Proseguendo con le principali novità nella riscrittura del bando tipo n. 1 dell’ANAC avvenuta con la deliberazione n. 148/2026 non può non rilevarsi la profonda novità relativa alla competenza in materia di esclusione (e quindi di adozione del correlato provvedimento).
Sono noti alcuni interventi di primo grado (si pensi alla sentenza del TAR Salerno n. 228/2026 e in tempi più recenti il TAR Lombardia n. 1800/2026) che hanno ritenuto che il responsabile di fase dell’affidamento, per il solo fatto di essere innestato nell’ambito del procedimento/fase in parola, assuma in sé anche le prerogative che, in realtà, l’allegato I.2 assegna esclusivamente al RUP. In relazione a quanto, in modo condivisibile, il bando tipo prende una definitiva decisione, peraltro confermata dagli estensori e dal Consiglio di Stato, secondo cui la prerogativa dell’esclusione è esclusiva del responsabile unico del progetto e più avanti si evidenzieranno alcuni dettagli.
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