Appalto PNRR, la variante deve avere l’ok ministeriale

di Francesco Petullà (Il Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l

Il Sole 24 Ore
23 Giugno 2025
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fonte: Il Sole 24 Ore
di Francesco Petullà (Il Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l

Su un nostro cantiere, aperto in seguito a un appalto pubblico, si sono verificate alcune anomalie, per le quali si chiede se la stazione appaltante abbia violato il contratto. La prima violazione riguarda la normativa su lla sicurezza e sul contratto: la stazione appaltante ha permesso l’ingresso in cantiere a una ditta, accompagnata e in presenza del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse), per verificare il lavoro da noi eseguito. La nostra impresa non era stata avvisata di nulla, anzi al nostro ritorno in cantiere abbiamo trovato evidenti segni di mano missioni. È un comportamento ammissibile in un appalto pubblico? Sono giustificato a chiedere la risoluzione del contratto? Inoltre, la stazione appaltante mi ha ordinato dei lavori in variante, completamente diversi dal progetto originario, che però sono stati sanati con una variante redatta un anno dopo l’inizio dei lavori. Le opere, non previste in progetto, sono state pagate nei Sal (stati avanzamento lavori) emessi. Si tratta di un appalto nell’ambito del PNRR e la variante non è stata approvata dal ministero competente. Il comportamento della stazione appaltante è corretto?

Le circostanze descritte nel quesito mettono in evidenza violazioni del contratto, che, nel caso di appalto finanziato nell’ambito del PNRR, hanno visto il mancato riconoscimento, da parte del Ministero interessato, della perizia di variante. In primo luogo, le perizie ammesse dal PNRR sono oltremodo limitate, come chiarito nelle FAQ (risposte a domande frequenti) fornite dai ministeri interessati; in tali FAQ, ferma restando l’applicazione dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023, si riconosce la possibilità di variare limitatamente all’aggiornamento del prezzo e alle ragioni tecniche, con il divieto espresso di ricorrere a perizie suppletive. Pertanto, nel caso in esame, si profila un grave inadempimento della stazione appaltante nei confronti della convenzione sottoscritta con il Ministero, e la stazione appaltante dovrà provvedere con propri fondi di bilancio, o con fondi provenienti da altra fonte.
Per quanto concerne l’accesso al cantiere, lo stesso – se si è effettivamente verificato nelle circostanze riferite – è abusivo, perché dal momento della consegna dei lavori il possesso del cantiere è dell’impresa e qualsivoglia intrusione da parte di terzi è illecita. La stazione appaltante, infatti può, accedere al cantiere nella persone del direttore dei lavori, ma sempre con la presenza dell’impresa. Gli eventuali danneggiamenti riportati devono essere denunciati alla autorità giudiziaria prima ancora che al Rup (responsabile unico del procedimento) e al direttore dei lavori.

* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 23 giugno 2025 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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