Le centrali di committenza hanno natura pubblicistica e perseguono un’ attività orientata all’interesse pubblico, che implica lo svolgimento di funzioni pubbliche e l’adozione di atti autoritativi.
Questo è quanto disposto con sentenza dal TAR Lazio, sez, Prima Quater, n. 2878/2025. 
Trattasi di una pronuncia che può essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.209/2024.
CONTINUA A LEGGERE….
            
La natura pubblicistica delle centrali di committenza
Leggi anche
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025: tutte le novità
Il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025, approvato dal Senato, intro…
                            
                                Alessandro Massari
                                31/10/25
                            
                            Accordo quadro multi-operatore e ripartizione delle forniture: il TAR Campania sanziona la violazione della lex specialis
La recente sentenza n. 6979/2025 della Sezione nona del T.A.R. Campania offre un’importante riafferm…
                            
                                Alessandro Massari
                                31/10/25
                            
                            L’avvalimento nei SIA disciplinato dallo schema di Bando-tipo ANAC n. 2/2025, alla luce di Codice, giurisprudenza e prassi
Come noto, l’istituto dell’avvalimento trova attualmente disciplina nell’art. 104 del Codice.
                            
                                Beatrice Armeli
                                31/10/25
                            
                            IA in Tribunale: quando l’Avvocato cita sentenze “allucinate”. Il TAR Lombardia richiama alla responsabilità professionale
Una recente sentenza del TAR Lombardia (Sez. V, 21.10.2025 n. 3348), pur decidendo nel merito una co…
                            
                                Alessandro Massari
                                31/10/25
                            
                             
                         
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        
     
        
     
        
     
        
    
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento