Asmel Consortile S.c.a.r.l. non possiede i requisiti di legge per essere qualificata come società in house e, di conseguenza, non può essere iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori e delle Centrali di Committenza Qualificate.
È quanto ha accertato Anac, dopo approfondite istruttorie, e confermato con quattro diverse sentenze dal Tar Lazio, il quale ha riaffermato la legittimità dell’operato dell’Autorità, riconoscendo che i provvedimenti adottati da Anac – compresa la cancellazione della società dall’elenco dei soggetti qualificati – rappresentano un’attività doverosa, considerando le molteplici irregolarità riscontrate nei confronti di Asmel da parte della Giustizia amministrativa, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della stessa Anac.
Il Tar ha ribadito che Asmel Consortile non poteva ieri e non può oggi legittimamente esercitare funzioni di centralizzazione delle committenze, né attività di committenza ausiliaria in nome e per conto di altri soggetti non qualificati.
Nel riscontrare la totale carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di Asmel quale centrale di committenza, il Tar ha ritenuto non corretta l’applicazione della sanzione pecuniaria disposta nei confronti della società da Anac che doveva invece “limitarsi a disporre, all’esito delle verifiche svolte, la cancellazione di Asmel dall’elenco delle centrali di committenza qualificate”.
L’annullamento della sanzione impugnata, precisa il Tar, in ogni caso “non può comportare il reinserimento di Asmel nell’elenco delle centrali di committenza qualificate”.
In ogni caso, in ossequio al principio di salvaguardia delle procedure in corso sancito dal d.lgs. n. 36/2023, le sentenze del Tar Lazio “non hanno alcun effetto sulle gare che ASMEL ha bandito in qualità di committenza durante il periodo di iscrizione al predetto elenco” né sulle gare PNRR individuate dall’ordinanza del Tar Lazio, I-quater, 6 giugno 2024, n. 2369 ed eventualmente bandite da Asmel.
Asmel Consortile vs. ANAC
Asmel Consortile, il Tar Lazio dà ragione ad Anac
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