Appunti su associazione in partecipazione e subappalto

Tra le novità più significative del  D.Lgs 56/2017 ,a mio parere, merita di essere segnalata l’introduzione dell’associazione in partecipazione tra le fattispecie utilizzabili dalle imprese in fase di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art.105 comma 20

23 Febbraio 2018
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Tra le novità più significative del  D.Lgs 56/2017 ,a mio parere, merita di essere segnalata l’introduzione dell’associazione in partecipazione tra le fattispecie utilizzabili dalle imprese in fase di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art.105 comma 20

di Roberto Donati

Associazione in partecipazione regolata dall’articolo 2549 del Codice Civile, che peraltro si limita a stabilire il contenuto del contratto:

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

L’associazione in partecipazione non ha trovato spazio nella normativa degli appalti pubblici susseguitasi dal 1990 .

E’ dunque ragionevole affermare come, d’ora in poi, gli operatori economici avranno a disposizione uno schema contrattuale in più a disposizione per l’esecuzione del contratto.

Contemporaneamente le stazioni appaltanti si potranno trovare di fronte ad un istituto “nuovo”, le cui implicazioni operative, proprio per la loro novità , sono tutte da comprendere e da gestire con attenzione .

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