Nel caso in cui, a seguito del parere di precontenzioso dell’Anac, ex art. 220 del d.lgs. n. 36 del 2023, richiesto dall’impresa collocata al secondo posto della graduatoria, la stazione appaltante, ritenendo legittimo il proprio operato, confermi l’aggiudicazione dopo una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi, la nuova determinazione assunta costituisce atto di conferma in senso proprio e il dies a quo per l’impugnazione dell’aggiudicazione coincide con il provvedimento di conferma.
Infatti, la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l’atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l’amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2025, n. 8007; II, 18 luglio 2025, n. 6350; V, 28 maggio 2025, n. 4635).
La differenza tra i due tipi di atti (meramente confermativo, non impugnabile, e conferma in senso proprio, e dunque autonomamente lesiva e da impugnarsi nei termini) è correlata alla verifica se l’atto sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi; in tale seconda ipotesi ogni nuovo provvedimento è innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario; la conferma propria si ha dunque allorché l’amministrazione, all’esito di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, esprima l’intendimento di confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto ab externo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell’amministrazione (Cons. Stato, V, 7 maggio 2024, n. 4123). La conferma propria è di per sé impugnabile, e prescinde dall’impugnazione del primo atto.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi – Regime processuale
Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 17 marzo 2026, n. 2210
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