I fatti
Un concorrente veniva escluso da una gara aggiudicata al minor prezzo per non aver prodotto la documentazione tecnica a comprova dei requisiti minimi entro il termine assegnato (6 giorni) tramite soccorso istruttorio.
L’impresa impugnava l’esclusione lamentando l’irragionevolezza del termine breve (concomitante con il periodo feriale) e l’illegittimità della richiesta di schede tecniche in una gara al massimo ribasso.
Il principio di diritto
Il termine assegnato dalla Stazione Appaltante per l’integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio ha natura perentoria, a garanzia della celerità e della par condicio, e non può essere derogato per motivi soggettivi dell’operatore (es. ferie), stante il principio di autoresponsabilità.
È altresì legittima la richiesta di documentazione tecnica a comprova anche nelle gare al minor prezzo, al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti agli standard minimi capitolari prima dell’aggiudicazione.
Natura perentoria del termine nel soccorso istruttorio e legittimità della verifica tecnica nel criterio del minor prezzo
Consiglio di Stato (Sez. V) sentenza 26 novembre 2025, n. 9313 – Scheda di sintesi
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