Il parere in funzione consultiva dell’ANAC del 3 febbraio 2026, n.57 suona come un deciso “altolà” alla creatività amministrativo-contabile di molti enti locali.
Il caso di specie – un Comune che cercava di finanziare il restyling del proprio lungomare cedendo un’area pregiatissima in cambio di lavori e di una “fetta” sugli utili della vendita degli appartamenti privati — offre all’Autorità lo spunto per riflettere su un confine delicatissimo: quello tra la legittima valorizzazione del patrimonio pubblico e la speculazione impropria.
L’ANAC ha affermato che il Partenariato pubblico-privato non può essere utilizzato come una sorta di “banca della terra” dove la Pubblica Amministrazione scommette sul successo immobiliare di un privato.
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Cessione di immobili in cambio di opere: l’ANAC fissa i limiti invalicabili dell’art. 202 del Codice
Il parere in funzione consultiva dell’ANAC del 3 febbraio 2026, n.57 suona come un deciso “altolà” alla creatività amministrativo-contabile di molti enti locali
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