Concludendo l’analisi in tema di modifica dei contratti (avviata la scorsa settimana) è bene evidenziare che il comma 3, dell’art. 120 (quasi omologo dell’art. 106 del pregresso codice) riproduce in pratica quanto disposto nel comma 2 (appunto dell’art. 106).
Gli estensori hanno deciso di snellire la norma con la soppressione delle norme sul c.d. errore progettuale.
Secondo il legislatore non è sembrata opportuna “un’apposita previsione dell’errore progettuale nella norma sulle modifiche poiché tale causa della variante/modifica non è determinante ai fini dell’inserimento nell’una o nell’altra delle fattispecie di modifica consentite in pendenza di esecuzione, che restano tutte e soltanto quelle del testo come proposto. La disciplina delle conseguenze sulla responsabilità dei progettisti (come peraltro da criterio di legge delega che impone la stipulazione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante) è stata inserita nella parte del codice destinata a regolamentare la progettazione. (al netto del riferimento agli errori dei progettisti esterni)”.
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