Geometra – Limiti competenze – Unicità DL

Corte di appello di Firenze n. 8/2026 – deposito 2 gennaio 2026

16 Gennaio 2026
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1. Responsabilità Professionale – Geometra – Competenze tecniche – Assunzione di fatto dell’incarico. 
2. Contratti – Prestazione d’opera intellettuale – Garanzia per vizi e difformità – Inapplicabilità dell’art. 2226 c.c. 
3. Risarcimento del Danno – Concausa – Caso Fortuito – Precipitazioni atmosferiche eccezionali. 
4. Assicurazione della Responsabilità Civile – Manleva – Clausola di delimitazione del rischio – Competenze professionali. 
5. Giurisdizione e competenza – Competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche –  Non sussiste per le domande risarcitorie fondate sull’inadempimento del contratto d’opera professionale – [R.D. n. 1775/1933, art. 140]
6. Processo civile – Risarcimento del danno – Divieto di cumulo tra la domanda di risarcimento del costo di ripristino e la domanda di riduzione del compenso professionale

1. Il geometra che, pur esorbitando dai limiti delle competenze professionali riservate alla propria categoria, firmi un progetto relativo a impianti fognari complessi e sottoscriva la certificazione di agibilità dell’opera in qualità di Direttore dei Lavori, assume la piena responsabilità professionale per gli errori progettuali e le carenze esecutive, in forza del principio di diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.

2. La disciplina dell’art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione breve per i vizi dell’opera non si applica alle prestazioni d’opera intellettuale (progettazione e direzione lavori). L’attività del professionista tecnico, caratterizzata da una commistione di obbligazioni di mezzi e di risultato, resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., attesa l’eterogeneità della prestazione intellettuale rispetto a quella manuale.

3. L’eccezionalità e l’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche escludono la responsabilità del professionista (caso fortuito) solo qualora costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento. Qualora, invece, l’allagamento sia riconducibile anche a gravi difetti di progettazione o esecuzione dell’impianto fognario, l’evento atmosferico assume il ruolo di mera concausa, non idonea ad elidere il nesso causale tra l’inadempimento professionale e il danno.

4. È legittima la clausola di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale che esclude dalla copertura i danni derivanti da attività svolte dall’assicurato al di fuori delle competenze tecniche attribuite dalla legge alla propria categoria professionale. Ne consegue che il geometra che progetti opere idrauliche complesse perde il diritto alla manleva assicurativa. 

5. La competenza giurisdizionale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, prevista dall’art. 140, lett. e), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, si radica esclusivamente in presenza di domande risarcitorie in cui l’esistenza dei danni dipenda dall’esecuzione, manutenzione o funzionamento di un’opera idraulica o da comportamenti della Pubblica Amministrazione diretti alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Ne consegue che, qualora l’azione promossa abbia ad oggetto l’accertamento della responsabilità contrattuale di un professionista privato per inesatto adempimento (nella specie, erronea progettazione e direzione lavori di un impianto fognario privato), la controversia esula dalla competenza del giudice specializzato e rientra nella cognizione del giudice ordinario, in quanto la pretesa si ricollega solo indirettamente e occasionalmente alle vicende del governo delle acque.

6. In materia di inadempimento del contratto d’opera, la domanda di risarcimento del danno, quantificata nel costo necessario per il ripristino o la corretta realizzazione dell’opera (comprensivo delle nuove spese tecniche di progettazione e direzione lavori), non è cumulabile con la domanda di riduzione del compenso professionale originariamente pattuito o versato. Il cumulo di tali rimedi determinerebbe un’inammissibile duplicazione risarcitoria, concedendo al committente l’ottenimento dell’opera esente da vizi senza sostenere il costo della relativa attività intellettuale, con conseguente ingiustificato arricchimento.
 
Sintesi della Sentenza

Questa sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. 209/2024) rappresenta un importante arresto in materia di responsabilità professionale del geometra, affrontando i limiti delle competenze tecniche e l’applicabilità delle garanzie per i vizi nell’opera intellettuale, nonché in tema di unicità del direttore lavori.

1) La vicenda
Una società commerciale  conveniva in giudizio un Geometra per i danni derivanti dall’allagamento di un immobile da lui progettato e diretto. L’attrice lamentava errori nella progettazione e realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Il Geometra si difendeva sostenendo che le opere idrauliche esulavano dalle sue competenze professionali e che gli allagamenti erano dovuti a eventi atmosferici eccezionali (caso fortuito) e a condotte omissive del Comune e del Consorzio di Bonifica.
In primo grado, il Tribunale di Siena rigettava la domanda, ritenendo non provato che l’incarico comprendesse le opere idrauliche. La società appellava la decisione.

2) La decisione
La Corte di Appello di Firenze ha accolto parzialmente l’appello, ribaltando il giudizio sulla responsabilità del professionista. I punti cardine sono:
Competenze e Responsabilità: sebbene la progettazione di impianti fognari complessi esuli dalle competenze legali dei geometri, il professionista è responsabile se ha effettivamente assunto il ruolo, firmando gli elaborati come “progettista” e certificando l’agibilità dell’intero immobile.
Unicità della Direzione Lavori: la figura del Direttore dei Lavori è unitaria. Anche in assenza di una direzione attiva sulla specifica parte fognaria, il professionista incaricato della DL generale risponde per negligenza (omessa vigilanza) se lascia l’impresa libera di agire in difformità dalle regole dell’arte.
Caso fortuito (piogge eccezionali): l’eccezionalità delle precipitazioni non esclude la responsabilità se i danni sono stati causati anche da difetti strutturali dell’opera (concausa umana).
Decadenza e Prescrizione: La Corte ha confermato che all’opera intellettuale (progettista/DL) non si applicano i termini brevi di decadenza e prescrizione dell’art. 2226 c.c. (tipici dell’opera manuale), ma la prescrizione ordinaria decennale.

3) L’Esito
Accertamento della responsabilità: Il Geometra è stato dichiarato responsabile per l’inesatto adempimento del contratto d’opera professionale.
Condanna al risarcimento: Il professionista è stato condannato a pagare € 48.277,20 (costi di ripristino ed oneri di discarica), oltre IVA, cassa, rivalutazione e interessi.
Inoperatività della polizza: La compagnia assicuratrice è stata sollevata dall’obbligo di manleva, poiché il sinistro è derivato da un’attività svolta dal professionista oltre i limiti delle proprie competenze tecniche, fattispecie espressamente esclusa dal contratto di assicurazione.

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