L’avviso di avvio della procedura negoziata ex art.50 co.2 bis del Codice alla luce del parere della Provincia di Trento n.484/2025: ma perché non applicare il principio del “rasoio di Occam”?

Giancarlo Sorrentino 13 Maggio 2025
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Nell’ambito delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo n.209/2024 alla disciplina dei contratti sottosoglia è interessante analizzare il contenuto del comma 2-bis dell’articolo 50 del Codice dei contratti.

A livello operativo, la nuova disposizione sembra essere di facile applicazione; in particolare, la previsione normativa in esame non riguarda tutte le procedure sottosoglia, ma soltanto le procedure negoziate “semplificate” previste alle lett. c), d) ed e) dell’articolo 50 del D.Lgs.n.36/2023 rimanendo esclusi, pertanto, gli affidamenti diretti.

I nuovi obblighi di pubblicità, inoltre, fanno riferimento al sito istituzionale della Stazione Appaltante ovvero -così come previsto dall’Allegato I.1. art.3 co.1 lett.v)- alla sezione “Bandi di gara e contratti”, presente quest’ultima nell’ambito della Sezione “Amministrazione trasparente” per i soggetti tenuti all’applicazione del D.Lgs.n.33/2023.

La vera criticità si colloca, dunque, nell’individuare correttamente la fase temporale in cui scatta l’obbligo di pubblicare il suddetto avviso.

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