TAR Lombardia, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 4028
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 – Rito accelerato in materia di accesso – Decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte – Atto autonomo rispetto al provvedimento di aggiudicazione – Decorrenza del termine per impugnare dalla comunicazione dell’atto che contiene la decisione sull’oscuramento
Nelle controversie in tema di accesso, nel caso in cui si intenda contestare la decisione di oscuramento della stazione appaltante e la valutazione amministrativa in materia venga assunta tramite un atto amministrativo autonomo rispetto al provvedimento di aggiudicazione, il ricorrente deve impugnare, entro il termine di decadenza di dieci giorni dalla relativa comunicazione, l’atto di conclusione del sub-procedimento di oscuramento, in quanto pregiudizievole per la sua posizione, e non il provvedimento di aggiudicazione, pena l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire. Infatti, l’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto un rito accelerato in materia di accesso documentale agli di gara contro “le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte” degli “operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria”. L’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 32/2023, prevede che “contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione” la stazione appaltante è tenuta a rendere “reciprocamente disponibili” attraverso la piattaforma telematica gli atti di gara e le “offerte” presentate dai primi cinque operatori collocati in graduatoria. Il successivo comma 3 dell’art. 36 cit. prevede, in particolare, che la stazione appaltante nella comunicazione dell’aggiudicazione “dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)” ai sensi del quale “il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”. Il successivo comma 4 dell’art. 36 cit. precisa, sotto il profilo processuale, che le “decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili … entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione” seguendo il ricorso di cui all’art. 116 c.p.a. Si è evidenziato come che il “modello legale” di cui all’art.36 cit. prevede che le decisioni di oscuramento vengono ordinariamente comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione, senza escludersi che le stesse possano essere comunicate successivamente con un autonomo atto, sicché in quest’ultimo caso il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell’atto che contiene la decisione sull’oscuramento (Consiglio di Sato, Sez. V, n. 2384/2025).
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Appalti pubblici – Art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 – Rito accelerato in materia di accesso
TAR Lombardia, Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 4028
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