D.Lgs. 50/2016: addio agli incarichi fiduciari agli avvocati da parte delle pp.aa. italiane

27 Aprile 2016
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Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) in vigore dal 19..4.2016 ha una innovativa portata ‘anticorruzione’ e pro ‘trasparenza’ in materia di incarichi conferiti agli Avvocati da parte delle PP.AA. italiane. Tramonta definitivamente la Gr. amministrativa della percorribilità degli incarichi intuitu personae a questa peculiare categoria di professionisti?

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 Chi scrive rientra tra quanti (Magistrati Amministrativi di I grado inclusi: v. ad es. sentenza TAR Lazio Sez. staccata di Latina n. 604/2011) non ha mai creduto nella bontà quanto nella pacifica praticabilità, nell’era della trasparenza e dell’anticorruzione (fondate sull’art. 97 Cost. in vigore dal 1948 e non solo dal 2012!), del sottile distinguo tra attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo e singolo incarico di patrocinio legale per cui operativamente (quanto a modus procedendi nell’individuazione del contraente) si avrebbe avuto, per dirla con CdS sent. n. 2730 del1’11.5.2012, che “non sembra, (….), che il legislatore comunitario si sia preoccupato di regolare le modalità di affidamento dei contratti del tutto esclusi dall’ambito della disciplina degli appalti pubblici. Tra questi, il contratto di lavoro autonomo avente a oggetto il patrocinio legale, stipulato con un’amministrazione aggiudicatrice”.

 2.2.4. Le norme [ndA: specifiche procedurali: la cui violazione determina l’illegittimità dell’atto di incarico] di tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.

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