Esteso anche ai corsi sulla fase esecutiva il regime di accreditamento SNA

Ma per i corsi svolti entro il 31 marzo 2026 rimangono valide le indicazioni delle tabelle Cbis e Cter dell’Allegato II.4

Roberto Vicini 4 Marzo 2026
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Indice

Premessa

Dal 1° aprile 2026 sarà operativo il sistema di accreditamento SNA anche per i corsi sulla fase esecutiva, con novità di un certo rilievo.
 
In estrema sintesi l’accreditamento SNA è ora in vigore per tutti i corsi riconducibili alle due istanze di qualificazione delle stazioni appaltanti, seppur con regole assai diverse. Nello specifico:

a) corsi collegati all’istanza di qualificazione per le fasi di progettazione/affidamento (vedasi disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto SNA 25 settembre 2025, n. 156). Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 tale istanza include anche la fase esecutiva, come disposto dall’art. 8, comma 1, dell’Allegato II.4);

b) corsi collegati all’istanza per la sola fase esecutiva (vedasi disposizioni contenute nel Titolo III del Decreto SNA 25 settembre 2025, n. 156).

Le novità riguardanti i corsi sulla fase esecutiva

In prima battuta è opportuno evidenziare che i corsi svolti entro il 31 marzo 2026 con le precedenti regole di cui alle tabelle Cbis e Cter dell’Allegato II.4 saranno comunque ritenuti validi ai fini della qualificazione per la sola esecuzione (vedasi nuova FAQ SNA n. 35).
 
Detto quanto sopra di seguito si riporta uno schema sinottico che sintetizza le principali regole dei due diversi regimi:

TA01OK e31629
TAB02OK

Riferimenti normativi

– Per i corsi svolti entro il 31 marzo 2026: tabelle Cbis e Cter dell’Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) + Atto generale ANAC del 2 luglio 2025 + nuova FAQ SNA n. 35

– Nuovo regime SNA operativo dal 1° aprile 2026: Linee guida SNA (Decreto 25 settembre 2025, n. 156/2025)

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