Il nuovo regolamento appalti: doveri d’ufficio del RUP

La scomposizione del procedimento amministrativo e la facoltatività della commissione di gara nel sottosoglia comunitario

Stefano Usai 17 Giugno 2020
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La scomposizione del procedimento amministrativo e la facoltatività della commissione di gara nel sottosoglia comunitario

In quest’ultima parte di contributi dedicati ad una (prima) lettura delle norme dedicate al RUP nel nuovo schema di regolamento attuativo ed integrativo delle norme del Codice, rimangono da analizzare alcune classiche disposizioni  (in quanto in continuità con quanto già appuntato nelle Linee guida ANAC n. 3)  – in  tema di RUP e acquisti aggregati e/o procedimenti centralizzati ed in fine la novità, tra i tradizionali doveri d’ufficio del responsabile unico, della possibilità di sostituirsi (addirittura)  alla commissione di gara in relazione ad un certo tipo di appalti.

La centralità del RUP

Non si ritenga banale, ma sembra necessario, in premessa, soffermarsi ancora una volta sulla centralità del RUP nell’ambito del procedimento amministrativo contrattuale, intendendo quindi tutte le macro fasi ex articolo 31, comma 1 del codice  ovvero “programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”.
Non v’è dubbio che il procedimento amministrativo contrattuale sia un procedimento complesso (al pari di altri, si pensi alle procedure assunzionali) ma non si può neppure negare che già la legge sul procedimento amministrativo (legge 241/90) – e le ovvie istanze “sociali” – esigano in generale una conduzione unitaria del procedimento (di ogni procedimento).
Ancora oggi, è tutt’altro che raro, si assiste ad un volontà/forza, sicuramente anacronistica ed inaccettabile, nel pretendere “frazionamenti”, divisioni arbitrarie in segmenti delle procedure, creando così, ed è invitabile, anarchia sulla conduzione delle procedure. A creare, di conseguenza, una nuova forma di incomprensibilità “sociale” (ovvero dalla parte degli interessati), di comprendere “chi abbia fatto che cosa”.

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