Con il nuovo Bando-tipo n. 2/2026, adottato dall’ANAC con Delibera del 15 aprile 2026, n. 153 ed entrato in vigore lo scorso 30 maggio, l’Autorità ha predisposto uno schema di Disciplinare di gara che, in ragione dell’art. 83, comma 3, del Codice, le stazioni appaltanti devono oggi obbligatoriamente adottare in caso di procedure aperte aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Con particolare riguardo ai requisiti di capacità tecnica-professionale, l’arco temporale di riferimento per la relativa comprova è esteso fino a dieci anni dalla data di pubblicazione del bando.
L’operatore economico deve dunque dimostrare di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento. I contratti analoghi possono essere stati eseguiti in uno qualsiasi degli anni, o in più anni, all’interno del decennio di riferimento. Come ricordato da una copiosa giurisprudenza, peraltro, la nozione di “servizi analoghi” non può essere assimilata a quella di “servizi identici” (v. anche ANAC, Delibera 10 aprile 2024, n. 176). Sempre con riferimento ai contratti analoghi, l’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti la necessità di richiedere servizi proporzionati al valore dell’appalto e assimilabili alle prestazioni richieste sia nell’oggetto che nell’importo.
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Dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale nel nuovo Bando-tipo ANAC n. 2/2026 per i SIA: la previsione dei “servizi di punta”
Il Bando-tipo n. 2/2026, adottato da ANAC con delibera n. 153/2026, disciplina la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali tramite i servizi di punta nelle gare SIA sopra soglia UE
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