onere della prova grava interamente sul ricorrente, che deve evidenziare un’anomalia che vada oltre il normale svolgimento dei compiti d’ufficio.
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Il motivo di ricorso viene così ricostruito nella sentenza: “[la ricorrente] aggiunge che un secondo membro titolare avrebbe esercitato le sue competenze in regime di conflitto di interessi, almeno di tipo potenziale, in violazione dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, per i costanti rapporti intrattenuti con l’aggiudicataria […], in qualità di direttore operativo preposto alla gestione degli appalti in materia antincendio nel periodo 2018 – 2021.”
[2] Gli elementi probatori offerti dalla ricorrente sono indicati nella sentenza al punto 8, ove si afferma che “le circostanze invocate dalla parte ricorrente a sostegno della sussistenza del conflitto di interessi riguardano esclusivamente l’espletamento di attività istituzionali da parte di un membro della commissione che, nell’ambito del suo incarico presso [la Stazione Appaltante] di direttore operativo preposto alla gestione degli appalti antincendio, ha curato le attività contrattuali correlate a tale incarico con vari operatori di settore, ivi compresa [l’aggiudicataria]”
[3] Si specifica che tale espressione è dell’autore, e non è invece utilizzata dal giudice amministrativo.

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