Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia

Consiglio di Stato, sez. III, 22 luglio 2025, n. 6443

28 Luglio 2025
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E’ inammissibile per difetto di legittimazione l’azione diretta a far valere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia. proposta da singoli soci della società destinataria della misura stessa. Infatti, con sentenza n. 3/2022, l’Adunanza plenaria ha escluso la configurabilità di qualsivoglia posizione di interesse legittimo in capo a soggetti non immediatamente destinatari del potere pubblico (appunto i soci della società colpita da interdittiva), in virtù della caratterizzazione stessa dell’interesse legittimo, connotato da un “rapporto diretto e immediato tra l’esercizio del potere amministrativo … e l’interessato all’esercizio del potere medesimo” (cfr. Ad. Plen. cit.). Ciò stante, non ricorrendo cioè una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata in capo ai soci rispetto all’adozione del provvedimento di interdittiva, non sarà neanche configurabile un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione rispetto a richieste che concernono la sorte dell’interdittiva stessa, così venendo a mancare proprio il presupposto dell’azione di accertamento (cfr. da ultimo C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321). Si rammenta, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi, presupposto per l’attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è che l’Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio e differenziato da quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico di provvedere.
Pertanto, i principi elaborati dall’Adunanza plenaria in merito alla legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia sono destinati a valere – mutatis mutandis – con riferimento ad ogni ulteriore azione connessa all’interdittiva stessa (tra cui quella proposta nella fattispecie), venendo comunque in rilievo una situazione di interesse perfettamente sovrapponibile. Il tipo di azione proposto non può, cioè, determinare un’alterazione delle coordinate elaborate in tema di qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti, che dovranno valere con riferimento ad ogni vicenda giudiziaria connessa ai provvedimenti di cui si tratta.

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