L’affidamento diretto “puro” è una fattispecie “declinata” dall’ANAC

A cura di Stefano Usai

Stefano Usai 9 Novembre 2021
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Riveste un certo interesse (pratico) soffermarsi sull’affidamento diretto c.d. puro ovvero la possibilità – parole dell’ANAC – di scegliere direttamente l’aggiudicatario dell’appalto.

È bene dapprima annotare, per fare chiarezza, che al di là delle costruzioni della “dottrina” (che valgono fino a un certo punto o non valgono affatto), la configurazione in questi termini (affidamento diretto “puro”) si deve, autorevolmente, alla stessa Autorità Anticorruzione.

In questo senso, tra le altre, nella lettura, critica sul punto, al DL 76/2020 del 4 agosto 2020, dell’ANAC si legge che la configurazione in termini di affidamento diretto puro (art. 36, comma 2, lett. a) del codice appalti e articolo 1, comma 2 lett. a) del DL 76/2020 poi convertito con legge 120/2020 e modificato con legge 108/2021) si impone (praticamente) per distinguere detta fattispecie dall’affidamento diretto “temperato” ovvero dalla fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2 art. 36 del codice.

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