Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Clausole c.d. escludenti

TAR Sicilia – Palermo, sez. I, 23 luglio 2025, n. 1698

1 Settembre 2025
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Clausole c.d. escludenti – Decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione della lex specialis – Atto di aggiudicazione definitiva – Atto ad efficacia esterna conclusivo del procedimento, dalla cui emanazione decorre il termine per l’impugnazione degli esiti di gara

1. E’ irricevibile, per tardività, il ricorso proposto dall’operatore economico, solamente dopo la notifica del provvedimento di esclusione, con il quale si censura la clausola del disciplinare di gara, richiamata nel bando, che limita il ricorso all’istituto del subappalto. Infatti, l’art. 120 comma 2 c.p.a. recita che: “Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici…”. Per granitica giurisprudenza, vanno impugnate nel termine ordinario di 30 giorni dalla pubblicazione della lex specialis le clausole cd. escludenti, attinenti cioè ai requisiti di partecipazione alla procedura di gara (Adunanza Plenaria n. 1/2003).

2. Nella procedura di affidamento di un appalto, l’atto ad efficacia esterna conclusivo del procedimento, dalla cui emanazione decorre il termine per l’impugnazione degli esiti di gara, è, pacificamente, solo l’atto di aggiudicazione definitiva o, secondo la sequenza/denominazione prevista nella normativa vigente, il provvedimento di ‘aggiudicazione’ tout court. Tutti gli atti precedenti, ed in particolare, il c.d. provvedimento di aggiudicazione provvisoria (melius, secondo la normativa vigente, la ‘proposta di aggiudicazione’) devono ritenersi di natura endoprocedimentale ed in quanto tali non possono ritenersi soggetti ad alcun onere di impugnazione, a pena di decadenza, prima dell’emanazione dell’atto conclusivo della procedura.

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