La corretta applicazione dell’art. 108, comma 7, del Codice secondo l’ANAC e la premialità per la parità di genere nei SIA

ANAC, Delibera 24 marzo 2026, n. 106 – Fasc. n. 4020/2025

Beatrice Armeli 10 Aprile 2026
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Le massime

Il criterio della prossimità territoriale – in quanto criterio premiale – deve essere adeguatamente predeterminato nella lex specialis di gara al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella successiva fase di valutazione, nonché di evitare possibili strumentalizzazioni e arbitri in sede di valutazione delle offerte; ciò consente, anche ex post, un controllo sulla logicità e congruità della valutazione effettuata. Ne consegue che in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.

Ai sensi dell’art. 108, comma 7, del Codice, la lex specialis di gara deve includere tra i criteri premiali il possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Con la Delibera in oggetto, l’ANAC si è espressa in merito alla corretta applicazione dell’art. 108, comma 7, del Codice con riguardo ad un appalto sopra-soglia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana finanziato con risorse PNRR.

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