Le modifiche apportate dal d.lgs. 209/2024 determinano due diverse modalità di calcolo relative:
– alla progettazione;
– alle attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e altre prestazioni.
Nel caso della progettazione il calcolo dei corrispettivi risulta regolato dall’articolo 41, comma 15-bis del codice e dall’articolo 1 dell’allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 in ragione dei parametri da applicare e desumibili dalla Tabella A dello stesso allegato I.13 che riporta i codici dei vari elaborati (sono esattamente le stesse del d.M. 17 giugno 2016) in funzione della nuova divisione nei due livelli progettuali costituiti dal progetto di fattibilità tecnico-economica e dal progetto esecutivo.
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