1. Secondo l’orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, l’illegittima composizione della commissione di gara non deve essere contestata immediatamente ma soltanto all’esito della gara. Si è, difatti, osservato che la nomina dei componenti della commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 193; Sez. V, 16 gennaio 2015 n. 92), in quanto, prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la commissione giudicatrice, la cui legittima composizione è messa in dubbio dal concorrente, valutare favorevolmente la sua offerta (in senso analogo, relativamente alla nomina della commissione di un concorso, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 dicembre 2024, n.9675, secondo cui l’atto di nomina della commissione di un concorso universitario non produce un effetto lesivo immediato, tale da determinare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale, in quanto costituisce un atto meramente endoprocedimentale, per cui può essere impugnata solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato). D’altronde, la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.
2. Il ricorso presentato da una terza classificata in una gara d’appalto è inammissibile se non vengono sollevate censure sia nei confronti dell’offerta della prima classificata che della seconda classificata e l’interesse ad agire della terza classificata sussiste solo se sono fondate sia le censure proposte contro la prima sia quelle proposte contro la seconda classificata. È necessario che il ricorrente dimostri almeno un principio di prova circa la possibilità di intaccare la posizione della seconda classificata, evidenziando i profili di illegittimità e/o inaffidabilità dell’offerta. In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
VAI AL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Contestazione dell’illegittima composizione della commissione di gara – Ricorso presentato dall’impresa terza classificata
Consiglio Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento