La qualificazione dei consorzi “non necessari” dopo le novità della legge sulle PMI (legge n. 34/2026)

A cura di Alessia Codari e Giuseppe Fabrizio Maiellaro

9 Aprile 2026
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1. Premessa

Nella cornice normativa di riferimento della materia dei contratti pubblici, la disciplina della partecipazione e qualificazione dei consorzi c.d. “non necessari” (consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) alle procedure di affidamento di lavori pubblici ha incontrato negli ultimi anni non poche incertezze e difficoltà applicative, complice una evoluzione delle norme pertinenti non del tutto chiara e coerente, anche in punto di disciplina transitoria.
In particolare, le criticità operative e il dibattito che ne è scaturito ha riguardato, anzitutto, la possibilità di ricorrere, da parte dei consorzi suddetti, al c.d. “cumulo alla rinfusa” – ovverosia la possibilità di cumulare, in capo al consorzio, i requisiti economici e tecnici delle consorziate, indicate o meno in gara, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici – al fine di qualificarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, su cui si sono formati contrasti e orientamenti differenti fino alla riforma della disciplina in esame introdotta nell’ambito del varo del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oggi vigente.
Peraltro, la norma di riferimento, ovverosia l’art. 67 di tale Codice – che contiene la disciplina dei consorzi stabili sotto il profilo della qualificazione, dell’affidamento e dell’esecuzione di contratti pubblici, distinguendoli così dai raggruppamenti e dai consorzi ordinari di concorrenti disciplinati, invece, dal successivo art. 68 del medesimo Codice – ha conosciuto anch’essa una significativa evoluzione poiché, dopo aver affermato, nel suo assetto originario, la piena applicazione del cumulo alla rinfusa nel senso appena indicato, è stata poi riformata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. “Decreto correttivo”), che ha limitato in modo significativo l’applicabilità del cumulo alla rinfusa per l’affidamento di lavori pubblici (v. attuale art. 67, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023)[1].   
Nell’ambito di tale peculiare scenario evolutivo della disciplina di che trattasi si collocano oggi le novità introdotte dall’art. 5 della legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, che hanno modificato nuovamente le regole di qualificazione dei “consorzi non necessari” (ovverosia i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili), intervenendo in tal senso sull’art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.
Vale da subito evidenziare che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cost., le disposizioni della menzionata legge n. 34/2026 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. – Serie generale, 23 marzo 2026, n. 68) ovverosia a far data dal 7 aprile 2026.
Orbene, come si vedrà meglio in appresso, le modifiche introdotte dal citato art. 5 della legge n. 34/2026 interessano la disciplina dei suddetti consorzi con specifico riferimento alla spendita delle risorse delle consorziate (mezzi d’opera, attrezzature e organico medio) ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi consorzi, modificandone – o meglio ampliandone – la portata per i consorzi di cooperative e imprese artigiane ed estendo l’applicazione di tale disposizione, come risultante dal nuovo assetto, anche ai consorzi stabili.
 
2. Le modifiche dell’art. 5 della legge n. 34/2026 all’art. 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici

2.1 L’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo del comma 5 dell’art. 67 del Codice
L’art. 5 della legge n. 34/2026 ha modificato il comma 5 dell’art. 67 del Codice nei seguenti termini: “I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’allegato II.12”.
Ciò posto, si ricorda che il comma 5 reca indicazioni sulle modalità di qualificazione e, al riguardo, enuncia il principio della mutualità dei requisiti speciali delle consorziate, con riferimento a mezzi d’opera, attrezzature e organico medio nella concreta disponibilità di queste ultime[2].
In tal senso, giova segnalare che, prima della modifica, tale facoltà era prevista solo per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane, mentre i consorzi stabili ne erano rimasti esclusi, pur condividendo con i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane la medesima logica aggregativa[3].
Tuttavia, la modifica apportata dalla legge n. 34/2026 supera definitivamente tale asimmetria, parificando i consorzi stabili alle altre tipologie consortili sotto tali profili.
Inoltre, il legislatore ha sostituito la locuzione “e nel novero di questi” con la congiunzione “ovvero”; si tratta di un’altra modifica rilevante in quanto, nel regime previgente, le risorse materiali e di personale in riferimento dovevano necessariamente rientrare tra gli elementi già valutati in sede di acquisizione dell’attestazione di qualificazione SOA in capo al consorzio.
Invece, secondo la nuova formulazione del comma 5, tutti i consorzi non necessari potranno ora dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa in sede di gara facendo valere mezzi d’opera, attrezzature e personale delle consorziatecome elementi autonomi, a prescindere dalla loro precedente inclusione nel processo di verifica per l’ottenimento dell’attestazione SOA del consorzio stabile[4].
In tal senso, le modifiche introdotte dal citato art. 5 della legge n. 34/2026 hanno quindi operato su due fronti:
– da un lato, hanno ampliato la facoltà dei consorzi di cooperative e tra imprese artigiane di utilizzare i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio delle proprie consorziate ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi consorzi, nei termini appena chiariti;
– dall’altro, hanno esteso l’applicazione di tale disposizione, così come riformata, anche ai consorzi stabili, consentendo agli stessi di qualificarsi facendo leva non solo sui requisiti propri, ma anche sui mezzi d’opera, sulle attrezzature e sull’organico medio delle consorziate, operando secondo una logica di qualificazione che valorizza l’insieme delle risorse interne al consorzio.

Spetterà poi alle stazioni appaltanti verificare l’effettivo apporto di mezzi e personale da parte delle consorziate, assicurandosi che l’attività del consorzio mantenga in tal senso i caratteri dell’esecuzione in proprio, attraverso la direzione e il coordinamento effettivo delle risorse, al fine di scongiurare che l’esecuzione venga svolta da un soggetto privo della necessaria qualificazione SOA.

2.2 Il rinvio al comma 1 dell’art. 67 del Codice e al relativo allegato II.12
Nel riformare il citato comma 5 dell’art. 67 del Codice, il legislatore fa espressamente salvo il disposto di cui al comma 1 della medesima norma.
Come noto, l’art. 67, comma 1, del Codice è specificamente riferito alla qualificazione in gara dei consorzi stabili e, a tal fine, chiarisce che in ogni caso i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:

– per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

– per gli appalti di lavori,
. se il consorzio esegue con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
. se il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, sono posseduti e comprovati queste ultime in proprio, oppure mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice medesimo.

Pertanto, ai sensi della disposizione sopra richiamata, negli affidamenti di lavori pubblici l’operatività del cumulo alla rinfusa è limitata al solo caso di partecipazione del consorzio in proprio, laddove, invece, in caso di designazione in sede di gara delle consorziate esecutrici, il cumulo alla rinfusa non può trovare applicazione, dovendosi provvedere – nel caso in cui le consorziate esecutrici designate siano prive di adeguati requisiti di qualificazione – con apposito contratto di avvalimento[5].
In tal senso, richiamando ora espressamente anche l’applicazione del comma 1 dell’art. 67 del Codice, la recente modifica normativa non determina il ripristino del citato cumulo alla rinfusa, limitandosi semmai ad ampliare in capo ai consorzi stabili la possibilità di far valere le risorse materiali e di personale delle consorziate ai fini dell’affidamento, ferma restando la necessità della qualificazione SOA in capo al consorzio stabile o alle sue consorziate designate per l’esecuzione, nei termini di cui al citato comma 1 dell’art. 67 del Codice.
A conferma di ciò, il nuovo comma 5 dell’art. 67 del Codice, richiamando l’allegato II.12 al Codice medesimo, non opera una deroga ai criteri ivi contenuti ai fini della qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00; ne consegue che la messa a disposizione di alcune risorse dalle consorziate non consente di supplire al mancato possesso dell’attestazione SOA, che, come detto, rimane condizione necessaria per la partecipazione alla gara[6].

2.3 Prime riflessioni sui profili operativi della modifica
Fermo quanto sopra, vale ad ogni modo osservare che dalle modifiche apportate non paiono evincersi specifiche indicazioni in merito alle forme e alle modalità con cui i consorzi potranno far valere e attestare l’utilizzo di tali risorse. Il che assume indubbiamente rilievo ai fini della chiarezza e operatività delle previsioni in esame, anche nell’ottica di agevolare le verifiche della stazione appaltante sulla corretta applicazione di tali disposizioni nei termini e nei limiti sin qui precisati.

____________
[1] V. G.F. Maiellaro, M. Riggio, La qualificazione SOA dei consorzi stabili: evoluzione criticità applicative nel quadro della disciplina attuale, in Appalti & Contratti del 5 settembre 2025, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/la-qualificazione-soa-dei-consorzi-stabili-evoluzione-e-criticita-applicative-nel-quadro-della-disciplina-attuale/.
[2] E. Soprano, “Art. 67. Consorzi non necessari”, in “Codice dei contratti pubblici”, a cura di C. Contessa e P. Del Vecchio, 2025, Editoriale Scientifica, p. 367.
[3] A. Massari, “La riunificazione dei consorzi nell’art. 67 del Codice: l’art. 5 della legge n. 34/2026 colma una lacuna del d.lgs. n. 36/2023”, Appalti & Contratti del 25 marzo 2026, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/la-riunificazione-dei-consorzi-nellart-67-del-codice-lart-5-della-legge-n-34-2026-colma-una-lacuna-del-d-lgs-n-36-2023/.
[4] Cfr. V. Laudani, Consorzi e appalti di lavori: la modifica dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. 36/2023 (legge 11 marzo 2026, n. 34),Appalti & Contratti del 27 marzo 2026, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/consorzi-e-appalti-di-lavori-la-modifica-dellart-67-comma-5-del-d-lgs-36-2023-legge-11-marzo-2026-n-34/.
[5] E. Soprano, “Art. 67. Consorzi non necessari”, in “Codice dei contratti pubblici”, a cura di C. Contessa e P. Del Vecchio, 2025, Editoriale Scientifica, p. 367, cit.
[6] Cfr. V. Laudani, Consorzi e appalti di lavori: la modifica dell’art. 67, comma 5, del d.lgs. 36/2023 (legge 11 marzo 2026, n. 34),Appalti & Contratti del 27 marzo 2026, Maggioli Editore, https://www.appaltiecontratti.it/consorzi-e-appalti-di-lavori-la-modifica-dellart-67-comma-5-del-d-lgs-36-2023-legge-11-marzo-2026-n-34/, cit.

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