L’articolo 49 del d.lgs. 36/2023, applicabile solo alle procedure sotto-soglia e comunque in tutti i casi in cui sono stati posti limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti (obbligo non presente nelle procedure aperte e in quelle senza limiti di partecipanti).
Questa condizione inquadra il principio di fondo di questa disposizione che risiede nella volontà del legislatore il consolidarsi di posizioni di favore riservate soltanto a pochi operatori che in alcuni ambiti finiscono per beneficiare di una condizione privilegiata.
In questo senso l’applicazione della rotazione degli affidamenti ha costituito un principio di garanzia finalizzato ad evitare il consolidamento di rendite di posizione tra gli operatori dei SIA e altri soggetti in rapporto con le stazioni appaltanti nell’ambito degli affidamenti sotto-soglia.
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