Legge di semplificazione 2025: le modifiche alla L.241/1990

La legge di semplificazione 2025 interviene sulla L. 241/1990 modificando il termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela

12 Dicembre 2025
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La legge di semplificazione 2025 (L. 2 dicembre 2025 n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”), interviene sulla L. 241/1990 modificando il termine per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.

L’art. 1 (Semplificazioni in materia di autotutela) della L.182/2025 prevede:
“1. All’articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2 -bis , le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»”

Ecco il testo coordinato:

Art. 21-nonies. (Annullamento d’ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
(…)
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il termine massimo entro cui la P.A. può annullare d’ufficio provvedimenti di autorizzazione o che attribuiscono vantaggi economici è dunque ridotto da dodici a sei mesi dalla loro adozione.

Resta fermo il resto della disciplina (ragioni di interesse pubblico, valutazione degli interessi dei destinatari, ecc.), ma si restringe sensibilmente la finestra temporale di incertezza per privati e imprese.

La legge è stata pubblicata nella G.U. 3 dicembre 2025, n. 283 ed entra in vigore il 18 dicembre 2025.

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