Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8078

20 Ottobre 2025
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A prescindere dalla stipula del contratto di appalto, “deve essere riconosciuta la giurisdizione: del giudice ordinario, laddove la controversia abbia ad oggetto i fatti dell’inadempimento delle prestazioni convenute verificatisi a seguito dell’instaurazione del rapporto, anche in via d’urgenza (Cass. S.U. 21 maggio 2019, n. 13660 e Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3865); del giudice amministrativo, laddove la controversia si sia determinata a seguito della verifica della correttezza dell’aggiudicazione da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498)” (Cons. Stato, V, n. 590 del 2022).

In quest’ultimo caso, il potere dell’amministrazione si origina dalle norme generali in tema di esercizio dei poteri di autotutela e dal codice dei contratti pubblici, laddove prevede la risoluzione del contatto di appalto per insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario. In tal modo, il codice dei contratti consente l’intervento autoritativo dell’amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto (onde rimuovere il provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante la consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (Cons. Stato, V, n. 590 del 2022; Cons. Stato, III, n. 1310 del 2017).

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