La sentenza del T.A.R. Sardegna (sez. II, 1.12.2025 n.1079) offre un’importante conferma giurisprudenziale in merito agli effetti della violazione dei termini di conclusione delle procedure di gara (Art. 17, c.3 e Allegato I.3 D.Lgs. 36/2023), stabilendo che il semplice sforamento di un termine non è, di per sé, causa di annullamento dell’aggiudicazione.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso del concorrente che lamentava il ritardo dell’Amministrazione, ha ribadito la distinzione cruciale tra vizi formali non invalidanti e vizi di legittimità sostanziale.
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