Ma che differenze ci sono tra RUP e il dirigente/responsabile del servizio?

Il nuovo bando (disciplinare) tipo dell’ANAC n. 3/2018 deve considerarsi vincolante per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici a meno che gli appalti non siano strumentali ai settori speciali (in relazione ai quali il disciplinare si pone solo come indicazione virtuosa).

12 Giugno 2018
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Il nuovo bando tipo dell’ANAC n. 3/2018 deve considerarsi vincolante per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici a meno che gli appalti non siano strumentali ai settori speciali

Il nuovo bando (disciplinare) tipo dell’ANAC n. 3/2018 relativo alle “procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore ad euro 100.000, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo gli incarichi di ingegneria e architettura”, come si legge nella nota illustrativa deve considerarsi vincolante per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici a meno che gli appalti non siano strumentali ai settori speciali (in relazione ai quali il disciplinare si pone solo come indicazione virtuosa).

Il nuovo disciplinare – che si struttura sul modello generale del bando tipo n. 1/2017 – ripropone alcune questioni da chiarire sui  rapporti tra il  RUP,  commissione di gara, dirigente/responsabile del servizio (nel caso in cui questo con il RUP non coincidesse).

L’esigenza di un approfondimento si impone, a sommesso parere, per la ribadita prerogativa del RUP (a prescindere dal fatto che coincida o meno con un dirigente e con il responsabile del servizio) di adottare provvedimenti definitivi “intermedi” nell’ambito della procedura contrattuale, quali, in particolare, i provvedimenti di esclusione  per carenza di requisiti richiesti, per mancata risposta al soccorso istruttorio (da intendersi sia quello specificativo sia quello integrativo) ed infine, per anomalia dell’offerta.

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