Clausole di responsabilità e copertura assicurativa del progettista. Cosa in realtà prevedono gli attuali contratti. E il nuovo Bando-tipo ANAC n. 2/2026?

Beatrice Armeli 22 Maggio 2026
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In caso di gravi e comprovate carenze progettuali tali da pregiudicare la funzionalità dell’opera, scatta il meccanismo di sanatoria straordinaria ex art. 120, comma 15-bis, del Codice appalti. Nel nuovissimo Bando-tipo ANAC n. 2 per i SIA osserviamo come non sia stato fatto alcun accenno alle clausole di responsabilità.
Per una lettura sistematica e ragionata degli schemi di bando e di domanda di partecipazione del nuovo Bando Tipo n. 2/2026 segnaliamo il corso di formazione “Il nuovo Bando Tipo ANAC n. 2/2026 per i Servizi di Ingegneria e Architettura” a cura di Beatrice Armeli

Il quadro giuridico

Come spiegato dalla Relazione illustrativa del c.d. Correttivo di cui al d.lgs. 209/2024, poiché le modifiche contrattuali in corso d’opera traggono spesso origine anche da errori progettuali, al fine di scongiurare eventuali superficialità nella redazione degli elaborati, è stato introdotto nell’art. 41 un nuovo comma 8-bis, il quale, in sintesi, dispone che i contratti di progettazione, devono prevedere, in clausole espresse, le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, risultando pertanto nullo ogni patto che esclude o limita tale responsabilità del progettista. 

La norma, dunque, deve intendersi come posta a tutela della stazione appaltante, per il caso di inadempimento contrattuale del progettista, dovuto ad errori od omissioni nella progettazione.
Tutela, in particolare, integrata mediante la previsione di una speciale ipotesi di risarcimento in forma specifica per prestazioni d’opera professionale che i contratti di progettazione devono oggi prevedere in apposite clausole.
In caso di omessa previsione contrattuale, le clausole di responsabilità dovrebbero operare ex lege, trovando fonte in una norma imperativa.

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